Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5131 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5131 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 27630-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
NIARTA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
VILLA SACCFIETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARLO AMATO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 540/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il
29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 21 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 812/3/14 della
Commissione tributaria provinciale di Treviso che aveva accolto il
ricorso di Maria Mario contro l’avviso di accertamento IRAP, IRPEF
ed altro, IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che
doveva escludersi nel caso di specie il contestato “abuso del diritto”
attraverso l’utilizzo di una società fittizia (Marta Associati srl), sicché
ne derivava l’infondatezza delle pretese fiscali.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha
depositato una memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta vizio motivazionale radicale della
sentenza impugnata in violazione dell’art. 36, d.lgs. 546/1992, poiché
la CTR non ha, se non in apparenza, risposto alle questioni postele con
il gravame.
La censura è fondata.
Ric. 2016 n. 27630 sez. MT – ud. 19-12-2017
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MANZON.

Va ribadito che:
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta
da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il

convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01);
-«In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e
61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale
completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse
dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni
che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a
motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera
adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile
l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a
fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione
della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la
valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013, Rv. 629873);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
Ric. 2016 n. 27630 sez. MT – ud. 19-12-2017
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ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio

quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del

07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo
costituzionale”.
La CTR infatti così motiva il rigetto del gravame agenziale: «Per
quanto riguarda il merito, pare a questa Commissione che la società
Marta Associati srl non possa essere considerata una società cartiera o
strumento atto a perpetrare “abuso del diritto”; infatti la società è stata
regolarmente costituita, tiene regolari scritture contabili, redige e
deposita i propri bilanci e paga i tributi. In particolare l’Ufficio ha
contestato alla società di non aver pagato l’IVA risultante dalle
dichiarazioni periodiche conseguendone quindi la detraibilità —per i
clienti- dell’IVA pagata sulle fatture relative. Le affermazioni fatte
dall’Ufficio relativamente alla attività della “Marta Associati srl” e agli
importi fatturati appaiono prive di fondamento probatorio in quanto
mancano del carattere della precisione, gravità e concordanza. Esse
quindi scadono al grado di semplici illazioni che non possono essere
sufficienti a giustificare l’accertamento effettuato. Bene hanno operato
i primi giudici ad accogliere il ricorso della parte contribuente».

Ric. 2016 n. 27630 sez. MT – ud. 19-12-2017
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inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente

Trattasi all’evidenza di affermazioni apodittiche, assertive, al più
rappresentative del convincimento del giudice tributario di appello, ma
che non estrinsecano il percorso argomentativo che lo induce a tale
convincimento, quindi si tratta in buona sostanza di un tipico esempio
di “motivazione apparente”.

risposta alle questioni, di fatto e di diritto, che con l’appello l’Agenzia
delle entrate, ufficio locale, aveva devoluto alla sua cognizione.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la
sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo, cassa
la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale
del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, 19 dicembr 2017
Il P
Ste fa

Così operando, la CTR veneta non ha dato alcuna concreta e puntuale

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