Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5128 del 03/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.L. e M.M.;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sez. 16^, n. 43, depositata il 9 maggio
2007.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, che ha accolto la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, promossa con atto notificato il 15 maggio 2004, avverso la sentenza n. 65/04701, della medesima commissione, pubblicata il 30.3.2001. – che i contribuenti non si sono costituiti.
Rilevato:
– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 395 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, censurando la decisione impugnata per aver pronunciato revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, di una sentenza tributaria di appello passata in giudicato;
– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver ravvisato identità oggettiva e soggettiva di giudizi, ammettendo quindi la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, tra giudizi concernenti imposte diverse, in cui la statuizione passata in giudicato e rispetto alla quale si chiedeva la revocazione atteneva ad una valutazione giuridica e non ad un accertamento di fatto, e in cui i soggetti erano diversi sia per la diversità e distinta legittimazione processuale degli uffici fiscali sia per la non coincidenza di tutte le parti private;
osservato:
– che il ricorso per revocazione, poi accolto dal giudice a quo è inammissibile perchè tardivo ex art. 327 c.p.c.;
che, infatti, dalla stessa decisione impugnata emerge che si trattava di revocazione proposta ex art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5, integrante impugnazione ordinaria e presupponente quindi la non definitività della sentenza revocanda, che invece, depositata il 30.3.2001, era passata in giudicato il 16.5.2002, due anni prima della proposizione della domanda di revocazione;
considerato:
– che il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato;
ritenuto:
che, restando assorbito il secondo motivo, il ricorso va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;
– che, compensate le spese del grado di merito, i contribuenti, per la soccombenza, vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 2.100,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
la Corte: accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
condanna i contribuenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 2.100,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010