Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5133 del 03/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
– ricorrenti –
contro
Q.L., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta
delega a margine del controricorso, dall’Avv. MORELLI Massimo,
elettivamente domiciliato nel relativo studio, in Roma, Via Paolo
Emilio n. 26;
controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 14/04/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Bari Sezione n. 04, in data 03/04/2006, depositata il 29
maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nei ricorsi iscritti ai n. 26224 e 29508 del 2006 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione;
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 14/04/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 04, il 03.04.2006 e DEPOSITATA il 29 maggio 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto dovuto il chiesto rimborso dell’Irap, per gli anni 1998, 1999 e 2000.
Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, censura la decisione impugnata per violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, nonchè della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3,8, 27 e 36 ed ancora artt. 2 e 3 di quest’ultimo provvedimento sotto altro profilo.
Il primo mezzo si conclude con la formulazione di quesito, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’adesione del contribuente al condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, precluda la possibilità del rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.
2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e, con l’unico motivo del ricorso incidentale, ha censurato l’impugnata decisione per aver dato ingresso all’eccezione relativa al condono, sollevata solo in appello dall’Agenzia.
3 – Al quesito deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è i affermato, sia il principio secondo cui la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ., ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio; pertanto la deduzione in appello della decadenza in argomento è proponibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, salvo che sulla questione non si sia formato il giudicato interno espresso (Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004), sia pure che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).
4 – La decisione impugnata, affermando che alla domanda di condono, nel caso pacificamente presentata, non possono riconnettersi effetti preclusivi del rimborso dell’Irap, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo IRAP, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento del ricorso, principale per manifesta fondatezza ed il rigetto di quello incidentale per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e la contestuale impugnazione incidentale, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato, preliminarmente, che le due impugnazioni proposte contro la medesima decisione, in applicazione dell’art. 335 c.p.c., vanno riunite;
Considerato, sempre in via preliminare, che il ricorso proposto dal Ministero, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale, è a ritenersi inammissibile, in quanto non è stato parte nel giudizio di appello ed il ricorso risulta notificato il 22 settembre 2006, quindi, dopo la data dell’1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata all’Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici già facenti capo a quest’ultima;
Considerato, poi, che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, va accolto il ricorso principale dell’Agenzia Entrate, per manifesta fondatezza, e rigettata l’impugnazione incidentale, per manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che, in relazione alle questioni dedotte con il ricorso accolto, va cassata l’impugnata decisione e la causa, essendo pacifica la circostanza relativa all’avvenuta presentazione – per il periodo in questione – della domanda di condono, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;
Considerato, infine, che, avuto riguardo all’esito della causa ed all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese dell’intero giudizio, di merito e legittimità, vanno compensate tra tutte le parti;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Riunisce le impugnazioni; dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso principale dell’Agenzia Entrate e rigetta quello incidentale del contribuente; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso e l’originario ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010