Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 513 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. un., 12/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 12/01/2011), n.513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4813/2010 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANIS

Claudio, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso, unitamente a sè medesima;

– ricorrente –

contro

D.N.L., V.M., V.G. – in proprio e

nella qualità di esercente la patria potestà dei figli F.

N. e M., MINISTERO DELL’INTERNO, M.L.,

C.C., COMMISSIONE CENTRALE L. 15 marzo 1991, n. 82, ex

art. 10 – MINISTERO DELL’INTERNO, V.M.R.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 29/2009 del CONSIGLIO DI STATO, emessa il

07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato ha depositato il 30.7.2010 relazione ex art. 380 bis c.p.c., nella quale ha formulato considerazioni e proposte nel senso:

CHE con ricorso proposto del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, l’avv. C.G. proponeva opposizione all’ordinanza del Consiglio di Stato 4744/2008 che aveva rigettato la sua istanza di liquidazione di spese ed onorari per la sua opera prestata nella assistenza, nella controversia sulla cessazione del programma di protezione, a familiari del collaboratore di giustizia M.G.; il Consiglio di Stato, con ordinanza 29 del 9.1.2009, confermando la statuizione della opposta pronunzia e quindi il decisum del primo Giudice, ha rigettato l’opposizione sul rilievo per il quale la statuizione 764/2008 di condanna del Ministero ad un precisato ammontare delle spese e degli onorari dovuti aveva carattere decisorio e definitivo in proposito;

CHE per la cassazione di tale decisione l’avv. C. ha proposto ricorso il 20.2.2010 al quale gli intimati non hanno opposto difese;

CHE i motivi sono conclusi da quesiti di diritto pertinenti e specifici, il primo motivo denunziando violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, per avere il CDS mancato di liquidare al difensore delle persone ammesse al programma di protezione le spese e gli onorari spettanti, il secondo motivo denunziando la indebita declinatoria del proprio obbligo liquidatorio, il terzo e quarto motivo lamentando la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, che avrebbe imposto la diretta liquidazione, con decreto di pagamento delle competenze al difensore, di onorari congrui, il quinto motivo denunziando violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133, là dove si era ignorato come la condanna alle spese della sentenza 764/2008 non era esigibile dai ricorrenti tutti, con il sesto motivo dolendosi della violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134, commessa disattendendo la previsione della norma sulla rivalsa;

CHE appare evidente l’inammissibilità di tutte le doglianze posto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, avverso decisione resa dal Consiglio di Stato le volte in cui si propongano censure afferenti la violazione di norme sul processo od afferenti la decisione innanzi a quel giudice speciale, sottratte, come tali, al sindacato delle Sezioni Unite, anche se esse si traducano nella denunzia di violazione delle norme regolatrici del giusto processo: ed infatti alle Sezioni Unite spetta soltanto l’accertamento dell’eventuale sconfinamento della decisione dai limiti esterni della giurisdizione del giudice stesso (da ultimo, al proposito le decisioni n. 6408 del 2010, n. 26806, n. 6069 e n. 3688 del 2009, n. 17766 e n. 26041 del 2008).

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il Collegio che, con riguardo alle osservazioni rassegnate nella relazione, nessun rilievo critico è pervenuto dalla difesa ricorrente in proprio. Poichè il Collegio interamente condivide quanto considerato nella relazione, ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, costruito su sei motivi, sintetizzati nella relazione, nessuno dei quali denunzia violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte dell’impugnata ordinanza e tutti deducenti la violazione di legge sotto vari profili ad opera della ordinanza stessa.

Non è luogo a regolare le spese, in difetto di difese degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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