Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5132 del 03/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5132
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
O.L., residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti SACCHETTO
Claudio, Ernestina Pollarolo e Giuseppe Marini, elettivamente
domiciliato nello studio dell’ultimo, in Roma, Vie dei Monti Parioli
n. 48;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/12/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino Sezione n. 12, in data 27/03/2006, depositata il
07 aprile 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22385/2006 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 15/12/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 12, il 27.03.2006 e DEPOSITATA il 07 aprile 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e riconosciuto dovuto il chiesto rimborso dell’Irap, per gli anni 1998, 1999 e 2000.
Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP, censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 – Omessa e carente motivazione su punto decisivo -, della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 – Omessa illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo -, art. 113 c.p.c., art. 249 del Trattato CE nonchè 33 della Direttiva CE 17 maggio 1977 n. 77/388.
Il primo mezzo si conclude con la formulazione di quesito, con cui si chiede alla Corte di dire se, l’adesione del contribuente al condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, precluda la possibilità del rimborso dell’IRAP, pagata con riguardo ad annualità compresa nella sanatoria fiscale.
2 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettata per infondatezza.
3 – Al quesito deve rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, sia il principio secondo cui la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell’Amministrazione Finanziaria, attiene a situazione non disponibile dell’Amministrazione stessa a norma dell’art. 2969 cod. civ. ed è, come tale, rilevabile d’Ufficio Cass. n. 10591/2002, n. 9952/2003, n. 13221/2004), sia pure che, in tema di condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamene inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Cass. 3682/2007, n. 6504/2007, n. 8178/2007, n. 20741/2006).
4 – La decisione impugnata, affermando che alla domanda di condono, nel caso pacificamente presentata, non possono riconnettersi effetti preclusivi del rimborso dell’Irap, e decidendo, quindi, nel merito, con l’affermare che, nel caso in esame, non poteva ritenersi integrato il presupposto impositivo IRAP, non appare in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la relativa definizione con l’accoglimento del primo motivo del ricorso per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e la memoria 17.01.2010, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, non condividendosi le contrarie argomentazioni difensive, va accolto il primo motivo del ricorso, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri;
Considerato, altresì, che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione e la causa, essendo pacifica la circostanza relativa all’avvenuta presentazione – per il periodo in questione – della domanda di condono, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di rimborso e dell’originario ricorso;
Considerato, infine, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese dell’intero giudizio, di merito e legittimità, vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso e l’originario ricorso;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010