Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5132 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 26/02/2020), n.5132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21577/2015 proposto da:

Comune Di Melendugno, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Corso Del Rinascimento n. 11,

presso lo studio dell’avvocato l’Abbate Amina, rappresentato e

difeso dall’avvocato Porcari Francesco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.s.p.i.c.a. – Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni

Appalti – s.r.l. in liquidazione e in Concordato Preventivo, in

persona del liquidatore pro tempore, Liquidazione Giudiziale di

A.s.p.i.c.a. – Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni

Appalti – in liquidazione e in concordato preventivo con cessione

dei beni ai creditori n. 18/12, in persona del liquidatore

giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via

Vaglia n. 11, presso lo studio dell’avvocato Quattrocchi Gioia,

rappresentate e difese dall’avvocato Ciullo Giacomo Massimo, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Ambiente e Sviluppo Società Consortile a r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, del

10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha chiesto il rigetto del primo motivo del

ricorso, assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto ingiuntivo n. 625/2007 del 27.62007 veniva intimato al Comune e ad ASPICA s.r.l., in solido, il pagamento della somma di Euro 5.222,37, oltre accessori e spese, in favore di AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r.l., a titolo di corrispettivi, e precisamente per “adeguamento della tariffa per la gestione in sopralzo”, spettanti per il conferimento dei rifiuti del Comune di Melendugno, tramite la concessionaria ASPICA s.r.l., presso la discarica di (OMISSIS), gestita dall’intimante, in base a quanto previsto dalla convenzione dell’11-2-2002 tra il Comune di (OMISSIS), proprietario della piattaforma gestita da Ambiente e Sviluppo, e il Comune di Melendugno.

2. Con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 4-12-2012 il Tribunale di Lecce, pronunciando sulle opposizioni proposte, con distinti atti di citazione, da ASPICA nei confronti di AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r.l. e dal Comune di Melendugno nei confronti di AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r.l. e di ASPICA, dichiarava cessata la materia del contendere tra il Comune di Melendugno e AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r.l. e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto; in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Melendugno nei confronti di ASPICA s.r.l., inoltre, condannava quest’ultima al pagamento della somma di Euro 5.222,37, oltre interessi, in favore del Comune, in quanto surrogato ex lege nella posizione dell’opposta AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r.l. per aver pagato, quale condebitore solidale, le somme oggetto di ingiunzione. Il Tribunale riteneva ammissibile la domanda formulata, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 14.8.2007, dal Comune di Melendugno diretta ad ottenere la condanna di ASPICA s.r.l. “a manlevare, garantire e tenere estraneo il Comune di Melendugno dalle pretese delle ditta opposta”, sul presupposto che, avendo il Comune da tempo istituito la T.I.A., unica obbligata al pagamento era l’appaltatrice A.T.I., rappresentata da ASPICA s.r.l, nei cui confronti, peraltro, le fatture di AMBIENTE E SVILUPPO s.c. a r. L. erano state emesse. Il Tribunale rigettava l’eccezione di inammissibilità di tale domanda, formulata da ASPICA s.r.l., terza chiamata in causa, ritenendo che non vi fosse alcun motivo di chiedere l’autorizzazione giudiziale per la chiamata in causa di chi era già parte processuale sin dalla fase monitoria.

3. Con sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 179/2015 all’udienza del 10 marzo 2015 la Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’appello proposta da A.S.P.I.C.A. s.r.l. avverso la citata sentenza Tribunale di Lecce, in riforma parziale di detta sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal Comune di Melendugno nei confronti di A.S.P.I.C.A. s.r.l. con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 14-8-2007. La Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che: 1) il Comune opponente mantiene la posizione sostanziale di convenuto e ciò esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali, nel senso che l’opponente – debitore ha l’onere di chiedere l’autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l’atto di opposizione, di chiamare in giudizio la parte che non sia il creditore intimante; 2) Aspica s.r.l., nei cui confronti il Comune ha proposto domanda di manleva e/o di surroga, è condebitore solidale, e quindi non è parte necessaria del giudizio di opposizione, trattandosi di rapporto processuale scindibile e stante l’autonomia dei rapporti tra il creditore e ciascuno dei condebitori solidali; 3) Aspica s.r.l. deve pertanto considerarsi “terzo”, a nulla rilevando che sia anche condebitore solidale, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice l’autorizzazione alla chiamata in causa, da valutarsi anche sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo; 4) nella fattispecie in esame, considerata anche la novità della domanda di manleva rispetto all’oggetto del ricorso monitorio, la citazione diretta del “terzo”, senza previa autorizzazione, ha impedito la specifica e preventiva valutazione del giudice nei termini suesposti e la ratio della previsione della decadenza ex art. 269 c.p.c. è proprio quella di precludere l’ingresso nel processo di azioni “nuove” del debitore ingiunto, senza il preventivo vaglio del giudicante.

4. Avverso questa sentenza il Comune di Melendugno propone ricorso, affidato a quattro motivi, nei confronti di A.S.P.I.C.A. s.r.l. in liquidazione, che resiste con controricorso, e di Ambiente e Sviluppo, società consortile a r.l., che è rimasta intimata.

5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1.

6. La Procura Generale ha presentato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.

7. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 102,183,269,645 c.p.c. e D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 9 e 13 (c.d. Decreto Ronchi) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deduce che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della responsabilità alternativa dei pretesi coobbligati e della situazione di interdipendenza sostanziale tra le posizioni di Aspica e del Comune rispetto al creditore Ambiente e Sviluppo, gestore della discarica per il conferimento di rifiuti. Rimarca il ricorrente il carattere imperativo delle norme sui rifiuti e sulla T.I.A. contenute nel cd. decreto Ronchi, che concerne l’esazione di danaro-pubblico, ed assume che, una volta istituita la T.I.A. dallo stesso Comune, in base al contratto d’appalto del 23.5.2006 ed alla convenzione 11-2-2002 tra il Comune di (OMISSIS), proprietario della piattaforma gestita da Ambiente e Sviluppo, e il Comune ricorrente, trascritti integralmente nel ricorso, Aspica aveva l’obbligo di riscossione della tariffa e quindi di versamento dei corrispettivi in favore di Ambiente e Sviluppo, così remunerando il servizio di smaltimento da quest’ultima svolto nella discarica in concessione. Deduce il ricorrente che occorre rendere compatibili le norme pattizie sulla solidarietà firmate nel 2002 (art. 3 convenzione del 2002) con le preesistenti e inderogabili norme di legge sulla T.I.A. (risalenti al 1997, anno di emanazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 e introdotte a Melendugno nel 2001). In base a detta prospettazione, ad avviso del ricorrente occorre ritenere insussistente il vincolo solidaristico previsto dalla convenzione del 2002, al quale era rimasta estranea Aspica, che era l’unica obbligata ex lege Ronchi alla riscossione della tariffa e al consequenziale pagamento in favore del gestore della discarica. In alternativa è necessario ricondurre la fattispecie al modello di solidarietà c.d. “alternativo”, secondo cui, al contrario del più comune schema di solidarietà “semplice” o “concorrente”, i condebitori non sono sullo stesso piano, ma Aspica è il vero obbligato in via principale, cosi individuato dalla legge nella precipua veste di soggetto “riscossore”, in base al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 13 mentre il Comune aveva esaurito il suo ruolo nell’attività determinativa e impositiva della tariffa di igiene ambientale, notoriamente non delegabile poichè espressione diretta della sovranità dello Stato. Secondo il Comune, pertanto, in base al meccanismo normativo della T.I.A., sul piano sostanziale della vicenda, non era neppure ipotizzabile una responsabilità diretta e “concorrente” del Comune al fianco di quella del gestore incaricato della riscossione, mentre, sul piano processuale, il contesto giudiziale doveva ritenersi inscindibile e informato quindi agli schemi litisconsortili processuali, poichè un’eventuale responsabilità sussidiaria e residuale del Comune avrebbe potuto accertarsi solo in presenza di Aspica, stante il nesso di pregiudizialità – dipendenza della sua condotta inadempiente rispetto all’ipotetica responsabilità residuale del Comune. In ragione del carattere necessario del litisconsorzio fra le parti, fra i contraddittori era da includere Aspica, alla quale pure era diretta l’ingiunzione di pagamento. Assume pertanto il Comune di avere correttamente ritenuto di citare direttamente in giudizio Aspica, nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, formulando nei confronti di quest’ultima la domanda di manleva e di regresso anticipato, conformandosi ai principi espressi da questa Corte (Cass. n. 19584/2013).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione della normativa Ronchi, istitutiva della T.I.A. (tariffa igiene ambientale. Violazione e disapplicazione del contratto d’appalto n. 5681 del 23-5-2006, artt. 1 e 6 e dell’art. 21 del relativo C.S.A. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della convenzione dell’11-1-2002”. Ribadisce il Comune che in base all’art. 49 del cd. Decreto Ronchi solo Aspica era tenuta al pagamento dei corrispettivi dovuti a Ambiente e Sviluppo. Anche qualora dovesse ravvisarsi, sul versante esterno del rapporto, la responsabilità solidale del Comune, nei rapporti interni tra i due debitori solo Aspica era tenuta al pagamento, in base a quanto previsto dagli artt. 1 e 6 del contratto d’appalto, tanto che le fatture di Ambiente e Sviluppo erano state intestate ad Aspica, che aveva riscosso dai cittadini le tariffe della T.I.A.. Da tali considerazioni deve conseguire, ad avviso del ricorrente, l’accoglimento della domanda di manleva e di regresso anticipata esercitata dal Comune stesso.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., anche nel loro combinato disposto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1201 c.c. e art. 1203 c.c., comma 1, n. 3”. Lamenta inesatta e comunque omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, della vicenda transattiva, sopravvenuta in corso di causa tra il Comune e Ambiente e Sviluppo, avendo il Comune acquisito il diritto di surrogarsi nel credito originariamente vantato da Ambiente e Sviluppo nei confronti di Aspica s.r.l., per volontà del creditore o comunque di diritto. Il Comune, pur mantenendo ferma la domanda di manleva e di regresso anticipato, aveva chiesto di tenere in considerazione la sopravvenuta transazione novativa, il cui testo riporta in fotocopia nel ricorso, ai soli fini della mera dichiarazione dell’intervenuta surroga del Comune e, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, in base ad una corretta lettura delle norme indicate in rubrica, avrebbe dovuto dichiarare intervenuta la surroga, unitamente alla cessazione della materia del contendere, condannando Aspica al pagamento in favore del Comune della stessa somma portata dal decreto ingiuntivo.

4. Con il quarto motivo il Comune deduce “Riconoscimento di debito e confessione giudiziale di Aspica s.r.l. sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado”. Rileva che con dichiarazione con messaggio p.e.c. del 15-4-2013 Aspica s.r.l. in liquidazione, e ora in concordato preventivo, aveva riconosciuto di essere debitrice del Comune ricorrente per le somme di che trattasi, sicchè vieppiù Aspica deve essere condannata al pagamento della somma pretesa in via di regresso e manleva.

5. Il primo motivo è infondato.

5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorchè questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (Cass. n. 21706/2019; n. 22113/2015; n. 10610/2014).

5.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme processuali, rilevando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Comune era convenuto e debitore solidale, da considerarsi “terzo”, stante l’autonomia dei rapporti. Dunque il Comune non poteva citare direttamente l’altro condebitore solidale, ma avrebbe dovuto chiedere nell’atto di citazione in opposizione l’autorizzazione alla chiamata in causa.

La natura del rapporto tra il Comune e Aspica s.r.l., ricondotta dal ricorrente talora a solidarietà alternativa e talora a responsabilità esclusiva di Aspica s.r.l., non rileva ai fini processuali nel senso prospettato. E’ infatti scindibile il rapporto processuale tra condebitori solidali, non sussiste il litisconsorzio necessario e deve essere citato, con l’opposizione, il beneficiario dell’ingiunzione (da ultimo Cass. n. 15946/2019; Cass. n. 22696/2015). Neppure il Comune poteva citare direttamente Aspica s.r.l. in qualità di unico soggetto obbligato, ma solo chiederne eventualmente la chiamata iussu iudicis ex art. 107 c.p.c. (Cass. n. 6837/2016).

6. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri, che sono stati formulati sul presupposto dell’ammissibilità della domanda proposta dal ricorrente nei confronti di Aspica s.r.l..

7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di Aspica s.r.l. in liquidazione e in Concordato Preventivo, nulla dovendosi disporre nei confronti dell’altra parte rimasta intimata.

8. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Aspica s.r.l. in liquidazione e in Concordato Preventivo delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA