Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5128 del 05/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5128 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 27080-2016 proposto da:
MADI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CI ODIO 18, presso
lo studio dell’avvocato MARCIANO PETRILLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GUIDO GARETTINI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 2246/22/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 21/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 13 gennaio 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 19568/61/14 della
Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il
ricorso della MA.DI. srl contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES
ed altro, IVA ed altro, 2006. La CTR osservava in particolare che
erano infondate le eccezioni preliminari procedimentali inerenti asseriti
vizi dell’atto impositivo impugnato (motivazione insufficiente,
mancato rispetto dei termini di cui all’art. 5, comma 1 bis, d.lgs.
218/1997) e che nel merito le pretese fiscali trovavano fondamento
nello scostamento grave tra “contabilizzato /dichiarato” e risultanze
dell’applicazione dello studio di settore, tale da rivelare un’abnorme
incongruità del risultato economico dell’azienda verificata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.la ricorrente lamenta omessa pronuncia con violazione dell’art. 112,
cod. proc. civ., poiché la CTR non ha risposto al motivo di gravame

Ric. 2016 n. 27080 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

concernente l’eccezione di carenza motivazionale dell’avviso di
accertamento impugnato.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto affermato dalla società contribuente
ricorrente, la CTR laziale ha infatti anzitutto puntualmente

settore, individuata quale causa di vizio motivazionale ex art. 7, comma
1, legge 212/2000, appunto negando che tale causa sussistesse.
In secondo luogo nelle valutazioni di merito ha dato ampia spiegazione
delle ragioni per le quali riteneva fondate le pretese fiscali sul
contestato “grave” scostamento dei dati contabili/dichiarativi della
società verificata dallo studio di settore, così implicitamente rigettando
l’eccezione procedimentale in parte qua.
Il che corrisponde pienamente al principio di diritto che «Non è
configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur
non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche con pronuncia
implicita – rigettata perché indissolubilmente avvinta ad altra domanda,
che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico giuridico, decisa e rigettata dal giudice» (Sez. L, Sentenza n. 17580 del
04/08/2014, Rv. 631894 – 01).
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime
disposizioni legislative, poiché la CTR ha rigettato la riproposta
eccezione di invalidità dell’avviso di accertamento impugnato per
mancato rispetto delle particolari forme di contraddittorio
endoprocedimentale specificamente relative all’invito a comparire ex
art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 218/1997.
La censura è infondata.

Ric. 2016 n. 27080 sez. MT – ud. 19-12-2017
-3-

argomentato sulla rilevanza della mancata allegazione dello studio di

Va ribadito che «In tema di accertamento con adesione, l’instaurazione
del contraddittorio preventivo da parte del Fisco, ai sensi dell’art. 5 del
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, è facoltativa e non obbligatoria, in
quanto assolve alla sola funzione di garantire la necessaria trasparenza
dell’azione amministrativa e di consentire al contribuente un’immediata

sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo d.lgs., attivare il procedimento
di definizione con adesione ove abbia ricevuto un avviso di
accertamento o di rettifica in assenza di preventivo contraddittorio»
(Sez. 5, Sentenza n. 444 del 14/01/2015, Rv. 634433 – 01).
La sentenza impugnata risulta comunque conforme al principio di
diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.
Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la
ricorrente lamenta vizio di extrapetizione, con violazione dell’art. 112,
cod. proc. civ., poiché la CFR ha argomentato la fondatezza delle
pretese fiscali portate dall’atto impositivo impugnato sulla base di
presupposti di fatto e motivazionali differenti da quelli addotti nell’atto
stesso.
La censura è infondata.
Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice tributario di
appello infatti, partendo proprio dal fondamento essenziale dell’avviso
di accertamento impugnato ossia il “grave scostamento” del
“dichiarato” dallo studio di settore, ha poi, correttamente e
doverosamente, implementato il proprio ragionamento meritale con
tutte quelle considerazioni in fatto che peraltro erano state introdotte
dalla stessa difesa del contribuente.
Va quindi anzitutto rilevato che, a ben vedere, lo sviluppo della
censura mira dunque a richiedere a questa Corte un tipo di sindacato
che le è pacificamente inibito, secondo il consolidato principio di
Ric. 2016 n. 27080 sez. MT – ud. 19-12-2017
-4-

cognizione circa la vertenza, tanto più che quest’ultimo può sempre, ai

diritto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il
ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno
difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto
dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente,
atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al

non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,
ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di
merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
Peraltro, ed in ogni caso, va escluso il vizio processuale dedotto,
dovendosi ribadire che «11 principio secondo cui le ragioni poste a base
dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui
carattere impugnatorio comporta che l’ufficio finanziario non può
porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere
con l’atto impugnato, non esclude il potere del giudice di qualificare
autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti
in causa, né l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nei casi previsti dalla
legge, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più
limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d’impugnazione di
atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità» (Sez. 5,
Sentenza n. 7393 del 11/05/2012, Rv. 622622 – 01).
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
Ric. 2016 n. 27080 sez. MT – ud. 19-12-2017
-5-

sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo,

PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 oltre °spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto

ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 19 dicemb e 2017
Il P esidente
Ste fa

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA