Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5126 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5126 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 26682-2016 proposto da:
AGENZIA DELLA”, ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
PONTIGGIA GIANLUCA, Attivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo STUDIO LEGALE
ASSOCIATO DI ,A PIPER, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPE FERRARA, ANTONIO TOMASSINI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 2093/12/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 12/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 25 gennaio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Pontig,gia
Gianluca avverso la sentenza n. 696/11/14 della Commissione
tributaria provinciale di Varese che ne aveva respinto il ricorso contro
l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava
in particolare che l’atto impositivo impugnato era illegittimo in quanto
emesso ben oltre il termine decadenziale ordinario previsto dalla legge,
non potendosi applicare nel caso di specie l’evocata disciplina del
“raddoppio dei termini” prevista per il caso di rilevanza penale della
fattispecie concreta, poiché la denuncia era stata proposta allorché
detto termine ordinario era già scaduto ed essendo peraltro ciò
previsto quale limite temporale dalla nuova normativa disciplinante la
materia de qua (d.lgs. 128/2015).
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente, che successivamente ha
depositato una memoria.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 43, terzo comma, d.P.R. 600/1973, 57, terzo
Ric. 2016 n. 26682 sez. MT – ud. 19-12-2017
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Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

comma, d.P.R. 633/1972, poiché la CFR ha affermato l’illegittimità
dell’avviso di accertamento oggetto della lite, in quanto emesso oltre il
termine decadenziale ordinario, ritenendo non applicabile la speciale
disciplina del “raddoppio” del termine stesso, in quanto la denuncia
penale è stata trasmessa dall’agenzia fiscale stessa all’ A.G. competente

La censura è fondata.
Va ribadito che:
-«In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto
dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del
d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”,
presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art.
331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non
anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
11171 del 30/05/2016, Rv. 639877 – 01);
-«In tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini
previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’IRPEF, e 57 del
d.P.R. n. 633 del 1972, per VIVA, non integra un’ipotesi di proroga dei
termini ordinari, trattandosi di fattispecie distinte disciplinate
direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti
diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere
obbligatoria la denuncia penale (per i primi.) e dalla sussistenza di
violazioni tributarie per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non
sussiste (per i secondi)» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10345 del
26/04/2017, Rv. 643961 – 01).
La sentenza impugnata è radicalmente contrastante con i principi di
diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, poiché erroneamente
afferma che ai fini dell’applicabilità della disciplina del “raddoppio dei
Ric. 2016 n. 26682 sez. MT – ud. 19-12-2017

allorché detto termine era già scaduto.

termini” è necessaria la presentazione di una denuncia penale da parte
dell’Ente impositore entro il termine ordinario di emissione dell’avviso
di accertamento.
Peraltro va rilevato che la decisione della (2TR lombarda è invece
corretta per quanto riguarda l’IRAP, trattandosi di imposta per la quale

20435/2017, non massimata).
Quanto alla retroattività dello jus superveniens di cui all’art. 1, commi
130-132, legge 208/2015, oggetto della relativa eccezione proposta con
la memoria depositata dal controricorrente, pacifico che l’atto
impositivo in questione è stato notificato il 24 aprile 2014, va
semplicemente ribadito che «In tema di accertamento tributario, i
termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e
57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per VIVA, nella versione applicabile
“ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato
che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale,
anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza,
senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi
d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016,
incidano le modifiche introdotte dalla I. n. 208 del 2015, il cui art. 1,
comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si
occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del
precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui
all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la
nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2
settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di
constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e
seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o

Ric. 2016 n. 26682 sez. MT – ud. 19-12-2017
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non sono previste sanzioni penali (cfr. nello stesso senso, Sezione 6-5,

sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Sez. 5 – , Sentenza n. 26037
del 16/12/2016, Rv. 641949 – 01).
In conclusione, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al
motivo proposto limitatamente all’IRPEF ed all’IVA, con rinvio al
giudice a quo per nuovo esame.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
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Stef hirò

PQNI

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