Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5132 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5132 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29533-2016 proposto da:

IMMOBILIARE MPC SRL, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
GIOVANARDI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 629/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il
12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 14 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 730/4/14 della
Commissione tributaria provinciale di Vicenza che aveva parzialmente
accolto il ricorso della Immobiliare M.P.C. srl contro l’avviso di
accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in
particolare che le pretese fiscali portate dall’atto impositivo impugnato
trovavano fondamento nella contestata ed accertata inesistenza delle
fatture utilizzate quale documenti di costo ai fini delle II.DD. e della
correlativa detrazione dell’ IVA da parte della società contribuente
verificata; non si pronunciava peraltro sulle ulteriori eccezioni
riproposte dalla società medesima in via di appello incidentale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per
omessa pronuncia sulla sua eccezione di invalidità dell’avviso di

Ric. 2016 n. 29533 sez. MT – ud. 19-12-2017
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MANZON.

accertamento impugnato a causa del difetto della sottoscrizione dello
stesso.
La censura è fondata.
Va ribadito che «Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o
eccezione di merito, che integra una violazione del principio di

ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di
domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti
diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che
garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza
che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica,
sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto»
(Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012, Rv. 622441 – 01).
Orbene, con piena osservanza del principio di autosufficienza del
ricorso, la ricorrente ha dimostrato che l’eccezione di invalidità
dell’atto impositivo impugnato per carenza del correlativo potere del
funzionario sottoscrivente (illegittimità della delega) è stata ritualmente
riproposta con il gravame incidentale, essendo stata rigettata dal primo
giudice.
Inopinatamente la CTR veneta non si è pronunciata su tale eccezione,
così incorrendo nell’ error in judwaxdo denunciato.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo
dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.

Ric. 2016 n. 29533 sez. MT – ud. 19-12-2017
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corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.,

Così deciso in Roma, 19 dicembre/2017
Il’)

Stef,

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