Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5127 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25185-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA IRNERIO 57,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CERZA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito opposto da D.G. per il pagamento di somma richiesta a titolo di contributi relativi alla Gestione separata per l’anno 2007;

i giudici del merito, di primo e secondo grado, accoglievano l’eccezione di prescrizione formulata dal D., rilevando che la richiesta di versamento dei contributi da parte dell’Inps era pervenuta al ricorrente il 14 giugno 2014, successivamente alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data del 31 maggio 2008 fissata per il versamento del saldo dell’imposta per l’anno 2007, termine decorrente dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo, illustrato con memoria;

resiste D.G. con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti- unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e o falsa applicazione degli art. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, e del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), osservando che il D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1, ha previsto come termine di pagamento il 30 giugno 2008, sicchè l’atto interruttivo ricevuto il (OMISSIS) (primo avviso bonario) è intervenuto prima del decorso della prescrizione ed è idoneo a interromperla;

preliminarmente il controricorrente rileva che l’importo recato dall’avviso di addebito che ha dato luogo alla vicenda giudiziaria è stato debitamente pagato prima dell’instaurazione del giudizio di cassazione, come dimostrato da quietanza di pagamento che allega, sicchè deve ritenersi venuto meno l’interesse dell’ente alla decisione della lite e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere;

va osservato che ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. 16150 del 08/07/2010, Cass. n. 5188 del 16/03/2015), circostanza che non ricorre nel caso in disamina, in cui, al contrario, il fatto sopravvenuto allegato, assunto da una sola parte come tale da determinare la cessazione della materia del contendere, deve essere valutato dal Giudice ai fini della verifica in concreto dell’idoneità a eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito;

pertanto, poichè la quietanza prodotta in allegato al n. 2 del ricorso è idonea a comprovare l’intervenuto pagamento della somma oggetto della pretesa e il soddisfacimento del diritto azionato, con estinzione del relativo debito, va rilevato il sopravvenuto venir meno dell’interesse ad agire del ricorrente, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso;

in considerazione del pagamento intervenuto in corso di causa, le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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