Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5127 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 20/04/2018, dep. 21/02/2019), n.5127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15568-2014 proposto da:
L.P., ex lege domiciliata in Roma, p.zza Cavour presso la
cancelleria della Corte di cassazione e rappresentata e difesa
dall’avvocata Maria Elena Matarrese;
– ricorrente –
contro
T.V., ex lege domiciliato in Roma, p.zza Cavour presso
la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso
dall’avvocato Francesco Paolo Notarnicola;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3605/2013 del Tribunale ede Distaccata di
Rutigliano;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 4/6/2014 da L.P. nei confronti di T.V. per la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Bari – sezione stralcio Rutigliano il 5.11.2013 con la quale era stata accolta, in riforma della sentenza di prime cure impugnata, la domanda di condanna al pagamento a favore del T. dell’importo dovuto a saldo dei lavori di riparazione di autovettura;
– la corte territoriale riteneva provato il credito, nel quantum accertato a mezzo di ctu, sulla base di dati quali l’accettazione senza riserve del veicolo una volta riparato, la mancata contestazione della fattura e l’emissione di una cambiale con causale riferita alla fattura n. (OMISSIS) emessa dal T., successivamente protestata;
– la cassazione della pronuncia del giudice d’appello è domandata sulla base di due motivi, cui resiste il T. con tempestivo controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione su un fatto decisivo della controversia costituito dalla cambiale che nella pronuncia gravata si afferma essere stata emessa e sottoscritta dalla L. ed erroneamente ritenuta un pagherò cambiario anzichè una cambiale tratta emessa dal T. e non accettata nè sottoscritta dalla debitrice, è fondato;
– a prescindere dall’equivoco riferimento al vizio di motivazione nella titolazione del motivo, in realtà si evince dal contesto che la censura ha ad oggetto l’omesso esame circa un fatto decisivo denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ben potendo essere così riqualificata la denuncia (cfr. Cass. 25557/2017; id. 4036/2014);
– el dettaglio, il fatto decisivo non esaminato è costituito dalla cambiale (tratta) e soprattutto dalla circostanza della mancanza di sottoscrizione da parte della debitrice;
– si tratta di circostanze decisive, atteso che la pronuncia del tribunale si è fondata essenzialmente sul valore probatorio della cambiale quale riconoscimento del debito, con la conseguenza che l’esame della circostanza che la tratta non è stata emessa dall’asserita debitrice, appare idoneo a determinare una diversa conclusione della controversia;
– peraltro è pure omesso l’esame della lettera di contestazione inviata della L. in risposta alla richiesta di saldo avanzata dal difensore del T.;
– consegue da quanto sin qui considerato, unitamente alla constata mancanza di replica sul punto da parte del controricorrente, che il motivo sia fondato e la sentenza debba essere cassata con rinvio al giudice d’appello per nuovo esame della domanda;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione da parte del giudice d’appello dell’art. 96 c.p.c. per non avere ritenuto la temerarietà della domanda proposta dal T., come invece statuito dal giudice di prime cure;
– il motivo è assorbito nell’accoglimento del primo motivo e nella cassazione della sentenza impugnata, dovendo essere rivalutata la domanda anche con riguardo a detto profilo;
– inoltre, il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019