Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5124 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19873-2019 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CLAUDIO LALLI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A,

presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2473/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2018.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, respingeva le domande proposte da C.T. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., volte alla declaratoria di nullità dei termini apposti a sette contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti nel periodo (OMISSIS) – (OMISSIS), al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni;

la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la nullità del termine apposto al primo contratto per genericità della causale (riferita alla “esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito, presso il Polo Corrispondenza Emilia Romagna, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 16/1/2004 al 13/3/3004”), in mancanza di verifica del concetto di specificità in concreto;

in sede di rinvio la Corte territoriale rilevava: a) la sussistenza in concreto dei requisiti di specificazione delle clausole apposte ai contratti, stante l’individuazione dell’ambito territoriale di riferimento, delle mansioni dei lavoratori da sostituire, dei periodi di operatività dei contratti b) l’effettività della causale in relazione al rapporti tra le assenze del personale stabile e il numero dei contratti a termine conclusi per esigenze sostitutive nel periodo c) il rispetto del limite percentuale del 15% delle assunzioni a termine fissato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione ai contratti dal quinto al settimo, risultante dalla documentazione prodotta dalla società, non tempestivamente ed adeguatamente contestata;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.T. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

Poste italiane s.p.a. ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti- unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c., e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, e connessa violazione del principio di non contestazione posto dall’art. 115 c.p.c., comma 1, osservando che il Giudice del rinvio, con riferimento al motivo relativo al mancato rispetto del limite percentuale fissato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, aveva motivato il rigetto della domanda – per i contratti stipulati negli anni 2006 e 2007, disciplinati, quindi, dalla richiamata disciplina affermando che la prova del rispetto da parte di Poste s.p.a. degli oneri probatori sottostanti alla norma risultava da una mera allegazione di dati contenuti negli scritti difensivi e dalla produzione in giudizio di “prospetti formulati da un suo dirigente”, così fornendo un’applicazione abnorme del principio di non contestazione, avendo la Corte di legittimità costantemente affermato che gli oneri probatori incombenti sul datore di lavoro a dimostrazione del rispetto della clausola di contingentamento sono rigorosi e non possono essere assolti mediante deposito di documenti di parte privi di ulteriori riscontri probatori;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3, comma 1, lett. D, osservando che il documento di valutazione dei rischi prodotto da Poste Italiane s.p.a. era inadeguato e incompleto, in mancanza della valutazione dei rischi psicologici e da stress correlati;

il primo motivo è infondato in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. n. 12801 del 23/05/2018 “In tema di contratto di lavoro a tempo determinato nel settore delle poste, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis, ai fini del rispetto della percentuale di contingentamento costituisce elemento probatorio liberamente valutabile il documento prodotto dall’ente e sottoscritto da un dirigente nominativamente indicato, attestante i numeri dei dipendenti assunti e dei contratti a tempo determinato stipulati nel periodo di riferimento, senza la necessità di una conferma testimoniale ovvero di una diversa verifica.”), avendo la Corte territoriale attribuito rilievo al prospetto di contingentamento e comunicazioni alle organizzazioni sindacali prodotto da Poste Italiane s.p.a. sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, prospetto dal quale risulta il rispetto (nel periodo nel quale ha avuto corso il rapporto dedotto in giudizio) della quota del 15% di lavoratori assunti con contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 2, comma 1 – bis;

il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poichè il documento di valutazione dei rischi è stato valutato dal Giudice di merito, che ne ha evidenziato l’adeguatezza con riguardo alle mansioni di portalettere svolte dalla ricorrente, ritenendolo “idoneo ad attestare la effettuazione della valutazione di pertinenza con riferimento precipuo alla posizione ricoperta dalla C. al momento delle assunzioni in questione”: la valutazione circa l’idoneità del documento è rimessa al Giudice del merito ed è sostenuta nel caso in disamina da adeguata motivazione, in ricorso non specificamente censurata;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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