Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5131 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 07/06/2018, dep. 21/02/2019), n.5131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12633-2014 proposto da:

P.G., P.Z.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato, FRANCESCA

INFASCELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO CASSINI;

– ricorrenti –

contro

P.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESIFA

FIORI 32, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO LICCIARDELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE ASERO MILAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI PORDENONE, depositata il

11/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

P.A.A. nel 2009 citava in giudizio P.G. e P.A.Z., proponendo domanda di petizione di eredità, quale erede legittimo del padre P.G., deceduto il (OMISSIS). Il Tribunale di Pordenone – con sentenza 11 settembre 2012, n. 821 – riconosceva all’attore la qualità di erede legittimo di P.G., attribuendogli la quota di 1/3 del patrimonio de cuius al momento dell’apertura della successione, e condannava quindi i convenuti a pagare all’attore la somma di Euro 5.821,33 (quale 1/3 della quota di somme depositate su conti correnti), Euro 957,96 (pari a 1/3 della quota de cuius della società Arteluce s.n.c., cancellata nel 2005), nonchè a trasferirgli la proprietà della quota di 1/9 del capitale sociale della Noxorsokemgroup s.r.l. (quale 1/3 della quota di partecipazione alla società del de cuius).

La sentenza veniva impugnata da P.G. a P.A.Z.. La Corte d’appello di Trieste – con ordinanza 11 marzo 2014, n. 129 – ha dichiarato l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

Avverso la sentenza di primo grado P.G. a P.A.Z. ricorrono per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.

Resiste con controricorso P.A.A.. Il controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso, in cui i ricorrenti precisano che, sin dal primo grado di giudizio, “l’unico superstite motivo di contrasto concerneva il valore della partecipazione del de cuius in Sokem s.r.l. (poi Noxorsokemgroup s.r.l.)”, è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 476,1399,2459,713 e 718 c.c.: avendo P.A. nella fase stragiudiziale chiesto la liquidazione in denaro della quota della società, non avrebbe potuto il Tribunale condannare i convenuti a trasferirgli la proprietà della quota del capitale sociale.

Il motivo non può essere accolto: non essendo le trattative svoltesi tra gli avvocati delle parti sfociate in un accordo sottoscritto dalle medesime, la posizione assunta in tali trattative non può essere considerata preclusiva rispetto a una diversa posizione assunta nel processo.

b) Il secondo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “violazione e falsa applicazione di norma e omesso esame anche con riguardo all’art. 112 c.p.c.”: il Tribunale, sostengono i ricorrenti, non ha correttamente determinato l’entità percentuale della partecipazione societaria, in quanto, come riconosciuto dall’attore, il capitale sociale, che all’epoca dell’apertura della successione ammontava a 20 milioni di lire, è stato aumentato nel 2005 a 70.000 Euro, dei quali 30.100 Euro sottoscritti dai ricorrenti, così che la quota spettante ad P.A. è 1/15 e non 1/9 dell’attuale capitale della società.

Il motivo, di cui va affermata l’ammissibilità in quanto il profilo dell’entità della partecipazione societaria non è stato esaminato dalla Corte d’appello, è fondato: nel condannare i ricorrenti a trasferire all’attore la proprietà della quota di 1/9 del capitale sociale della Noxorsokemgroup, il Tribunale ha omesso di considerare che all’attore andava liquidata 1/3 della quota del de cuius al momento della successione. Lo stesso controricorrente (p. 14 del controricorso) parla di quota spettante alla data ((OMISSIS)) dell’apertura della successione, quota che – egli afferma – era di 1/9 del capitale sociale (1/3 del capitale posseduto dal de cuius da dividersi tra i tre eredi); ancora il controricorrente precisa che in primo grado aveva chiesto di condannare i convenuti a trasferirgli “la quota a lui spettante per successione ereditaria pari a 1/9 dell’attuale capitale sociale (Euro 70.000 – 30.100 = 4.433,33), ovvero il 6,3333% dello stesso, della Noxorsokemgroup s.r.l.” (cfr. gli stralci dell’atto di citazione riportati oltre che dai ricorrenti dal controricorrente a p. 15 del controricorso) e riconosce che il Tribunale ha ritenuto di trasferirgli la quota “senza avere riguardo alle vicissitudini della società successive alla data del (OMISSIS), in particolare dell’aumento di capitale di cui alla Delib. 15 dicembre 2005”.

2. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione, nei limiti del motivo accolto, della sentenza impugnata, con rimessione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. al giudice d’appello che deciderà la causa, determinando la quota della società Noxorsokemgroup s.r.l. spettante ad P.A. con riferimento al momento dell’apertura della successione; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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