Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 513 del 11/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, (ud. 06/11/2018, dep. 11/01/2019), n.513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17942-2017 proposto da:

ALI AGENZIA PER IL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente-

contro

D.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 271, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOTTI GIACOMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GATTO VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 466/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.2.2017, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva condannato ALI-Agenzia per il Lavoro s.p.a. a risarcire a D.S.M. i danni derivatile dalla perdita della chance di essere selezionata per la somministrazione di n. 60 lavoratori a tempo determinato per esigenze di uffici giudiziari;

che avverso tale pronuncia ALI-Agenzia per il Lavoro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che D.S.M. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito posto a fondamento della pronuncia di accoglimento un fatto diverso da quello fatto valere dall’odierna controricorrente a fondamento della propria pretesa risarcitoria, e precisamente il contenuto del capitolato di appalto stipulato tra essa ricorrente e l’ente utilizzatore, in luogo dell’avviso di reclutamento diffuso in vista della selezione;

che, al riguardo, la Corte territoriale, dopo aver escluso che l’avviso di selezione potesse costituire un’offerta al pubblico, così come preteso dall’odierna controricorrente, ha nondimeno ritenuto che, figurando nel capitolato d’appalto per la selezione del personale l’impegno a carico dell’odierna ricorrente di avviare una procedura selettiva che assicurasse “il massimo dell’oggettività e della trasparenza” mediante la definizione di “criteri obiettivi (…) verificabili ab externo” che potessero dare “contezza (mediante adeguata e congrua motivazione) delle proprie scelte”, la pretesa risarcitoria dell’odierna controricorrente dovesse reputarsi fondata per non esserle stata comunicate “le ragioni della sua esclusione dalla procedura selettiva (nonostante l’espressa diffida comunicata tramite raccomandata (…))” e per non essere state queste ultime illustrate “neppure in sede giudiziale” (così la sentenza impugnata, pagg. 3-5);

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui, in termini generali, incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, esorbitando dai limiti della mera qualificazione giuridica della domanda, sostituisca la causa petendi dedotta in giudizio con una differente, fondata su un fatto diverso da quello allegato (cfr., tra le innumerevoli, Cass. nn. 3980 del 2004, 9087 del 2006, 2746 del 2007, 27648 del 2011);

che, nell’ambito di tale principio generale, si è chiarito che, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, così come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall’istante, nè incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. nn. 3100 del 1997, 20652 del 2009);

che, alla stregua dei suesposti principi, deve escludersi che la sentenza impugnata meriti le censure mossele, essendosi limitata a qualificare diversamente il medesimo fatto che l’odierna controricorrente aveva addotto a fondamento della propria pretesa (i.e., l’avviso di selezione) e a suffragare codesta qualificazione con elementi di fatto (i.e., il capitolato d’appalto stipulato tra l’odierna ricorrente e l’ente utilizzatore) risultanti dagli atti, ancorchè non considerati dal primo giudice;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2019

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