Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5129 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5129 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 27094-2016 proposto da:
SORGENTE SANTA CROCE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO SILVESTRI, che la rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 360/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il
11/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 18 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale dell’ Abruzzo respingeva l’appello proposto dalla Sorgente
Santa Croce spa avverso la sentenza n. 899/4/14 della Commissione
tributaria provinciale di L’ Aquila che ne aveva respinto il ricorso
contro la cartella di pagamento e l’avviso di liquidazione IVA ed altro
2010. La CTR osservava in particolare che, trattandosi di omesso
versamento di imposta dichiarata, la società contribuente non poteva
avere alcun dubbio circa la motivazione della richiesta di pagamento
erariale portata dalla cartella esattoriale impugnata né sul quantum
debeatur.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione/falsa
applicazione di legge ed omessa pronuncia in ordine alla questione,
posta con il gravame, relativa all’atto al quale doveva adempiere.
La censura è inammissibile.
Va ribadito che:

Ric. 2016 n. 27094 sez. MT – ud. 19-12-2017
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M V\iZON.

-«Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito,
che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione
di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo
di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in

convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto
formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa
pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del
16/05/2012, Rv. 622441 – 01);
-«La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc.
civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di
cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo
caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od
un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile,
ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo,
l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata,
avrebbe comportato una diversa decisione» (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
25714 del 04/12/2014, Rv. 633682 – 01);
-«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può
rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,
l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli
elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che
l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di
legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è
conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma
solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
Ric. 2016 n. 27094 sez. MT – ud. 19-12-2017
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concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al

convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
Diversamente da quanto afferma la ricorrente, il giudice tributario di

questa sede in base al principio di diritto di cui al terzo arresto
giurisprudenziale citato- in ordine agli atti riscossivi impugnati ed al
loro contenuto dispositivo, affermando che la contribuente non poteva
nutrire alcun dubbio circa l’entità della somma da pagare.
Con il secondo morivo la ricorrente si duole di violazione/falsa
applicazione ed omessa pronuncia, poiché la CTR non ha nemmeno
considerato il motivo di gravame concernente l’emissione della cartella
di pagamento impugnata prima del decorso del termine per
l’adempimento spontaneo a seguito della preventiva comunicazione di
pagamento.
La censura è infondata.
Va ribadito che:
-«Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una
domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche
con pronuncia implicita – rigettata perché indissolubilmente avvinta ad
altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario
antecedente logico – giuridico, decisa e rigettata dal giudice» (Sez. L,
Sentenza n. 17580 del 04/08/2014, Rv. 631894 – 01);
-«In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600
del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente
della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di
errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto
solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a
Ric. 2016 n. 27094 sez. MT – ud. 19-12-2017
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appello ha espresso un univoco giudizio meritale —non revisionabile in

quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore
imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità
e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di
corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale
adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti,

amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997»
(Sez. 5, Sentenza n. 13759 del 06/07/2016, Rv. 640341 – 01).
La sentenza impugnata si è adeguata -in parte implicitamente- al
principio di diritto di cui al secondo arresto giurisprudenziale,
affermando la fondatezza della pretesa erariale portata dalla cartella di
pagamento impugnata e con ciò appunto escludendo la rilevanza,
anche al fine delle sanzioni, della previa comunicazione di pagamento
(rectius, di irregolarità).
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000 oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 20 7
Il Presid nte

ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni

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