Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5130 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 26/02/2020), n.5130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13843/2015 proposto da:

Prodeo s.p.a., in proprio e quale mandatario dell’ATI

“Finsiel-Prodeo-I.s.a.com”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele

II n. 29, presso lo studio dell’avvocato Vaccarella Romano, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dottor

L.A. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale”, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Portuense n. 104, presso lo studio dell’avvocato De

Angelis Antonia, rappresentata e difesa dall’avvocato Pappalepore

Vito Aurelio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Almaviva Spa, – The Italian Innovation Company s.p.a. già Finsiel

Italia s.p.a., in proprio e quale mandatario dell’Ati

“Finsiel-prodeo-I.S.A. Com”, in persona dell’Amministratore Delegato

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via G.P.I. da Palestrina n. 47, presso lo studio dell’avvocato

Lattanzi Filippo che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Cardarelli Francesco, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale adesivo;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Almaviva Spa, – The Italian Innovation Company s.p.a. già Finsiel

Italia s.p.a., in proprio e quale mandatario dell’Ati

“Finsiel-prodeo-I.S.A. Com”, in persona dell’Amministratore Delegato

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via G.P.I. da Palestrina n. 47, presso lo studio dell’avvocato

Lattanzi Filippo che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Cardarelli Francesco, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale adesivo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale”, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Portuense n. 104, presso lo studio dell’avvocato De

Angelis Antonia, rappresentata e difesa dall’avvocato Pappalepore

Vito Aurelio, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale adesivo;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 115/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, del

04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal cons. Dott. MELONI MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con contratto in data 4 aprile 2000 l’Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale affidò in appalto ad Almaviva Italia spa già Finsiel spa quale mandataria e capogruppo dell’ATI Finsiel-Prodeo-Isacom il “servizio di riordino, archiviazione cartacea, ricerca documentale, controllo e gestione fisica dei documenti degli archivi amministrativi e sanitari” della stessa azienda ospedaliera. Nelle more della sottoscrizione del contratto l’Ente committente affidò all’Ati anche il servizio propedeutico complementare di redazione e compilazione dei verbali di consegna e di conferimento delle cartelle cliniche al prezzo di Lire 600 oltre iva per ciascuna cartella.

Successivamente l’Ente appaltante sospese il pagamento delle somme attinenti all’appalto principale ed al predetto Servizio Complementare e convenne in giudizio la Prodeo spa e l’ATI davanti al Tribunale di Bari.

Il Tribunale di Bari con sentenza in data 11/8/2007 dichiarò la nullità del contratto avente ad oggetto l’affidamento a trattativa privata all’ATI Finsiel-Prodeo-Isacom del servizio propedeutico complementare di redazione e compilazione dei verbali di consegna e di conferimento delle cartelle cliniche e condannò la Prodeo a versare la somma di Euro 1.054.416,59 a favore dell’Ospedale Policlinico Consorziale per somme indebitamente ricevute previa compensazione delle somme spettanti all’ATI per prestazioni attinenti al contratto principale pari ad Euro 572.280,92. La Corte di Appello di Bari confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione la Prodeo spa affidato a tre motivi. L’Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Almaviva spa resiste con controricorso e ricorso incidentale adesivo al quale replica l’Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale con controricorso a ricorso incidentale adesivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Prodeo spa denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè la Corte di Appello di Bari ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della Prodeo spa con riferimento alle situazioni ed ai motivi afferenti al contratto di appalto principale per il quale ha ritenuto unica legittimaria la impresa capogruppo mandataria dell’ATI.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

E’ pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla rappresentanza esclusiva anche processuale e quindi alla legittimazione attiva della capogruppo dell’Associazione Temporanea di Impresa a rappresentare le imprese che partecipano all’ATI nei confronti del soggetto appaltante e per qualsiasi domanda dipendente dall’appalto.

Sul punto Sez. 1, Sentenza n. 17411 del 30/08/2004 (Rv. 576407 01) in tema di rappresentanza processuale nei confronti del soggetto appaltante ed esclusiva spettanza, dal lato attivo, all’impresa capogruppo mandataria, D.Lgs. n. 406 del 1991, ex art. 23 afferma: “In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un’associazione temporanea di imprese, il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, l’art. 23, comma 9, stabilisce, in applicazione delle direttive comunitarie in materia, che l’impresa capogruppo, in qualità di mandataria delle altre imprese riunite ai sensi del precedente comma 8, ha “la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto”, anche se il soggetto appaltante “può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti” nei confronti di queste. Pertanto, il solo soggetto legittimato a stare in giudizio dal lato attivo pure per le associate, per i giudizi derivanti dagli appalti conclusi dalle associazioni temporanee di imprese, è la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, che non sono, quindi, terze nel rapporto processuale – nel quale le loro posizioni sostanziali devono essere gestite, per legge, esclusivamente dalla loro gruppo mandataria -, con conseguente carenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, della legittimazione delle imprese stesse ad intervenire nel giudizio promosso dalla capogruppo.

Quindi nella fattispecie la FINSIEL spa è unica legittimata attiva in quanto capogruppo dell’ATI mentre la Prodeo spa (in funzione della ripartizione delle competenze all’interno del Raggruppamento di imprese) è stata correttamente ritenuta dal giudice di appello legittimata passiva per la domanda proposta di nullità del contratto d’appalto relativo al Servizio Complementare in quanto, stante la dichiarata nullità, non sussiste alcun contratto che impone la legittimazione processuale esclusiva della Capogruppo.

Con il secondo motivo di ricorso la Prodeo spa denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè omesso esame di un fatto decisivo perchè la Corte di Appello di Bari ha ritenuto che i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità mentre al contrario la forma scritta è derogabile purchè sia rispettato il principio costituzionale di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost..

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

E’ pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla forma scritta dei contratti stipulati dalla P.A.: Sez. 1 -, Ordinanza n. 11190 del 09/05/2018:” In tema di contratti degli enti pubblici, stante il requisito della forma scritta imposto a pena di nullità per la stipulazione di tali contratti, la volontà degli enti predetti dev’essere desunta esclusivamente dal contenuto dell’atto, interpretato secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali, a meno che non siano espressamente richiamate dalle parti; nè può aversi riguardo, per la determinazione della comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., comma 2, alle deliberazioni adottate da uno degli enti successivamente alla conclusione del contratto ed esecutiva del rapporto, in quanto aventi carattere unilaterale.

Con il terzo motivo di ricorso la Prodeo spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè omesso esame di un fatto decisivo perchè la Corte di Appello di Bari ha ritenuto improponibile ai sensi dell’art. 2042 c.c. la domanda residuale di indebito arricchimento in quanto l’appellante era legittimata ad agire direttamente nei confronti del Direttore Generale quale funzionario dell’Azienda Ospedaliera Policlinico che aveva autorizzato il servizio complementare.

Il motivo è fondato e deve essere accolto. Infatti è vero che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Policlinico, che a mezzo Delib. 18 gennaio 2000, n. 16 afferente all’appalto principale di cui al contratto del 4/4/2000 ha autorizzato il servizio complementare, dovrà rispondere senz’altro del suo operato davanti al proprio datore di lavoro; tuttavia non risulta esperibile nei suoi confronti un’azione diretta da parte della Prodeo spa stante l’inapplicabilità alla fattispecie della normativa, riguardante unicamente le amministrazioni provinciali e comunali nonchè le comunità montane, di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dal D.Lgs. n. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall’art. 35, del medesimo decreto e infine rifluito nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191) che, per i casi di richiesta di prestazioni o servizi non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa normativa, ha previsto la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l’amministratore o funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all’ente pubblico la valutazione esclusiva circa l’opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente stesso (cfr. D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, lett. e); vedi Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 10798 del 2015). Sotto tale profilo vale bene ricordare che, ai sensi del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, art. 2 “si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le Comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni”, laddove le norme sugli enti locali previste dal testo unico “si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. Ove si consideri che l’imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell’amministratore o del funzionario degli effetti dell’attività condotta in violazione delle regole contabili relative alla gestione degli enti locali opera, in via eccezionale, uno iato nel rapporto di immedesimazione organica, impedendo di configurare una corresponsabilità dell’amministrazione accanto a quella dei funzionari secondo lo schema delineato dall’art. 28 Cost. (Corte Cost., ord. n. 26 del 2001; Cass., Sez. U, 18 dicembre 2014, n. 26657), appare evidente come la disposizione ora contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 non sia applicabile in via analogica nell’ipotesi di acquisizione di beni o di servizi nell’interesse di enti pubblici diversi, come nella specie, da quelli sopra menzionati.

Risulta quindi proponibile per questo motivo l’azione residuale di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico ai sensi dell’art. 2042 c.c. tanto più che la Prodeo spa ha espletato l’attività del servizio complementare nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa in virtù del rapporto associativo e pertanto, in assenza di un rapporto diretto intercorso tra Azienda Ospedaliera Policlinico e Prodeo spa, quest’ultima non ha altro titolo per agire nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Policlinico, beneficiaria del servizio, e non può esperire alcuna azione nei suoi confronti.

Conseguentemente deve essere cassata sul punto la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Con ricorso incidentale affidato a due motivi l’Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1350 e 1362 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Bari ha rigettato la domanda dell’Azienda Ospedaliera tesa a far dichiarare che il servizio propedeutico complementare di redazione e compilazione dei verbali di consegna e di conferimento delle cartelle cliniche era già compreso nel contratto in data 4/4/2000 e pertanto spettava all’ATI appaltatrice senza nulla dovere in aggiunta al corrispettivo già pattuito per l’appalto. Conseguentemente la Corte di Appello di Bari ha compensato le spese di rigetto in ragione del rigetto dell’appello incidentale.

La censura è infondata e deve essere respinta. Infatti, in tema di interpretazione del contratto, in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, avuto riguardo in primo luogo allo scopo pratico che le parti hanno inteso realizzare con la stipulazione del contratto, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, nonchè dal comportamento tenuto dalle parti anche dopo la conclusione dello stesso.

Ciò premesso con valutazione di merito insindacabile in questa sede adeguatamente e congruamente motivata, il giudice ha escluso sulla base di molteplici fattori che il Servizio Complementare fosse già incluso nella prestazione dovuta dall’ATI sulla base del contratto di appalto. La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In considerazione di quanto sopra il ricorso incidentale deve essere respinto mentre deve essere accolto il terzo motivo di ricorso principale, respinti i primi due motivi e, cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, deve essere rinviato alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso principale, respinti i primi due motivi e il ricorso incidentale, e, cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA