Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5127 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. II, 03/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17707/05) proposto da:

M.S. e M.V., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce ai ricorso, dall’Avv. MASCIA

Maurizio Stefano e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria della

Corte di cassazione;

– ricorrenti –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA;

– intimato –

Avverso la sentenza del Giudice di pace di Genova n. 1409/2004,

depositata il 27 aprile 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’11

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice di pace di Genova in data 24 settembre 2003, gli Avv.ti M.S. e V. proponevano opposizione, ex art. 205 C.d.S., avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 3797/03 emessa dal Vice Prefetto Aggiunto della Provincia di Genova con la quale era stata irrogata, nei confronti di M.S., la sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 157 C.d.S..

Contro la conseguente sentenza di rigetto n. 1409/04 (depositata il 27 aprile 2004) dell’opposizione emanata dal suddetto giudice di pace, gli indicati Avv.ti S. e M.V. hanno proposto ricorso per cassazione (notificato al Prefetto di Genova il 10 giugno 2005) basato su un unico complesso motivo. L’intimato Prefetto non si è costituito in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo complessivamente formulato i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti ricorrenti, nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

In particolare, i ricorrenti, con il proposto ricorso, hanno contestato la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia essenzialmente sotto tre profili.

1.1. Con il primo è stata prospettata tale illegittimità poichè nell’impugnato provvedimento sanzionatorio si era sostenuto, in violazione degli artt. 196 e 203 C.d.S., che il ricorso in sede amministrativa era stato avanzato da soggetto non legittimato in quanto estraneo al procedimento di contestazione della violazione.

1.2. Con la seconda doglianza è stata sostenuta l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione per omessa audizione personale dell’interessato Avv. M.V., malgrado fosse stata ritualmente richiesta con il formulato ricorso al Prefetto.

1.3. Sotto il terzo profilo, nonostante i ricorrenti avessero invocato l’ammissione di una prova testimoniale su una serie di circostanze riguardanti la violazione oggetto del verbale di contestazione, il giudice di pace adito non vi aveva dato seguito, fondando la successiva decisione su un accertamento fondato su circostanza erronea.

2. Il ricorso è infondato con riguardo a tutte tre le doglianze dedotte.

2.1. Quanto alla prima, si osserva che – per giurisprudenza costante di questa Corte (v. Cass. 3 ottobre 2005, n. 19284; Cass. 19 giugno 2006, n. 14098, e Cass. 11 gennaio 2007, n. 325) – legittimato effettivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della l. 24 novembre 1981, n. 689, è anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà – esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicchè non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall’Amministrazione ingiungente e dall’ingiunto (o dagli ingiunti).

Pertanto, anche nel caso di specie, ancorchè la legittimazione ad impugnare il ricorso in via amministrativa poteva ritenersi conferita al trasgressore o agli altri soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. (in relazione all’art. 203 C.d.S., comma 1), la conseguente ordinanza- ingiunzione risulta emessa e notificata nei confronti del solo avv. M.S., quale intestatario del veicolo ed obbligato solidale in relazione al pagamento della sanzione correlata all’infrazione precedentemente contestatagli, ragion per cui – ai fini della proposizione in sede giudiziale della successiva opposizione – la legittimazione spettava solo a lui, in qualità di destinatario del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa.

2.2. Anche la seconda doglianza non è meritevole di pregio e deve, perciò, essere respinta. La più recente giurisprudenza di questa Corte (riconducibile alla sentenza delle Sezioni unite del 28 gennaio 2010, n. 1786, confermata da Cass. 19 aprile 2010, n. 9251), superando il precedente orientamento evidenziato anche in ricorso, ha statuito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo a Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

2.3. Anche la terza doglianza è destituita di fondamento e deve, quindi, essere rigettata. Costituisce principio costante affermato da questa Corte che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Un siffatto principio assume, in particolare, sicuro valore nel procedimento avente ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa relativa alla circolazione stradale, in cui il verbale redatto dagli agenti è normalmente la fonte primaria del convincimento del giudice.

Nel giudizio celebratosi dinanzi al giudice di pace di Genova, il giudicante si è attenuto al richiamato principio, perchè, oltre che sulle emergenze del verbale, ha fondato la sua decisione sulle univoche risultanze di apposito rapporto redatto dalla Polizia municipale con riferimento alla situazione dei luoghi e agli spazi di parcheggio effettivamente fruibili nella zona in cui era stata accertata la violazione oggetto del contendere, così rilevando, implicitamente, l’inidoneità delle circostanze dedotte con il ricorso introduttivo e l’inutilità di ogni altro accertamento istruttorio. Altrettanto correttamente, lo stesso giudice di pace ha ravvisato l’ininfluenza della circostanza addotta in ricorso relativa al fatto che nell’orario di vigenza della sosta limitata non fosse disponibile alcun posto macchina e che non si provvedesse sempre a contravvenzionare e a far rimuovere i veicoli sprovvisti di autorizzazione, non potendo tale fatto (rilevante, eventualmente, sotto altri aspetti) configurare un’esimente rispetto alla violazione del divieto di sostare al centro della strada, anche quando i residenti siano muniti del possesso di autorizzazione in Z.S.L, in dispregio delle normative generali che disciplinano la sosta e la fermata (la configurabilità di una supposta “consuetudine abrogativa” di qualunque eventuale divieto prospettata nel ricorso è chiaramente inammissibile). In proposito, si sottolinea che questa Corte (v. Cass. 18 dicembre 2008, n. 29709) ha avuto modo di evidenziare che, in tema di sanzioni amministrative, l’errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole – e quindi per poter escludere l’elemento psicologico – deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può ravvisarsi, allorchè si sia comunque consapevoli della sua illegittimità, in una presunta tacita tendenza dell’Autorità a non punire quella determinata condotta, dal momento che tale consapevolezza di per sè esclude l’errore, mentre l’eventuale tolleranza dell’Autorità costituisce fenomeno, sotto tale profilo, del tutto irrilevante.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e, in virtù della mancata costituzione in questa fase, consegue il non luogo provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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