Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5127 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5127 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 26707-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SIYIE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata avverso la sentenza n. 3510/33/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/04/2016;

Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 22 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n.
8585/32/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che
aveva accolto il ricorso della Style srl contro l’avviso di accertamento
IRAP, IRES ed altro, IVA ed altro 2009. La CTR osservava in
particolare che il gravame agenziale doveva considerarsi tardivo in
quanto proposto mediante spedizione postale oltre il c.d. termine
“breve” (la sentenza appellata era stata notificata) di legge.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
In via preliminare va rilevata ex officio l’inammissibilità del ricorso.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 aprile 2016 e
l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate avverso la medesima è stata
una prima volta notificata per posta al difensore domiciliatario avv.
Vincenzo Grimaldi il 10 novembre 2016, quindi senz’altro entro il c.d.
termine “lungo” (la sentenza impugnata non è stata notificata)
perentorio di legge.
Risulta peraltro dagli atti che tale prima procedura notificatoria non si
è ritualmente perfezionata (destinatario trasferito/irreperibile), sicchè
l’avvocatura crariale ne ha ripreso il procedimento con atto di
Ric. 2016 n. 26707 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

Rilevato che:

rinnovazione della notifica del ricorso datato 24 febbraio 2017 e
pertanto sicuramente non prima di tale data.
Tale ripresa deve di conseguenza considerarsi irrimediabilmente
tardiva.
Va ribadito infatti che «In caso di notifica di atti processuali non

appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla
richiesta originaria deve riattivare il processo nofificatorio con
immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo
completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà
dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di
cui sia data prova rigorosa» (Sez. U, Sentenza n. 14594 del
15/07/2016, Rv. 640441 – 01).
Orbene, è la stessa ricorrente che da atto di aver avuto la restituzione
della copia notificata del ricorso per cassazione originariamente spedito
nel «mese di novembre 2016» ed è perciò evidente che l’atto di
rinnovazione della prima notifica non positivamente esitata è stato
confezionato e quindi avviato alla seconda notifica ben oltre il termine
di 30 giorni indicato dal principio di diritto di cui al citato arresto
giurisprudenziale.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese stante la mancata difesa della società contribuente
intimata.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).
PQM
Ric. 2016 n. 26707 sez. MT – ud. 19-12-2017
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andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi,

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2017
Il residente

Ste fa

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