Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5128 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28812-2010 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato EUGENIO CERUTTI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avv rso la sentenza n. 23/2010 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 17/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per la ricorrente l’Avvocato COLUCCI per delega dell’Avvocato

CERUTTI che ha chiesto l’accoglimento; udito per il resistente

l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.P. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara la cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l’anno di imposta 1998 deducendo l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento presupposto perchè avvenuta in luogo diverso da quello in cui aveva la residenza anagrafica.

La commissione tributaria adita respinse il ricorso rilevando che l’avviso di accertamento era divenuto definitivo a seguito di rituale notifica presso la residenza anagrafica della contribuente.

Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza del 17.6.2010, ha confermato la decisione di primo grado.

Ha rilevato il giudice di appello che, ai sensi degli artt. 140 e 149 c.p.c., la notifica dell’avviso di accertamento si era perfezionata il 5 aprile 2005, data in cui l’agente delle poste, dopo aver immesso il giorno precedente nella cassetta postale della contribuente presso la sua residenza anagrafica l’avviso di deposito dell’atto presso l’ufficio postale, aveva spedito con raccomandata la comunicazione di avvenuto deposito. Poichè la contribuente aveva comunicato il trasferimento di residenza il (OMISSIS), la notifica dell’avviso di accertamento si era regolarmente perfezionata all’originario indirizzo antecedentemente a tale data.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 140 e 149 c.p.c.

Sostiene che la C.T.R. avrebbe erroneamente letto le due norme come se costituissero un combinato disposto, mentre le stesse disciplinavano due distinti procedimenti di notifica: l’art. 140 c.p.c. il procedimento in cui l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza del destinatario, l’art. 149 c.p.c. quello in cui l’ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale. Poichè nella specie la notifica era avvenuta a mezzo posta, aveva errato il giudice di appello nel ritenere applicabile, ai fini del perfezionamento della notifica, l’art. 140 c.p.c., senza peraltro tener conto degli effetti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 149 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Deduce che, alla data del 15 aprile 2005, in cui si sarebbe perfezionata la notifica con il decorso dei dieci giorni di compiuta giacenza, essa contribuente non era più residente in (OMISSIS), avendo comunicato in data (OMISSIS) – con effetto immediato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., – il trasferimento della residenza anagrafica. La notifica, pertanto, doveva ritenersi inesistente.

2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati nei termini appresso indicati.

La C.T.R. ha osservato: “Nella fattispecie in esame la notifica è stata effettuata, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale, che stabilisce “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. Per il suo perfezionamento si applicano pertanto le disposizioni di cui all’art. 140 c.p.c. “se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità…, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Nel caso in esame, l’ufficiale postale ha immesso il 4 aprile 2005, nella cassetta postale del destinatario presso la sua residenza anagrafica, in (OMISSIS), l’avviso di deposito dell’accertamento presso l’ufficio postale; ha spedito il giorno successivo (5 aprile 2005) comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata. In base alle disposizioni di cui agli artt. 140 e 149 c.p.c. la notifica si è pertanto perfezionata regolarmente il 5 aprile 2005. Il ricorso proposto contro la cartella esattoriale, non per suoi vizi propri D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, è stato quindi presentato oltre i termini di decadenza – 60 giorni previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per la sua proposizione avverso l’avviso di accertamento”.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 dispone che gli atti tributari sono notificati secondo le norme del codice di procedura civile che disciplinano la notificazione degli atti processuali, con talune modifiche: in particolare, la notifica è eseguita dai messi comunali (o messi speciali autorizzati) presso il domicilio fiscale del destinatario.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 30, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. La Consulta ha evidenziato come sia “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”, precisando che il suddetto principio “per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta”.

In applicazione di detta pronuncia, questa Corte ha affermato che tale principio – di carattere generale – trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche riguardo agli atti d’imposizione tributaria (Cass. civ., sez. trib., 10-06-2008, n. 15298). Sulla base di tali principi, non v’è dubbio che per l’amministrazione finanziaria, alla data del 4 aprile 2005, allorquando l’agente postale ha immesso nella cassetta postale del destinatario l’avviso di deposito dell’accertamento, si era già perfezionata la notifica presso l’originaria residenza della contribuente di (OMISSIS). Per quanto concerne il perfezionamento della notifica nei riguardi della contribuente, va osservato che l’agente postale ha inviato alla predetta il 5 aprile 2005 la prescritta raccomandata di avvenuto deposito del piego, esaurendo così le attività volte alla notifica dell’atto impositivo prima che la stessa – in data (OMISSIS) – trasferisse la propria residenza anagrafica. Risulta pertanto irrilevante, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, che successivamente, alla data del 15 aprile 2005, decorso il termine di compiuta giacenza previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 fosse intervenuta la variazione anagrafica.

3. In conclusione, corretta la motivazione della sentenza impugnata nei termini indicati, il ricorso deve essere rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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