Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5130 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA E.TR. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 102, presso lo

studio dell’avv. Nicola Pisani, rappresentata e difesa dall’avv.

MOLINARA Paolo;

– ricorrente e resistente incidentale –

contro

PARCO DELL’AVVOCATELLA S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vincenzo

Cardareli n. 9, presso lo studio dell’avv. TARUFFO Stefano, che la

rappresenta e difende;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 5^, n. 185, depositata il 23.6.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

udito, per il contribuente, l’avv. Stefano Tarullo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale VELARDI

Maurizio, che ha concluso in adesione alla relazione;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente, instaurando contraddittorio sia nei confronti dell’Agenzia sia nei confronti di Equitalia s.p.a.

(concessionaria per la riscossione), propose nove ricorsi avverso vari avvisi di mora e cartelle di pagamento;

che l’adita commissione tributaria, riuniti i ricorsi, li respinse tutti salvo due, in relazione ai quali dichiarò l’intervenuta cessazione della materia del contendere;

che, in esito all’appello della società contribuente, la commissione regionale riformò la decisione di primo grado, ad eccezione che per i profili definiti con declaratoria di cessazione della materia del contendere, correlativamente annullando gli atti impugnati;

rilevato:

che la concessionaria Equitalia ha proposto ricorso avverso la decisione di appello sopra indicata, deducendo “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49 e art. 330 c.p.c.” nonchè “violazione dell’art. 145 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 156 c.p.c., comma 3” e denunciando la nullità del giudizio di appello e della sentenza della commissione regionale in relazione a due dei rapporti processuali riuniti; e ciò perchè l’atto di appello risultava notificato presso la sua sede, mentre, seppur limitatamente a detti rapporti processuali, essa aveva, in primo grado, ritualmente eletto domicilio presso il proprio difensore;

che la società contribuente, integralmente vittoriosa in appello, ha resistito con controricorso (facendo, peraltro, rilevare che uno dei due procedimenti in relazione ai quali cui la ricorrente denunciava vizio di notificazione dell’appello era stato definito, in primo grado, con declaratoria di cessazione della materia del contendere) ed ha proposto ricorso incidentale condizionato;

– che l’Agenzia delle Entrate si è costituita, aderendo ai motivi del ricorso principale, ed ha proposto ricorso incidentale, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e art. 342 c.p.c.”, censurando la decisione impugnata per non aver rilevato l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei relativi motivi, nonchè “violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17”, censurando la decisione impugnata per aver rilevato la decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione in funzione della data di notifica degli atti impugnati e non di quella dell’iscrizione a ruolo;

osservato:

– che i ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.;

considerato:

che il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia va esaminato prioritariamente, in quanto introduce questione, rilevabile di ufficio (inammissibilità dell’appello proposto dalla società contribuente), non esaminata nel giudizio di merito (cfr. Cass., sez. un., 23019/07);

che il motivo è improcedibile, perchè non rispondente alla previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, impone al ricorrente, pena 1.’ improcedibilità della doglianza, l’onere di depositare gli atti, anche processuali (nella specie: il censurato appello e la decisione di primo grado) ed i documenti, su cui la doglianza si fonda; onere che questa Corte ha puntualizzato dover essere necessariamente osservato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 2855/09, 28 547/08);

che il motivo si rivela, comunque, inammissibile, giacchè, non essendo corredato di compiuta descrizione del contestato appello, risulta, a tale riguardo, incorso negli effetti preclusivi del vizio di difetto di autosufficienza, che è configurabile anche qualora sia denunziato un error in procedendo, se il ricorrente non assolva l’onere d’indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (v. Cass. 9.076/06, 625/05, 17.937/04, 5.148/03, 10.410/02);

considerato inoltre:

che il ricorso pricipale di Equitalia ed il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia si rivelano egualmente improcedibili per violazione della previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non avendo, la prima, allegato al ricorso principale gli atti e documenti attestanti l’evocata elezione di domicilio e le contestate notifiche e non avendo, la seconda, allegato al ricorso incidentale atti e documenti, incidenti sulla valutazione della tempestività dell’esercizio del potere di riscossione da parte dell’Amministrazione;

osservato infine:

– che i motivi di ricorso incidentale condizionato della società contribuente (integralmente vittorioso in appello) restano assorbiti;

ritenuto:

– che pertanto, nonostante il diverso tenore della relazione (cfr.

Cass. 7433/09, 5464/09), il ricorso principale di Equitalia ed il ricorso incidentale dell’Agenzia vanno dichiarati improcedibili, con assorbimento di tutte le altre doglianze;

– che, per la natura della controversia e tutte le specificità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

la Corte; riunisce i ricorsi, dichiara improcedibili il ricorso principale di Equitalia e quello incidentale dell’Agenzia, con assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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