Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5124 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. III, 26/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23443-2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA LEONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROCCO GIULIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 741/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 M.G. convenne dinanzi al Tribunale di Lecce il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate di Taranto e la Banca popolare di Puglia e Basilicata, esponendo che:

-) l’ufficio del registro di Martina Franca gli aveva notificato un avviso di liquidazione dell’imposta di successione;

-) avverso il suddetto avviso egli aveva proposto impugnazione dinanzi alla competente commissione tributaria;

-) nelle more del giudizio dinanzi al giudice tributario, nel quale si controverteva tra l’altro circa la possibilità per il contribuente di beneficiare di un condono, l’ufficio del registro iscriveva a ruolo e provvedeva alla riscossione esattoriale di un terzo dell’imposta di successione come liquidata nell’avviso di liquidazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15;

-) l’esecuzione esattoriale progredì e condusse alla vendita, fra il 1980 ed il 1985, di vari immobili di proprietà dell’attore;

-) dopo la vendita coattiva dei suddetti immobili, il contenzioso tributario si concluse con sentenza della Commissione Tributaria Centrale 9.2.2004 n. 1832 (depositata il 2.3.2004), con la quale vennero annullati gli atti impositivi emessi dall’ufficio del registro.

Concluse pertanto l’attore chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della vendita coattiva dei propri beni immobili.

2. Il Tribunale di Lecce con sentenza non definitiva 20 febbraio 2012 n. 441 esaminò e rigettò l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

La sentenza venne appellata dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’Agenzia delle entrate e dalla Banca Popolare di Puglia Basilicata.

3. Con sentenza 13 luglio 2016 n. 741 la Corte d’appello di Lecce accolse il gravame e dichiarò prescritto il diritto vantato dall’attore.

Ritenne la Corte d’appello, per quanto in questa sede ancora rileva, che il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dal momento in cui venne pronunciata la sentenza che annullò l’avviso di liquidazione (2004), ma dal momento in cui si concluse la procedura espropriativa esattoriale che condusse alla vendita degli immobili dell’attore (e dunque dal 1985).

Così individuato l’exordium praescriptionis, la Corte d’appello rilevò che alla data di introduzione del presente giudizio (2006) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, stabilito dall’art. 2947 c.c..

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.G., con ricorso fondato (formalmente) su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso unitario le due amministrazioni intimate, e con autonomo controricorso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale del 7.6.2018, con ordinanza interlocutoria del 31.1.2019 n. 2962, adottata previa riconvocazione del Collegio, è stata rinviata a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite di questa Corte decidessero la questione, rilevante per il presente giudizio, concernente la procedibilità del ricorso nel caso in cui il ricorrente avesse depositato una copia della sentenza d’appello notificatagli dalla controparte, priva dell’attestazione di conformità all’originale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Dopo il rinvio della causa a nuovo ruolo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente) non disconosca la conformità della copia informale all’originale (Sez. U -, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 03).

Nel caso di specie, poichè nessuna delle parti controricorrenti ha sollevato tale eccezione, il ricorso deve dirsi procedibile.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.

2.1. Coi primi due motivi di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2947 c.c..

Sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha fatto decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla conclusione delle vendite forzate dei suoi beni.

Allega che l’esecuzione forzata iniziata dall’erario avvenne sulla base di provvedimenti formalmente legittimi, con la conseguenza che fino a quando questi provvedimenti non sarebbero stati annullati dal giudice tributario, egli non avrebbe potuto agire in giudizio, perchè qualunque giudice non avrebbe mai potuto ravvisare gli estremi del fatto illecito in una condotta dell’amministrazione tenuta sulla base di provvedimenti formalmente regolari.

Aggiunge il ricorrente che il suo diritto al risarcimento del danno poteva sorgere soltanto quando, con la conclusione del giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione dinanzi al giudice tributario, venne definitivamente accertata l’insussistenza della pretesa erariale.

Deduce che, se avesse iniziato il giudizio di risarcimento del danno prima dell’esaurimento del contenzioso tributario, il giudice ordinario non avrebbe potuto sostituirsi a quello tributario nella delibazione della legittimità dell’esecuzione esattoriale, e quindi non avrebbe potuto accogliere la sua domanda.

2.2. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha eccepito l’inammissibilità del motivo per la sua novità.

Sostiene che mentre nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado l’attore dedusse, quale condotta illegittima della p.a., il compimento dell’esecuzione esattoriale, nel ricorso per cassazione ha dedotto che illegittima fu la mancata sospensione dell’esecuzione.

2.3. L’eccezione è infondata, per due ragioni.

La prima ragione consiste in ciò: che è la stessa Banca a riferire che nell’atto introduttivo del giudizio l’attore allegò che gli uffici erariali “non intesero sospendere le azioni esecutive” avviate in suo danno. La società controricorrente, pertanto, nello stesso atto afferma e nega che l’originario attore abbia formulato una certa domanda; contraddizione che ovviamente rende inammissibile l’eccezione, per insanabile inintelligibilità.

La seconda ragione di inammissibilità è che coltivare colposamente una esecuzione illegittima, o non accogliere una legittima istanza di sospensione, non sono che due modi diversi di definire la medesima condotta. Fonte di danno, nella prospettazione attorea, fu infatti l’esecuzione, e tale fatto costitutivo è rimasto immutato. Che poi la condotta illecita si sia sostanziata in una commissione (dare impulso alla procedura) piuttosto che in una omissione (non accogliere le istanze di sospensione) ciò è irrilevante, giacchè a ben vedere le due condotte sono speculari: chi coltiva l’esecuzione per ciò solo non la sospende, e chi non la sospende per ciò solo la coltiva.

2.4. Nel merito i due motivi sono fondati, sebbene, per quanto si dirà, per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dal ricorrente: ovvero l’avvenuta interruzione permanente del decorso del termine di prescrizione.

Tale circostanza, come già ritenuto da questa Corte, “può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purchè sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo” (ex multis, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018, Rv. 649249 – 01).

E nel caso di specie, per quanto si dirà, il ricorrente ha dedotto nel ricorso i fatti rilevanti ai fini dell’accoglimento del motivo di ricorso; nè rileva che egli non abbia espressamente invocato l’avvenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale.

La sentenza impugnata, infatti è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto, sicchè, in virtù del principio jura novit curia, è consentito a questa corte ritenere fondato il motivo, anche per una ragione diversa da quella prospettata dal ricorrente, purchè fondata sui fatti comunque dedotti in giudizio (così come già ritenuto, ex aliis, da Sez. 6 – 3, Sentenza n. 34:37 del 14/02/2014, Rv. 629913 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 18775 del 28/07/201, Rv. 645168 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6935 del 22/03/2007, Rv. 597297 – 01).

2.5. Ciò posto, rileva il Collegio che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto che ne forma oggetto “può essere fatto valere”, ed il diritto al risarcimento del danno può essere “fatto valere” quando si siano avversati i tre presupposti su cui poggia: che sia stata tenuta una condotta dannosa, che tale condotta sia illecita, che da essa sia derivato un pregiudizio.

Nel caso di specie, mentre il pregiudizio si verificò al momento della vendita forzata dei beni dell’odierno ricorrente, la qualificazione come “illecita” della condotta dell’esattore non potè che scaturire dalla sentenza con cui il giudice tributario annullò il provvedimento impositivo.

Quest’ultimo, infatti (nella specie, l’avviso di liquidazione) rientra pur sempre nel genus degli atti amministrativi, il cui annullamento spetta al giudice tributario; e quando il danneggiato da un atto amministrativo lo impugni dinanzi al giudice “speciale”, tale domanda sospende il corso della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento lesivo.

In tal senso si sono già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, sia pure con riferimento al danno causato da un provvedimento amministrativo non tributario, stabilendo che “la domanda di annullamento dell’atto proposta al giudice amministrativo (…), pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all’azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fare applicazione del principio, affermato da Corte Cost. n. 77 del 2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non può risolversi in una minore effettività o addirittura in una vinificazione della tutela giurisdizionale” (così Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008, Rv. 602751 – 01).

Tale principio è oggi divenuto jus receptum: da ultimo, nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 6343 del 05/03/2019, Rv. 653186 – 01; Sez. U, Sentenza n. 25572 del 03/12/2014, Rv. 633354 – 01; Cass. civ., sez. I, 21-06-2012, n. 10395; Sez. 1, Sentenza n. 20640 del 07/10/2011, Rv. 619811 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4874 del 28/02/2011, Rv. 616922 – 01.

Il principio in esame deve trovare applicazione anche nel presente giudizio, per l’evidente identità di ratio.

3. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.

4. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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