Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5128 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26416-2019 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO DALLA

CHIESA;

– ricorrente –

contro

CRM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLANIINIA 195, presso lo

studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO GHIBELLINI, ALESSANDRO GHIBELLINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 365/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.L. otteneva dal Tribunale di Busto Arsizio la condanna di CRM s.r.l. al risarcimento dei danni derivanti dalle irregolarità contributive commesse in suo danno;

2. le somme riconosciute erano ridotte dalla Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado;

3. la Corte di Cassazione, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso del lavoratore, cassava la sentenza che aveva affermato la detraibilità dall’ammontare del danno patrimoniale subito dal S. (e accertato quale differenza tra il trattamento pensionistico che costui avrebbe percepito se la società avesse versato i contributi dovuti e quanto effettivamente dallo stesso percepito) dei contributi che sarebbero stati a carico del lavoratore nel periodo in questione;

4. la Corte d’appello, in sede di rinvio, rilevato che il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico, con l’ulteriore conseguenza che, in caso di tardivo adempimento nel pagamento dei contributi da parte del datore, la quota originariamente a carico del lavoratore diviene retribuzione dovuta al medesimo e il debito nei confronti dell’ente previdenziale si trasferisce al datore di lavoro anche per detta quota, rideterminava il risarcimento del danno patrimoniale comprendendo anche la quota in questione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

5. avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.L. sulla base di un unico motivo;

6. la società resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale;

7. CRM s.r.l. ha prodotto memorie;

8. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., in relazione agli artt. 1223-1224, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., osservando che la Corte non aveva attribuito la rivalutazione monetaria sui crediti spettanti, pur dovendola il giudice riconoscere d’ufficio tanto ai sensi dell’art. 429 c.p.c., quanto in ragione della natura del credito risarcitorio e quindi di valore;

2. con ricorso incidentale la società rileva la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., perchè la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione proposta da CRM s.r.l. con la comparsa di costituzione e risposta, con la quale era stata eccepita l’inammissibilità della richiesta di controparte circa l’asserita intangibilità dell’accertamento del danno non patrimoniale patito, determinato nel suo ammontare;

3. la censura è fondata sulla base del costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 10528 del 25/10/.1997, Cass. n. 13624 del 02/07/2020) secondo cui in materia di risarcimento del danno da omissione contributiva trova applicazione la disposizione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, sul maggior danno da svalutazione monetaria, poichè l’omissione contributiva costituisce violazione di un’obbligazione scaturente dal rapporto di lavoro e dà luogo ad un credito di valore;

4. i1l ricorso incidentale è inammissibile in considerazione delle ragioni poste a fondamento del denunciato vizio di omessa pronuncia, sulla scorta del rilievo che il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo esclusivamente un vizio per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. n. 7406 del 28/03/2014);

5. in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso principale e la sentenza cassata sul punto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 3;

6. il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, disponendo, stante l’esito del giudizio, il raddoppio del contributo unificato solo con riguardo al ricorso incidentale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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