Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5126 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 13/10/2017, dep. 21/02/2019), n.5126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24480-2015 proposto da:

C.L., D.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE DELLE MILIZIE 140, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

GAGLIARDI, rappresentati e difesi dagli avvocati MAURIZIO FUMAROLA

MAURO, GIANDOMENICO DANIELE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il

20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Lecce che ha rigettato l’opposizione da loro proposta confermando il d.i. opposto che aveva liquidato Euro 500 all’anno limitatamente a quanto richiesto iure hereditatis e quindi Euro 12000 oltre accessori, trattandosi di giudizio pensionistico con esito di inammissibilità.

Resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., mancata valutazione del terzo motivo di opposizione che riguardava la violazione degli artt. 727,752,757 e 1324 c.c. perchè l’indennizzo era stato riconosciuto pro quota ereditaria; 2) violazione di dette norme, illegittimità della liquidazione pro quota; 3) violazione dei criteri quantitativi e temporali sotto vari profili; 4 e 4 bis) violazione dei criteri temporali elaborati dalla Cedu.

Con memoria fuori termine si è formulata rinunzia ai motivi 4 e 4 bis. Ciò premesso e dato atto di quanto sopra, si osserva:

Nel caso di specie la Corte di appello ha statuito che la mancata liquidazione del danno iure proprio andava confermata perchè, pur avendo i ricorrenti agito in proprio e nella qualità di eredi, nel processo presupposto non si è verificato alcun ritardo dal momento in cui costituendosi in riassunzione hanno acquisito la qualità di parte.

In tema di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 qualora la parte del giudizio presupposto sia deceduta, l’erede ha diritto all’indennizzo iure proprio solo per l’irragionevole durata del giudizio successivo alla propria costituzione, la quale, come confermato dalla CEDU, con sentenza 18.6.2013, è condizione essenziale per far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo.

La sentenza ha motivato sulla misura dell’indennizzo di Euro 500 all’anno in ragione del valore della causa in materia pensionistica e dei parametri di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis ma resta il fatto che sussiste la violazione dedotta con i primi due motivi perchè l’indennizzo andava riconosciuto per intero e non pro quota ereditaria alla luce del principio secondo il quale i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell’art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall’art. 757, il quale prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell’apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione; pertanto ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente azioni a vantaggio della cosa comune (Cass. 24.1.2012 n. 995).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con decisione nel merito, va eliminato il riferimento alla quota ereditaria.

L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi, rigetta il terzo e, decidendo nel merito, elimina il riferimento alla quota ereditaria.

Compensa le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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