Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5130 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29142-2019 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36, presso lo studio dell’avvocato ANNALISA

PASCONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER FRANCESCO

ANGELINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 2,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO STILZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10476/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Cassazione, con sentenza 10476/2019 del 15 aprile 2019, in riforma della sentenza della Corte d’appello di Firenze, confermativa della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di T.L. intesa a ottenere la condanna dell’azienda ospedaliera AUSL (OMISSIS) di Firenze ad erogargli gratuitamente la terapia, nota come metodo Dikul, per soggetti colpiti da lesioni midollari, rilevato che nel caso in esame non ricorressero i presupposti per l’erogazione gratuita di prestazioni sanitarie da parte del servizio sanitario nazionale, cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’originaria domanda;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per revocazione T.L. sulla base di un unico articolato motivo;

la AUSL ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno presentato memorie;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

parte ricorrente deduce che per errore di fatto la Suprema Corte ha affermato che “mancano, in definitiva, nella sentenza e nelle risultanze di causa le evidenze scientifiche della maggiore validità del RIC” così perdendo di vista la prima documentazione contenuta nel procedimento ante causam, la quale di per sè conferisce piena prova di scientificità della terapia;

nella censura non è ravvisabile alcun vizio di percezione, integrante errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, poichè essa investe la ricostruzione del fatto sulla base della valutazione dei mezzi istruttori, in particolare la consulenza tecnica, nonchè la ritenuta insussistenza, sulla base della valutazione delle “risultanze di causa” (pg. 5 sentenza), delle condizioni per l’erogazione della prestazione;

si tratta di attività di giudizio che esula dall’ambito dell’errore percettivo che può dar luogo a revocazione (ex multis Cass. n. 442 del 11/01/2018: “L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. (In applicazione del sopra esposto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ove è stata prospettata l’erronea affermazione dell’intervenuta prescrizione del diritto al recupero di dazi doganali, in ragione del fatto che gli errori indicati non riguardavano la percezione ma la valutazione, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali)”;

il ricorso per revocazione, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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