Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5129 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28429-2019 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati DARIO ABBATE, ALBERTO ABBATE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1573/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da C.P. volta alla conversione del contratto di somministrazione a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato con l’utilizzatore Poste Italiane s.p.a.;

rilevava la Corte territoriale che nel contratto di somministrazione erano indicate le ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo e che la causale era assolutamente specifica e puntuale, prevedendo il contratto la sostituzione dell’appellato ad altro personale assente per ferie con diritto alla conservazione del posto (circostanza confermata dai testi escussi e risultante da documento contenuto nel fascicolo di Poste Italiane s.p.a., in cui si evidenziava che il lavoratore avrebbe dovuto sostituire i dipendenti indicati nominativamente, con mansioni di sportellista, che erano poi quelle effettivamente disimpegnate dal lavoratore);

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.P.;

Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, e art. 27, comma 3, in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto provata la sussistenza della ragione posta alla base dell’assunzione temporanea, pur in presenza di dichiarazioni testimoniali che comprovano croniche carenze di organico, solo parzialmente riferibili ad assenza per ferie, osservando che su Poste Italiane s.p.a. gravava l’onere di provare l’esistenza delle ragioni sostitutive ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, cioè la veridicità delle ragioni poste a base dell’assunzione, mentre la Corte si era limitata alla astratta verifica della sussistenza di generiche ragioni di ricorso alla somministrazione a termine;

con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti perchè il giudice non aveva preso in considerazione la circostanza che egli avesse lavorato su postazione sprovvista di titolare effettivo, avendo l’istruttoria dimostrato che l’ufficio di adibizione era costantemente in deficit di organico, il che sconfessava l’esigenza sostitutiva posta alla base dell’assunzione in somministrazione;

i motivi sono inammissibili;

per quanto concerne il primo motivo, la Corte non si è limitata ad evidenziare la specificità ma ha anche valutato l’effettività della causale e ha tratto la concreta sussistenza delle esigenze sostitutive rappresentate evidenziando che dal documento n. 3 allegato da Poste Italiane s.p.a. si evinceva che il lavoratore doveva sostituire dipendenti indicati con nome e cognome, nell’ufficio stabilito, nel periodo fissato, con mansioni di sportellista (di poi di fatto disimpegnate), e che i testi escussi avevano confermato l’esistenza di carenze di organico anche rilevanti, specie nel periodo feriale: a fronte di tale compiuta valutazione, il motivo, pur formulato sub specie violazione di legge, tende sostanzialmente al riesame del merito, con ciò prospettando una rivalutazione dei fatti (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del 27/12/2019);

per quanto riguarda il secondo motivo, si osserva che la sentenza prende in considerazione l’esistenza di costanti carenze di organico nell’ufficio di applicazione del ricorrente, ritenendole irrilevanti, sicchè il presunto fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame è stato tenuto in conto, ed è, comunque, privo di decisività, dal momento che la circostanza che nell’ufficio del C. vi fosse carenza di organico non aveva nulla a che vedere con l’esigenza del medesimo ufficio di sostituire un lavoratore in ferie, della cui effettività si è detto;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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