Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5124 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5124 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 26130-2016 proposto da:
MORI N\ MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato
ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato G UG li ELMO CANTII ,LO;

-ricorrente-

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;

– intimata avverso la sentenza n. 3548/9/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA RF(;IONALE di NAPOLI SEZIONE
i/S’TACCATA di SAI ,IRNO, depositata il 14/04/2016;

t

Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 27 gennaio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 54taccata di Salerno, accoglieva
parzialmente l’appello proposto da Morena Mauro avverso la sentenza
n. 1825/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Salerno che
ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD.
ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che, trattandosi di atto
impositivo in parte fondato sulla presunzione legale di cui all’art. 32,
d.P.R. 600/1973 relativamente alle verifiche su conti bancari, il
contribuente non aveva adeguatamente contro provato che i
movimenti oggetto della verifica riguardassero somme, in entrata ed in
uscita, già tassate ovvero fiscalmente non rilevanti; che comunque non
erano fondate le eccezioni relative alla imponibilità IVA sotto il profilo
della territorialità delle operazioni e della non marginalità dell’attività
economica del contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo quattro motivi.
L’intimata agenzia fiscale non si è difesa.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione
dell’art. 112, cod. proc. civ. in quanto la motivazione è meramente
apparente.
La censura è fondata.
Ric. 2016 n. 26130 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

Rilevato che:

Va ribadito che:
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta
da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il

convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto

con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce

nella

“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di

sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del

07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente
nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti
giurisprudenziali e si pone sicuramente al di sotto del “minimo
costituzionale”.
Ric. 2016 n. 26130 sez. MT – ud. 19-12-2017
-3-

ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio

La CTR infatti si è limitata ad asserzioni generiche ed apodittiche sulla
materia della contesa, particolarmente con riguardo alla territorialità
delle operazioni oggetto di verifica ai fini dell’IN/A ed alla questione
della occasionalità/abitualità dell’attività economica del contribuente
verificato.

rispetto allo

standard

costituzionale minimo dell’obbligo di

motivazione, a fronte delle specifiche censure all’atto impositivo
impugnato eccepite dal contribuente, le quali, in osservanza al
principio di autosufficienza, sono richiamate testualmente alle pagine
9-10 del ricorso
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo,
assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con rinvio al giudice a
quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo, il
terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania, sezione ,O.staccata di
Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, 19 dicepbre 2017
Il Presi

Tale “risposta” non può appunto considerarsi adeguata, ancorchè

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