Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5125 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21621-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentate

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

O.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

NICOLA ZAMPIERI, WALTER MICELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Bologna, per quanto in questa sede interessa, confermava la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti a termine intercorsi tra il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e O.G., docente assunta con reiterati contratti a tempo determinato, ricalcolando l’importo riconosciuto a titolo risarcitorio;

la Corte rilevava che “in mancanza di impugnazione, deve dirsi passata in giudicato la statuizione relativa alla sussistenza di una illegittima reiterazione dei contratti superiori ai 36 mesi rispetto a supplenze che, ancorchè di fatto, devono essere reputate su organico di diritto nonchè della non stabilizzazione in uno alla mancata evidenziazione di chances di stabilizzazione”, sicchè “l’abuso deve dirsi sussistente”;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero sulla base di tre motivi;

la docente ha resistito con controricorso, illustrato con memoria;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., nella parte in cui viene affermato il passaggio in giudicato delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine all’illegittimità dei contratti stipulati tra l’odierna resistente e il Ministero;

osserva che il fatto che il Ministero si fosse limitato a lamentare la errata qualificazione dell’Accordo Quadro, clausola 5, come norma comunitaria self-executing e la manifesta ingiustizia della condanna risarcitoria comminata in totale assenza di colpa ed in difetto assoluto di motivazione, senza contestare le statuizioni della sentenza di primo grado relative all’illegittimità della stipula di plurimi contratti a termine su posti vacanti e disponibili, non aveva rilevanza, giacchè in ragione della nozione di “parte della sentenza”, alla quale fa riferimento l’art. 329 c.p.c., comma 2, in tema di acquiescenza implicita, l’appello motivato con riguardo a uno soltanto degli elementi della c.d. statuizione minima (costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto) suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria, espande il potere del giudice dell’impugnazione di riconsiderare anche gli aspetti che non siano stati coinvolti dal motivo di gravame;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stante il carattere di specialità del reclutamento del personale scolastico a mezzo di supplenze temporanee e la circostanza che il diritto dell’Unione non sancisce alcun obbligo agli Stati in ordine alla durata massima dei contratti a termine, nè impone sanzioni specifiche come l’obbligo del risarcimento dei danni, lasciando gli stati liberi di adottare le misure idonee;

con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della Dir. n. 1999/70/CE, della L. n. 124 del 1999, art. 4, del TU n. 163 del 2001, art. 36, e dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui è stata riconosciuta l’illegittimità dei contratti tra i resistenti e il Ministero sull’organico di fatto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che le supplenze temporanee su organico di fatto con scadenza 30 giugno di ogni anno sono conferite in relazione a posti che non sono tecnicamente vacanti e si rendono di fatto disponibili per varie ragioni solo dopo il 31 dicembre, sicchè che deve ritenersi illegittima esclusivamente la reiterazione dei contratti per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano durata complessiva anche non continuativa superiore a trentasei mesi;

il primo motivo è fondato sulla base del principio in forza del quale “In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione” (Cass. n. 21566 del 18/09/2017);

dal tenore dell’atto di appello del Ministero, riportato in ricorso in ossequio del principio di autosufficienza, si evince, infatti, che in quella sede è stata censurata la diretta applicabilità dell’accordo quadro, clausola 5, su cui si fonda la condanna risarcitoria: ne consegue che non può ritenersi precluso dal giudicato l’esame della questione relativa alla sussistenza di una illegittima reiterazione dei contratti a termine, potendo il giudicato interno formarsi esclusivamente su capi di sentenza autonomi, mentre non può dirsi autonomo il capo della sentenza di primo grado in cui è affermata l’illegittima reiterazione dei contratti a termine, integrante logica conseguenza della violazione della normativa nazionale ed Europea;

allo stesso modo deve ritenersi fondato il terzo motivo, poichè, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8935 del 06/04/2017) “In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è, in sè, configurabile alcun abuso ai sensi dell’ Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, – fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima – nè il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 11, (Corte Cost., sentenza n. 187 del 2016), perchè l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l'”organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi”;

infondato, invece, è il secondo motivo, rilevandosi che questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. 7/4/2017 n. 9042), ha già affrontato la questione che qui viene in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e, dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C- 61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15.3.2016), ha affermato, tra l’altro, il principio di diritto in forza del quale ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016 nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico per un tempo complessivo di almeno 36 mesi;

in base alle svolte argomentazioni devono essere accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassata la sentenza in relazione ai motivi accolti con rinvio al giudice del merito che, preso atto dell’insussistenza del giudicato per quanto argomentato con riferimento al motivo sub 1, esamini le questioni applicando i principi esposti in relazione agli altri motivi.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

 

 

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