Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5131 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

D.G.T., residente a (OMISSIS), rappresentato

e difeso, giusta delega a margine del controricorso contenente

impugnazione incidentale, dall’Avv. VOGLINO Alessandro, nel cui

studio, in Roma, Via F. Siacci n. 4, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 85/39/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

15/02/2006, depositata il 18 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nei ricorsi iscritti ai n.ri 18300-21171/2006 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione;

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 85/39/2006, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione Staccata di Latina n. 39 il 15.02.2006 e DEPOSITATA il 18 marzo 2006.

Il ricorso, che attiene a domanda di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, si articola in censure, con cui si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8.

2 – L’intimato, giusto controricorso ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata e, con contestuale impugnazione incidentale ha chiesto la riforma della decisione in punto spese del giudizio.

3 – L’ammissibilità del ricorso principale va valutata alla stregua della decisione di questa Corte (SS.UU. n. 14294/2007), in presenza, nel caso, di timbro datario e cronologico apposto in data 06 giugno 2006, ed in assenza di specifica contestazione.

3 bis – Alle doglianze formulate, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di genericità delle doglianze e di autosufficienza del ricorso.

Si rileva, infatti, che le doglianze appaiono prospettate genericamente – in violazione del principio di autosufficienza e degli artt. 366 e 369 c.p.c. (Cass. n. 6225/2005, n. 1170/2004, n. 7178/2004, n. 6542/2004, n. 14003/2004, n. 9707/2003), essendo orientamento giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass. n. 20454/2005; n. 14075/2002), essendovi il preciso onere, ribadito ed esplicitato con le novelle introdotte dall’artt. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, di indicare in modo puntuale gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, e dovendo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass. n. 849/2002; n. 2613/2001, n. 9368/2006; n. 1014/2006; n. 22979/2004).

4 – L’unico motivo del ricorso incidentale va esaminato alla stregua dell’epoca del consolidarsi dei principi applicati in tema di Irap. 5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il rigetto, per manifesta infondatezza, sia del ricorso principale come pure di quello incidentale, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

visti il ricorso, il controricorso con il contestuale ricorso incidentale, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Considerato che, preliminarmente, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima decisione, le stesse, in applicazione dell’art. 335 c.p.c., vanno riunite;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, entrambe le impugnazioni vanno rigettate, per manifesta infondatezza;

Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, non solo, a buon diritto, sono state compensate le spese del giudizio di appello, ma, pure, devono compensarsi quelle del presente giudizio di cassazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Riunisce le impugnazioni di che trattasi e le rigetta entrambe;

compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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