Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5132 del 16/02/2022
Cassazione civile sez. un., 16/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16604-2021 proposto da:
BNY MELLON FUND SERVICES ((OMISSIS)) DAC, incorporante per fusione
della società Bank of New York Mellon Investment Servicing
(International) Limited, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 54,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA D’ONGHIA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FABIO GUASTADISEGNI;
– ricorrente –
contro
V.C.A., V.M.N., V.N.E.,
V.F., nonché FIDOR S.P.A. – FIDUCIARIA OREFICI in persona
del legale rappresentante pro tempore V.C.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ENRICO FERRARI,
MARCO TORSELLO, ed ALBERTO MANFROI;
– controricorrenti –
nonché contro
M.A., RB TRADE S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 820/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 15/03/2021;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/01/2022 dal Consigliere Dott. Marco Marulli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Andrea D’Onghia, Fabio Guastadisegni, e Marco
Torsello.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1.1. Con atto di citazione debitamente notificato i litisconsorti V. e la fiduciaria dei medesimi FIDOR s.p.a., premesso di essersi resi sottoscrittori sul finire dell’anno 2008 per un ammontare pari a 25.000.000,00 di Euro, a mezzo dell’opera di taluni intermediari, delle quote di un hedge fund ubicato alle isole Cayman e di cui era administrator, con funzioni anche di controllo e di certificazione, estrisecantesi segnatamente nella predisposizione dell’AUM Asset Under Management e del NAV Net Asset Value, la Bank of New York Mellon Fund Services DAC, società di diritto (OMISSIS), e che a seguito dell’allarme creato dal caso Madoff avevano invano cercato di esercitare il diritto di riscatto reclamando il rimborso delle somme sottoscritte, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano, tra gli altri, anche la prefata BNY onde sentirne pronunciare la solidale condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della citata operazione.
1.2. Il Tribunale adito, come riporta la sentenza d’appello, con sentenza 2027 del 28.2.2019 dichiarava sulla domanda proposta nei confronti di BNY il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice (OMISSIS) in applicazione del criterio generale di determinazione della giurisdizione indicato dall’art. 4, comma 1, Reg. UE 12 dicembre 2012 n. 1215, con ciò escludendo sia le ragioni per dare applicazione all’art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012 – che consente di adire in caso di responsabilità da fatto illecito anche il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – poiché la nozione di evento dannoso non sarebbe atta a ricomprendere gli effetti pregiudizievoli indiretti di un danno diretto verificatosi nel territorio di un altro paese, quale doveva intendersi la privazione patrimoniale sofferta dai V.; sia le ragioni per dare applicazione all’art. 8, n. 1, Reg. 1215/2012 – che consente in caso di pluralità di convenuti il radicamento della lite avanti al giudice del luogo di domicilio di uno di essi se tra le cause relative a ciascuno sussista un collegamento così stretto da giustificarne la trattazione unitaria al fine di evitare contrasti tra giudicati – difettando nella specie tale condizione, posto che la pretesa responsabilità di BNY si radicherebbe sulla violazione di obblighi di controllo e certificazione gravanti solo sulla medesima e la sua posizione sarebbe perciò indipendente da quella degli altri convenuti.
1.3. Ribaltando questo responso la Corte d’Appello con la sentenza epigrafata si è detta invece dell’avviso che anche riguardo alla posizione della BNY debba essere affermata la giurisdizione del giudice italiano ed, accolto perciò l’appello dei V. e della Fidor, ha riformato l’impugnata decisione di primo grado e rimesso le parti avanti al giudice della stessa ai sensi dell’art. 353 c.p.c.
Onde motivare il proprio deliberato il giudice distrettuale ha rimarcato che la condotta contestata a BNY, fondandosi sull’assunta infedeltà dei dati esternati nel NAV “e’ suscettibile di fondare una responsabilità c.d. “da prospetto””, in ragione del che, stante la natura extracontrattuale di questa, la specie in discorso si prestava ad essere definita in applicazione dell’art. 7, n. 2.,Reg 1215/2012, con la conseguenza che il luogo in cui si è prodotto l’evento dannoso, come pure riconosciuto da questa Corte, doveva identificarsi con quello “in cui è stata posta in essere la condotta (asseritamente) decettiva finalizzata ad indurre i potenziali investitori ad assumere determinazioni economicamente pregiudizievoli”. Non potendo dirsi a ciò estranea l’attività ascritta alla BNY, “le cui attività di calcolo e certificazione… costituiscono condotte “diacronicamente preparatorie” rispetto all’evento di danno lamentato”, la giurisdizione del giudice italiano doveva essere affermata anche nei confronti di questa, “essendo l’attività di negoziazione delle quote del Fondo avvenuta in Italia”, tanto più che alla stregua della giurisprudenza Eurounitaria la “nozione di “luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso” può riferirsi tanto al luogo in cui si sia concretizzato il danno (locus damni) quanto a quello in cui si è verificato l’evento che ha dato origine a tale pregiudizio (locus commissi delicti)”, criteri ambedue liberamente utilizzabili dalle parti interessate.
1.4. Per la cassazione, ora, di detta sentenza BNY si affida ad un solo motivo di ricorso comprensivo di più profili di doglianza, insistendo per il suo accoglimento ed, in denegata ipotesi, per il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE; ad esso si oppongono i V. a la Fidor con controricorso.
Memorie di entrambe le parti ex art. 378 c.p.c.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso BNY lamenta in prima battuta – e per quanto qui rileva – l’erroneità dell’impugnato pronunciamento per violazione dell’art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012 per aver la Corte d’Appello ravvisato la sussistenza della giurisdizione italiana anche in relazione alla domanda contra se introdotta dai V. e dalla Fidor sull’assunto che nella specie sarebbe rappresentabile in capo BNY una responsabilità da prospetto. E ciò sebbene “nessuna delle condotte ascritte a BNY fosse sussumibile in un fatto fondante una responsabilità da prospetto”, posto che se anche si fosse voluto radicare l’addebito in questione sull’asserita falsificazione del NAV i fatti costitutivi allegati dagli attori in primo grado portavano ad escludere in radice una tale qualificazione (III A.1); “nessuna condotta di diffusione o circolazione dei certificati NAV nei confronti dei signori V./Fidor fosse stata mai prospettata dagli attori come posta in essere da BNY”, vero che in primo grado si era sostenuto da costoro che i documenti riportanti il NAV ovvero il Monthly Commentary era stato loro comunicato dagli intermediari a mezzo dei quali era stato propiziato l’investimento (III A.2); “il precedente di Cass. 8 aprile 2011, n. 8034, richiamato nella sentenza oggi impugnata a fondamento della pronuncia non fosse rilevante in relazione alla specifica domanda azionata dall’odierno procedimento dei Signori V./Fidor”, dato che in detto precedente il fatto costitutivo della pretesa era rappresentato dalla predisposizione del prospetto, circostanza estranea al caso oggi in giudizio non imputandosi alla BNY alcuna condotta consistente nella divulgazione in Italia della certificazione NAV (III A.3); “la qualificazione della domanda come risarcitoria di responsabilità da prospetto fosse comunque errata non potendosi ravvisare nella fattispecie i requisiti fondanti la detta responsabilità”, nessuno degli elementi caratteristici di essa potendo riconoscersi nel caso oggetto di giudizio, in particolare perché l’Offering Memorandum era regolato dalle leggi del paese dell’emittente, non sollecitava alcuna offerta pubblica e non riportava alcuna indicazione del NAV (III A.4).
2.2. Si duole poi l’impugnante del fatto che nel regolare la specie in giudizio alla stregua del richiamato art. 7, n. 2, la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta che “tanto le asserite condotte illecite contestate a BNY quanto gli “eventi dannosi” diretti attribuiti all’odierna scrivente non potevano in nessun modo essere considerati come avvenuti in Italia”, vero che i dati inseriti nel NAV sono destinati ad essere diffusi in ogni dove, il luogo in cui si era verificato l’evento dannoso, trattandosi di investimento in fondi esteri, andava identificato con il luogo di accredito e che il luogo dell’addebito era stato già giudicato irrilevante nei precedenti di questa Corte (III B.1); e non avrebbe tenuto conto che, secondo i dettami del giudice unionale, l’art. 7, n. 2 “non può essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un luogo diverso da quello del domicilio dell’attore” (III B.2).
3. Il motivo, pur riccamente articolato, non rappresenta alcuna ragione di apprezzabile criticità in danno della sentenza impugnata, il cui deliberato in funzione dell’affermazione della giurisdizione italiana deve essere pertanto confermato.
4. Come lo stessa sentenza si dà cura di precisare la giurisprudenza unionale, a mezzo di una “chiara e costante interpretazione” – che rimuove di conseguenza ogni ragione di disporre il chiesto rinvio pregiudiziale – ha da sempre enunciato il principio – anche cioè con riferimento alle disposizioni antecedenti all’art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012 l’interpretazione delle quali vale anche per detto regolamento (Corte giust., 28/02/2019, C-579/17, Gradbenigtvo Korana; Corte giust., 15/11/2018, C-308/17, Kuhn; Corte giust., 31/05/2018, C-306/17, Nothartove’) – secondo cui “la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” si riferisce tanto al luogo in cui si è concretizzato il danno quanto al luogo in cui si è verificato l’evento generatore dello stesso, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro luogo” (Corte giust., 5/07/2018, C-27/17, flyLAL-Lithuanian Airlines; Corte giust., 16/06/2016, C-12/15, Universal Music International Holding; Corte giust., 28/01/2015, C-375/13, Kolassa); e di detto principio, pur dando atto che il danno, che costituisce la mera conseguenza indiretta del danno inizialmente concretizzatosi in un luogo diverso da quello dove l’evento si è prodotto, non può fondare la competenza giurisdizionale ai sensi di tale disposizione, ha fatto coerente applicazione, solo per richiamare le vicende più recenti, per affermare, anche alla luce di un criterio di prevedibilità, la giurisdizione del giudice del luogo in cui è avvenuto l’acquisto del veicolo in relazione al caso in cui il danno lamentato consisteva in una diminuzione del valore dei veicoli dovuto alla differenza tra il prezzo che l’acquirente ha pagato per un tale veicolo e il valore reale di quest’ultimo a causa dell’installazione di un software che manipola i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico (Corte giust., 9/07/2020, C- 343/19, Verein fur Konsumenteninformation); la giurisdizione del giudice del luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno in relazione ad un’azione di risarcimento di un danno causato da un’infrazione ai sensi dell’art. 101 TFUE, consistente in particolare nella stipulazione di accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri (Corte giust., 29/07/2019, C-451/18, Tibor-Trans Fuvarozo es Kereskedelmi Kft.); e, con significativa assonanza al caso in esame, la giurisdizione del giudice del domicilio dell’investitore qualora l’asserito danno consista in un pregiudizio economico che si realizza direttamente su un conto bancario dell’investitore presso una banca avente sede nel territorio di competenza di tale giudice in relazione al caso della domanda risarcitoria proposta contro una banca emittente il certificato oggetto di investimento (Corte giust., 12/09/2018, C-304/17, Lober).
5. A questi concetti si è costantemente attenuta la giurisprudenza di questa Corte per riconoscere, anche qui citando le determinazioni più recenti sul punto, la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda risarcitoria proposta a fronte della diffusione di notizie diffamatorie qualora le pubblicazioni potenzialmente lesive siano risultate comunque accessibili e reperibili anche in Italia (Cass., Sez. U, 17/12/2021, n. 40548); alla domanda risarcitoria proposta da una società italiana a fronte dell’escussione avvenuta in Italia di una controgaranzia prestata in favore della banca che a causa dell’inadempimento della società svedese da essa garantita era stata perciò escussa dalla società garantita sedente in Svezia (Cass., Sez. U, 9/02/2021, n. 3125); ed ancora alla domanda risarcitoria proposta da un’emittente radiofonica italiana nei confronti di un’omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall’impianto della convenuta sito in (OMISSIS), con il segnale irradiato dall’impianto dell’attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa (Cass., Sez. U. 26/10/2018, n. 27164).
5. Concetti, questi, a cui pur attraverso un incipit argomentativo che ha dato estro alla ricorrente per svolgere le doglianze rubricate sotto la lett. A del ricorso, si è coerentemente riportata anche la decisione in esame, allorché sul filo del postulato alla radice della responsabilità solidale secondo cui il fatto illecito, generatore della domanda risarcitoria, conserva la sua connotazione unitaria anche nel caso in cui alla sua determinazione, con incidenza causale apprezzabile a misura dell’apporto recato, partecipino una pluralità di atti e condotte aventi diverso contenuto (Cass., Sez. U, 5/11/2021, n. 31963), ha ritenuto di poter credere, in ragione dei fatti prospettati con la domanda che BNY, avendo predisposto i documenti certificativi della solidità dell’investimento – e, a quanto si apprende, avendo di seguito alla manifestazione di interesse dei sottoscrittori pure sollecitato a più riprese il versamento delle somme concordate – non si potesse dire del tutto estranea alla loro causazione; ed ha perciò correttamente riconosciuto la giurisdizione del giudice italiano anche nei confronti di costei sul presupposto che essendo avvenuta la negoziazione delle quote sottoscritte da Fidor in Italia – e meglio che l’atto dispositivo consistito nel bonificare al BNY le somme oggetto di investimento fonte del lamentato pregiudizio fosse stato posto in essere in Italia – il luogo in cui era avvenuto l’evento dannoso, rilevante ai fini della delibazione imposta dall’art. 7, n. 2, Reg. 1215/2012, dovesse identificarsi nel nostro paese.
6. Ciò smentisce in claris le argomentazioni di cui il ricorso si fregia a mezzo delle doglianze riprodotte sotto la lettera B del motivo, i fatti lamentati dai V.-Fidor, laddove segnatamente essi imputano al BNY, insieme a condotte successive non prive in astratto di rilevanza causale nel determinare il danno denunciato, di aver predisposto il NEV portato poi a loro conoscenza ed attestante la sicura redditività dell’investimento proposto, non escludendo in astratto che anche BNY possa essere chiamata a rispondere del danno sofferto, così, come non è dubbio, alla luce dei citati precedenti del giudice unionale, che il luogo di avveramento del fatto dannoso coincida con quello in cui avviene l’atto dispositivo che ne è fonte. E non vale poi a scalfire la fondatezza della declaratoria che n’e’ il diretto portato il richiamo alla fattispecie della responsabilità da prospetto, su cui si radicando le doglianze riportate sotto la lettera A del motivo, posto che, nell’economia della decisione – da delibarsi, peraltro, alla stregua del concreto dipanarsi dei fatti e quindi, considerando le condotte imputate in forza alla domanda a BNY e non in senso astratto – esso ha una portata unicamente evocativa – di sineddoche, parlano non a caso i controricorrenti – e non ha alcuna funzione di indirizzo se non quella di ricordare che anche condotte di diverso contenuto possono raccordarsi nel dar vita ad una comune responsabilità solidale.
7. Il ricorso va dunque respinto dichiarando sulla domanda la competenza giurisdizionale del giudice italiano.
8. Le spese seguono la soccombenza.
9. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Respinge il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 35200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022