Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5127 del 01/03/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 5127 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: PETITTI STEFANO

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RENDA Antonino (RND

NNN

36C26 F1581), domiciliato in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di
cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabrizio Mobilia per procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania depositato
il 26 aprile 2010, emesso nel giudizio iscritto al n. 810/20e,
R.G.V.G.

‘1990

Data pubblicazione: 01/03/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 novembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano
Petitti;
sentito l’Avvocato Fabrizio Mobilia;

rale Dott. Federico Sorrentino, il quale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2009 presso la
Corte d’appello di Catania, Renda Antonino proponeva, nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, domanda di
equa riparazione assumendo di avere subito un danno non patrimoniale per la irragionevole durata di un procedimento iniziato dinnanzi al TAR della Sicilia, sezione staccata di Catania
con ricorso depositato il 3 giugno 1995, e non ancora definito
alla data di presentazione della domanda di equa riparazione,
nonostante le istanze di fissazione e di prelievo tempestivamente formulate.
L’adita Corte d’appello accoglieva la domanda ritenendo che
il procedimento presupposto avesse avuto una durata irragionevole di undici anni e sei mesi, detratta dalla durata complessiva quella ritenuta ragionevole, in relazione al tipo di controversia, di tre anni. Liquidava quindi in favore
dell’istante la somma di euro 10.750,00, oltre agli interessi
legali dalla domanda, e condannava l’amministrazione alla ri-

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene-

fusione delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 777,00, di cui euro 27,00 per spese, euro 300,00 per diritti ed euro 450,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.

posto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da memoria;
l’intimata Amministrazione non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 24 della legge n. 794
del 1942, nonché del d.m. n. 127 del 2004, dolendosi del fatto
che la Corte d’appello abbia liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari e comunque discostandosi dalla nota spese tempestivamente depositata senza addurre alcuna motivazione in ordine alle ragioni della disposta riduzione. Chiede, quindi, che le spese vengano liquidate nella misura risultante dalla richiamata nota, redatta tenendo conto della natura contenziosa del procedimento di equa riparazione, e cioè in
euro 35,46 per spese vive, in euro 831 per diritti e in euro
580 per onorari, oltre alle spese generali pari al 12,50%
sull’importo di onorari e diritti.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Per la cassazione di questo decreto Renda Antonino ha pro-

La difesa del ricorrente ha prodotto nel giudizio di merito
e ha trascritto nel ricorso per cassazione una nota spese della quale non pare che la Corte d’appello abbia tenuto conto,
senza tuttavia indicare le ragioni per le quali essa si è di-

Dalla detta nota, peraltro, debbono essere detratti gli importi richiesti a titolo di diritti per le deduzioni di udienza del 3 marzo 2010 (euro 65,00), atteso che la tariffa riconosce alla voce n. 19 un diritto per la partecipazione a ciascuna udienza e non anche per deduzioni; così come deve essere
detratto l’importo di euro 50,00 richiesto ai sensi dell’art.
8 della tariffa stragiudiziale, non risultando prodotta documentazione attestante le spese rimborsabili in base a detta
voce, risultando invece corretta la richiesta di euro 30,00
per tre ore a titolo di indennità di trasferta, prevista
dall’ultima parte del citato art. 8.
Il ricorso va quindi accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, provvedendosi alla liquidazione delle spese del giudizio di merito in complessivi euro 1.331,46, di cui euro 716,00
per diritti ed euro 580,00 per onorari, oltre al 12,50 9 sugli
importi dovuti a titolo di diritti e onorari, nonché

CPA

e

IVA.
L’amministrazione intimata deve essere condannata, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio

scostata dalle richieste formulate dal ricorrente.

secondo le disposizioni del d.m. 20 luglio 2012, n. 140. Sicché, tenuto conto della tabella A – Avvocati, richiamata
dall’art. 11 del citato d.m., dello scaglione di riferimento
fino a euro 25.000,00 per i giudizi dinanzi a questa Suprema

sta dall’art. 4 dello stesso d.m.) una diminuzione del 50% per
la ridotta complessità della controversia e per il suo modesto
valore (pari alla differenza tra le spese come liquidate dal
giudice di merito e quelle ritenute dovute) e ridotto il compenso così determinato del 50% ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.m. n. 140 del 2012, trattandosi di spese concernenti
una causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del processo, devesi liquidare la somma di euro 180,00
per la fase di studio, euro 112,50 per la fase introduttiva ed
euro 213,75 per la fase decisoria e così complessivamente la
somma di euro 506,25.
Le spese, sia quelle del giudizio di merito, come riliquidate, che quelle del giudizio di legittimità vanno distratte
in favore dell’Avvocato Fabrizio Mobilia, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in
relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina
le spese del giudizio di merito in euro 1.331,46, di cui euro
716,00 per diritti ed euro 580,00 per onorari, oltre al 12,50%

Corte, nonché applicata (in ragione della ponderazione richie-

sugli importi dovuti a titolo di diritti e onorari, oltre al
12,50% sugli importi dovuti a titolo di diritti e onorari,
nonché CPA e IVA; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento della detta somma nonché alla rifusione delle spese

506,25, oltre agli accessori di legge. Dispone la distrazione
delle spese in favore dell’Avvocato Fabrizio Mobilia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, in data 9
novembre 2012.

del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro

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