Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5129 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 695-2011 proposto da:

R.W., elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS), ANGEZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE GENERALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 126/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CICCOTTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.W., esercente la professione di avvocato, propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento dell’importo di complessivi C 5.015,11 emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, a titolo di saldo IRAP per l’anno di imposta 2003.

La C.T.R. perveniva all’accoglimento dell’appello dell’Ufficio rilevando che “nella fase della riscossione, essendo la carte/la di pagamento espressione di un mero controllo formale operato dall’Ufficio sulla correttezza dei calcoli eseguiti dal contribuente e sui versamenti dallo stesso effettuati o non effettuati, il ricorso si deve limitare alla contestazione dei vizi propri della cartella e di niente altro”.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e art. 1988 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente la C.T.R. ritenuto che il contribuente potesse far valere solo i vizi propri della cartella di pagamento in quanto egli stesso aveva indicato nella dichiarazione l’imposta e il valore correlato; per contro, costituendo la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, il primo atto impositivo, erano suscettibili di deduzione in giudizio tutti i vizi della pretesa tributaria integrati nella determinazione dell’amministrazione finanziaria di iscrivere la somma a ruolo.

3. Il ricorso è fondato.

La C.T.R., asserendo che “il ricorso si deve limitare alla contestazione dei vizi propri della cartella e di niente altro, essendo la cartella di pagamento espressione di un mero controllo formale operato dall’Ufficio sulla correttezza dei calcoli eseguiti dal contribuente e sui versamenti dallo stesso effettuati o non effettuati”, si è posta in aperto contrasto con il consolidato orientamento di legittimità in materia. Questa Corte ha in proposito affermato che l’impugnazione della cartella di pagamento, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono emendabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione (ex multis, Cass. civ., sez. trib., 05-05-2011, n. 9872). Va inoltre osservato che la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, può essere impugnata, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poichè essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante (Cass. civ., sez. trib., 22-01-2014, n. 1263; nello stesso senso, Cass. civ., sez. trib., 12-06-2015, n. 12288; Cass., civ., sez. trib., 01-04-2016, n. 6335.).

4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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