Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5131 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12280-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA

8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BERGAMASCHI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1038/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

Fatto

CONSIDERATO

che:

il Tribunale di Firenze rigettava la domanda, proposta da C.M., di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società Alkimed Sole e Magia srl e di condanna al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione (per complessivi Euro 12.853,35);

la Corte di appello di Firenze, con sentenza nr, 1038 del 2017, ha rigettato il gravame del lavoratore;

in estrema sintesi, la Corte territoriale ha osservato come nel ricorso di primo grado fossero fortemente carenti le allegazioni circa gli elementi di fatto caratterizzanti l’intercorso rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla etero-direzione, principale indice di subordinazione;

sulla base di tale premessa, la Corte di appello ha, quindi, osservato come il giudice di primo grado avesse correttamente valutato la prova testimoniale e ritenuto, per la natura degli interventi commissionati al lavoratore, possibile che il C. fosse “un piccolo artigiano di fatto”;

avverso la decisione, C.F. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo;

è rimasta intimata la società;

parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RILEVATO

che:

con un unico ed articolato motivo è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove testimoniali; secondo la parte ricorrente, la Corte di appello di Firenze non avrebbe correttamente valutato le risultanze di causa e quindi erroneamente qualificato il rapporto di lavoro dedotto in causa;

il ricorso è inammissibile;

deve essere premesso come la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito sia censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, soltanto in caso di violazione dei criteri astratti e generali fissati da questa Corte ai fini della esatta individuazione della fattispecie concreta; costituisce, invece, apprezzamento di fatto, come tale sindacabile in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro generale ed astratto nel caso concreto, attraverso cioè la valutazione delle risultanze processuali;

le censure sviluppate in ricorso prospettano esclusivamente una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e configurano quindi vizio di motivazione, il cui esame è precluso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. a tenore del quale il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”, come nell’ipotesi di causa. La disposizione è, infatti, applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2017;

i rilievi si arresterebbero comunque ad un giudizio di inammissibilità in quanto interamente volti a censurare la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte territoriale; questa Corte ha ripetutamente affermato come il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di assegnare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti sia compito di esclusiva competenza del giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 16499 del 2009); il ricorso in Cassazione (anche a prescindere dalle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012 all’art. 360 c.p.c., n. 5) non è strumento che possa consentire la revisione degli accertamenti di fatto, come invece, nella sostanza, si pretenderebbe con il motivo in esame;

nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva della società Alkimed Sole e Magia s.r.l., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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