Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5125 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 24/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9345-2008 proposto da:

CONS. IND. PRODUTTORI AGRICOLI ALTO SANNIO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FALERIA 37, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA MAZZEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GINO DE PIETRO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5/2007 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

depositata il 22/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI LUCIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE PIETRO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 5 del 22 febbraio 2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti del Consorzio Industriale tra Produttori Agricoli Alto Sannio a seguito di controllo automatizzato, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 1999, recante l’iscrizione a ruolo di una maggiore imposta dovuta per disconoscimento del credito IVA portato in detrazione nel predetto anno di imposta a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente. ritenendo che tale circostanza facesse venir meno il diritto alla detrazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4.

2. Il Consorzio propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. notificato anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze. illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Non vi è replica dell’intimata.

3. La causa perviene da rinvio a nuovo ruolo disposto con ordinanza del 28 ottobre 2014 in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte. ora intervenuta (Cass. n. 17757 del 2016). sulla questione di diritto coinvolta.

4. Il Collegio ha autorizzato. come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016. la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, come noto, con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ha perduto la capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, istitutivo dell’Agenzia delle Entrate (ex multis, Cass. n. 19111 del 2016. n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007) e, peraltro, non ha neanche assunto la posizione di parte processuale nel giudizio di appello (Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016). In difetto di difese svolte dal Ministero, non occorre disporre sulle spese di lite.

2. Quanto alle questioni poste dalla ricorrente, osserva il Collegio che come è stato evidenziato nell’ordinanza di questa Corte del 28 ottobre 2014, dai tre quesiti di diritto che corredano i corrispondenti motivi in cui la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28, 30 e 55, si evince che la causa verte sulla questione se sia preclusa la facoltà di portare in detrazione un credito IVA, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione IVA nell’anno precedente (dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 322 del 1998), quando il credito medesimo sia stato comunque indicato nella prima dichiarazione utile successiva al suo sorgere, nonchè nelle scritture contabili e nelle successive liquidazioni mensili e trimestrali dell’IVA.

Il contrasto giurisprudenziale rinvenibile nelle pronunce di questa Sezione, oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 10653 del 2014, è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 17757 del 2016 in cui stato affermato il principio secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove. pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”. In senso analogo si sono espresse le S.U. nella concomitante sentenza n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (par. 6.7) che “il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto”.

L’applicazione di detti principi alla fattispecie, in cui è incontroversa, perchè nemmeno contestata, la sussistenza dei suddetti presupposti, avendo la CTR dato espressamente atto che la stessa Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il credito IVA soltanto per la rilevata omissione dichiarativa, comporta l’accoglimento dei motivi di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

In considerazione dell’incidenza sulla decisione adottata della recente pronuncia delle Sezioni Unite, va disposta la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito. accoglie l’originario ricorso del contribuente compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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