Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5131 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15045-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CUCCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

P.N.S.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato il

11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Vibo Valentia, nel giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c., ha omologato l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico e ha condannato l’INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.413,30 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione;

in relazione alla statuizione sulle spese, l’INPS ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo; è rimasto intimato P.S.N.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

l’Istituto ha, anche, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso è dedotta -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., per avere il giudice condannato l’Istituto, parte totalmente vittoriosa, alla rifusione delle spese;

l’Inps deduce in particolare che l’odierno intimato, già riconosciuto dalla Commissione medica dell’ASL (persona) invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età, aveva agito per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento, tuttavia non accertato in sede giudiziale. E’ risultata, quindi, errata la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, poichè l’accertamento peritale ha confermato l’originaria valutazione resa in sede amministrativa;

il motivo è fondato;

soccorre il principio per cui “In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028 del 2016; Cass. n. 11781 del 2015; in motivaz., Cass., sez.6Lav., ex plurimis, ord. nn. 408, 3328, 13704 del 2020);

nel caso di specie, il Tribunale ha omologato il requisito sanitario, richiamando espressamente le risultanze della CTU;

ha, quindi, accertato che P. Salvatore Nazzareno è “soggetto affetto da patologie (…) invalidanti da rendergli difficoltoso il regolare svolgimento di attività lavorativa ma allo stato attuale non (è) (…) bisognevole di accompagnamento”;

in modo evidente, la valutazione del CTU esprime un accertamento sfavorevole alla originaria parte ricorrente; di conseguenza, nessuna soccombenza è riscontrabile a carico dell’Inps, tale da giustificare la condanna alle spese;

il ricorso deve, quindi, essere accolto e il decreto di omologa impugnato cassato in ordine alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di un diverso Giudice, perchè provveda nuovamente alla regolazione delle spese, conformandosi ai principi sopra esposti;

al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di un diverso Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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