Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5126 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 24/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20066-2010 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA

311, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO DE GIROLAMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI TUFARIELLO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 153/2009 della COMM. TRIB. REG. dalla

CAMPANIA, depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.V. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non replica l’Agenzia delle entrate intimata, avverso la sentenza n. 153 del 9 giugno 2009 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello proposto dal predetto contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento emessa nei confronti del medesimo a seguito di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2000, recante l’iscrizione a ruolo di una maggiore imposta dovuta per disconoscimento del credito IVA portato in detrazione nel predetto anno di imposta a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente, ritenendo che tale circostanza facesse venir meno il diritto alla detrazione.

2. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016. la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata sostenendo che i giudici di appello non avevano correttamente valutato l’idoneità delle prove documentali prodotte in giudizio – costituite dalle liquidazioni periodiche dei registri IVA – a dimostrazione del diritto ad ottenere la detrazione del relativo credito d’imposta. peraltro contraddicendosi laddove avevano affermato che il ricorrente non aveva mai “provato di aver effettuato il pagamento con la esibizione delle liquidazioni periodiche e dei versamenti del tributo dovuto”.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Invero, a fronte della statuizione con cui i giudici di appello hanno molto chiaramente affermato che “il contribuente neanche in sede di udienza ha provato di aver effettuato il pagamento con la esibizione delle liquidazioni periodiche e dei versamenti del tributo dovuto”, escludendo quindi l’avvenuta produzione dei documenti (e cioè le liquidazioni periodiche) idonei a provare il credito d’imposta. il ricorrente, che invece ne ha lamentato la inadeguata valutazione, è incorso nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso giacchè ha trascurato di indicare la sede ed il luogo di avvenuta produzione della documentazione cui ha fatto riferimento nel mezzo di impugnazione, della cui necessità ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni di utilizzo del credito non dichiarato non può dubitarsi, stante il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale. l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso. il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta. assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (cfr. Cass. S.U. n. 17757 del 2016). In senso analogo si sono espresse le S.U. nella sentenza n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (par. 6.7) che “il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto”.

3. Non deve provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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