Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5129 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 07/06/2018, dep. 21/02/2019), n.5129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8170-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIUSEPPE

MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ALBERTO

PENNISI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CUFFARI;

– ricorrente –

contro

PA.LU., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE

5697, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IOPPOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE ANTONINO GRASSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO.

Fatto

PREMESSO

CHE:

P.A. conveniva in giudizio la sorella Pa.Lu., proponendo domanda di scioglimento della comunione ereditaria dei beni, con attribuzione ai singoli condividenti della quota in natura. Pa.Lu. si costituiva e non si opponeva alla divisione, ma contestava la pretesa dell’attore di includervi anche le strutture poste al primo piano, qualificate come ammezzati del sottotetto, trattandosi di beni di sua proprietà, a seguito di un atto di donazione, del 5 dicembre 1969, del padre; la convenuta chiedeva quindi di sciogliere la comunione, con l’esclusione degli ammezzati del sottotetto da dichiararsi di sua esclusiva proprietà. Il Tribunale di Catania ha sciolto la comunione sull’intero fabbricato, attribuendo le quote e prevedendo un conguaglio di Euro 4.008,63 a carico di Pa.Lu..

Pa.Lu. appellava la sentenza. La Corte d’appello di Catania – con sentenza 28 marzo 2013, n. 664 – ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha sciolto la comunione limitatamente alle porzioni indicate in motivazione, appartenendo i c.d. ammezzati del sottotetto all’appellante, e ha poi approvato il progetto di divisione elaborato dal consulente tecnico d’ufficio.

Avverso la sentenza P.A. ricorre per cassazione. Pa.Lu. resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in sette motivi.

1) Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 183,184 e 345 c.p.c.: la Corte d’appello non ha rilevato che il primo motivo d’appello era inammissibile perchè introduceva un nuovo petitum, in quanto Pa.Lu. in primo grado (con la comparsa di costituzione e risposta) aveva chiesto “di dichiarare che tutte le fabbriche esistenti al primo piano sono di proprietà della concludente” e nelle conclusioni dell’atto di appello di dichiarare la proprietà “dell’area sovrastante il piano primo dell’edificio”.

Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità: esso afferma, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 l’inammissibilità del primo motivo dell’atto d’appello di controparte, ma tale motivo non riporta, limitandosi a trascrivere la lettura del motivo offerta dalla Corte d’appello.

2) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: l’operazione interpretativa, posta in essere dal giudice d’appello richiamando la donazione del 21 maggio 1970 in favore di P.A., si basa invece sulla donazione del 5 dicembre 1969, atto di donazione che il medesimo giudice ha dichiarato inammissibile perchè prodotto in appello.

Il motivo è fondato. Pa.Lu. aveva contestato, costituendosi in primo grado, la pretesa del fratello P.A. di includere nello scioglimento della comunione “le strutture ubicate al piano primo, con l’espediente di qualificarle come ammezzati sottotetto”, in quanto tali strutture le appartenevano in via esclusiva per donazione paterna, posta in essere con atto pubblico del 5 dicembre 1969. Tale atto – osserva la Corte d’appello – “non risulta ritualmente prodotto in giudizio”, in quanto il giudice di primo grado ha dato atto che tale documento non risultava prodotto e la sua produzione è stata effettuata soltanto in appello ed è tardiva e pertanto – conclude la Corte che non si è posta il problema della sua indispensabilità – “inammissibile in virtù dell’art. 345 c.p.c.” (pp. 4-5 della sentenza impugnata). Dopo avere escluso il documento, la Corte d’appello tale atto poi invece interpreta (cfr. p. 6 della sentenza, ove si parla di “effettiva volontà del donante” e che “solo in tal senso può essere interpretata la detta donazione”), così accogliendo l’appello di Pa.Lu..

3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dei successivi motivi terzo (che contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione), quarto (che lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione), quinto (che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione), sesto (che fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione) e settimo (che lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 88,91,92,96 e 112 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione).

2. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al giudice d’appello che deciderà senza in alcun modo considerare l’atto di donazione del 5 dicembre 1969 (da ritenersi inammissibile alla luce della mancata impugnazione della relativa declaratoria operata dalla Corte d’appello); il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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