Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5132 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15628-2011 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato GEMMA PATERNOSTRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI con

studio in BISCEGLIE VIA GIOVANNI BOVIO 30 (avviso postale ex art.

135), giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimata –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– resistente con delega in calce al ricorso –

avverso la sentenza n. 9/2011 della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA,

depositata l’08/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato VALENTINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che in via principale chiede l’accoglimento, in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 21/01/2011, depositata in data 8/03/2011, la Commissione tributaria regionale di Bari, previa dichiarazione della propria giurisdizione, confermava la cartella impugnata rigettando le eccezioni della parte contribuente B.C. nell’appello proposto avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, condannando la contribuente al pagamento delle spese e competenze in favore dell’INPS e di Equitalia, liquidate in Euro 3000,00 oltre accessori di legge per ciascun appellato; oggetto della controversia era l’opposizione ad una cartella di pagamento emessa dall’INPS, notificatale da Equitalia, recante il pagamento della contribuzione dovuta al SSN per l’anno 1997, oltre sanzioni ed accessori.

2. La CTP originariamente adita rilevava che il carico tributario iscritto a ruolo riguardava la contribuzione per il SSN e, pertanto, ritenendo che le somme iscritte a ruolo avessero natura non tributaria, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, indicando quella del g.o. – giudice del lavoro, indicando il termine di riassunzione del giudizio in 60 gg. dalla data della comunicazione della sentenza; in sede di appello avverso la sentenza della CTP in particolare, la contribuente insisteva per la giurisdizione del giudice tributario e nel merito per l’annullamento della cartella per intervenuta prescrizione del debito; la CTR adita, premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, ha rilevato che la prescrizione eccepita dalla contribuente non fosse decorsa alla luce della documentazione esibita dall’INPS, confermando quindi la cartella esattoriale e condannando la parte contribuente al pagamento delle spese in favore dell’INPS e di Equitalia, liquidata in 3000,00 Euro, oltre accessori per ciascun appellato; nella parte motiva, sul punto, la CTR si è limitata ad affermare che le spese seguono la soccombenza.

3. Nè Equitalia nè l’INPS si sono costituite nei termini di legge mediante controricorso (laddove l’INPS risulta resistente con procura rilasciata al difensore in calce al ricorso principale, idonea ai soli fini della eventuale costituzione in giudizio quale controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale: Sez. U, 13 giugno 2014, n. 13431, RV. 631298), mentre con memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 31/10/2016, la parte contribuente nel richiamarsi alle doglianze di cui al motivo di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.

4. All’udienza del 15/11, presente l’Avv. O. R. Valentini per la contribuente, il ricorso è stato trattenuto in decisione, chiedendone il Dott. S. Del Core, in rappresentanza della P.G. presso questa S.C., in via principale l’accoglimento o, in subordine, il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Contro la prefata sentenza della Commissione tributaria Regionale ha proposto ricorso la contribuente, con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

5.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 248 del 2006, art. 2, comma 2 di conversione del D.L. n. 223 del 2006, e in relazione all’art. 91 e ss. c.p.c. e del D.M. n. 127 del 2004.

In sintesi la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, sostiene la parte ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato le norme evocate con riferimento alla disciplina della liquidazione delle competenze professionali, ove si consideri che il valore della controversia ammonta ad Euro 1643,32, donde il giudice avrebbe dovuto tener conto sia dello scaglione della causa (sino ad Euro 5200,00) che dell’attività prestata nei due gradi di giudizio; con riferimento alla resistente Equitalia, quand’anche si fosse ritenuto di dover liquidare nel massimo i compensi professionali tenendo conto dello scaglione di riferimento (ciò che non sarebbe stato comunque giustificabile tenuto conto del modico valore della controversia nonchè dell’esito dell’eccezione di difetto di giurisdizione, riformata in appello dopo l’accoglimento in primo grado), la somma liquidabile non avrebbe potuto essere superiore ad Euro 1504,00; in ogni caso anche ove si ritenesse la parte ricorrente soccombente in ambedue i gradi di giudizio, la somma massima liquidabile – secondo il prospetto descritto in ricorso – avrebbe dovuto essere nel massimo pari ad Euro 1149,00 per onorari ed Euro 355,00 per diritti; quanto alle spese liquidate alla resistente INPS, tenuto conto che la stessa è rimasta contumace in primo grado e si è costituita solo nel giudizio d’appello, la somma complessiva liquidabile non avrebbe potuto superare la somma di Euro 734,00, secondo il prospetto descritto in ricorso, ossia nella misura di Euro 565,00 per onorari ed Euro 169,00 per diritti.

6. Il ricorso è fondato.

E’ pacifico infatti nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l’errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico di motivazione, restando a carico del ricorrente l’onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo. Nè è censurabile, poi, il mancato ricorso – da parte del giudice di merito – all’istituto della compensazione delle spese del giudizio (Sez. L, Sentenza n. 11770 del 20/11/1998, Rv. 520917).

A ciò deve peraltro aggiungersi che il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio “in iudicando” e, pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa (Sez. 1, Sentenza n. 22983 del 29/10/2014, Rv. 632686 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 13478 del 09/06/2006, Rv. 590692 – 01), specificazione dettagliatamente operata nel caso in esame.

Nella specie la parte contribuente è stata condannata al pagamento delle spese in favore dell’INPS e di Equitalia, liquidata in 3000,00 Euro, oltre accessori per ciascun appellato, limitandosi la CTR ad affermare che le spese seguono la soccombenza, senza dunque porre la parte in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.

7. All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Bari, in diversa composizione, che si uniformerà al principio di diritto enunciato nel paragrafo che precede, provvedendo anche sulle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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