Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5124 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., B.F., C.G.,

C.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO,

FABIANI GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;

– intimato –

e sul ricorso 29003-2006 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (già MINISTERO DEL

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.V., B.F., C.G.,

C.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5024/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2005 R.G.N. 5234/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE;

Udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per: accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza pronunciata in data 24.9.2002, il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta dagli odierni ricorrenti, dipendenti della Staderini SpA, dichiarata fallita con sentenza del 16.2.1984, diretta alla condanna dell’INPS e del Ministro del Lavoro, anche in via solidale, del TFR maturato per il periodo di sospensione in cigs, ad essi spettante ai sensi della L. n. 301 del 1979.

La sentenza di primo grado dichiarava, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro, atteso che non si individuava a quale titolo il predetto Ministero potesse essere chiamato a rispondere per il pagamento del TFR maturato da dipendenti di azienda fallita durante il periodo di cigs.

Per quanto riguarda il diritto a pagamento del TFR maturato dai ricorrenti, ravvisabile nei confronti dell’INPS, il giudice riteneva la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale.

2. Avverso la sentenza proponevano appello le parti soccombenti, che concludevano per la declaratoria del diritto alle quote di TFR maturate durante il periodo di c.i.g.s., con conseguente condanna delle parti appellate al pagamento delle somme analiticamente indicate in ricorso.

Si costituiva per resistere l’INPS, contestando la fondatezza dell’appello e deducendo, in via subordinata, che il soggetto obbligato a corrispondere le quote di TFR non era l’INPS ma il Fondo per la mobilità della manodopera istituito dalla L. n. 675 del 1977, art. 28.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali si costituiva, deducendo la infondatezza dell’appello per la intervenuta prescrizione del credito (anche decennale) ed, in via preliminare, che la statuizione del Tribunale circa il difetto di legittimazione passiva del Ministero era coperta da giudicato, atteso che avverso tale capo della sentenza non erano stati formulati motivi specifici di impugnazione, come previsto dall’art. 434 c.p.c..

La Corte d’appello di Roma con sentenza 17 giugno – 19 ottobre 2005 respingeva l’appello.

3. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per Cassazione l’originario ricorrente.

Resiste con controricorso il Ministero del lavoro che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Resiste con controricorso l’INPS. I ricorrenti hanno poi resistito al ricorso incidentale condizionato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi con cui censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto in rito la legittimazione passiva dell’INPS, che invece andava riconosciuta in capo al Ministero del lavoro, e nel merito la prescrizione quinquennale laddove la stessa era decennale trattandosi di credito previdenziale.

2. Con il ricorso incidentale condizionato il Ministero del lavoro deduce l’intervenuto giudicato in ordine al suo difetto di legittimazione passiva ritenuto dal giudice di primo grado e comunque l’inammissibilità per genericità – della censura in appello degli originari ricorrenti.

3. I giudizi promossi con il ricorso principale e con quello incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

L’impugnata sentenza ha ritenuto – seppur in termini molto ermetici tanto che il Ministero ricorrente incidentale ha mosso, con un’impugnazione condizionata, anche una censura di omessa pronuncia sul punto – la legittimazione passiva del Ministero avendo affermato che il credito “nel caso in esame è azionabile nei confronti del Fondo per la mobilità della manodopera” ed ha aggiunto “e non nei confronti dell’INPS”.

Il Fondo per la mobilità della manodopera è istituito presso il Ministero del lavoro e quindi deve ritenersi che la Corte territoriale, come esattamente rileva la difesa dell’INPS, abbia affermato la legittimazione passiva del Ministero, parte appellata, e non già quella dell’INPS. Quindi la censura dei ricorrenti, che si dolgono dell’affermata legittimazione passiva dell’INPS, chiaramente non coglie nel segno perchè la sentenza impugnata ha già escluso la legittimazione passiva dell’INPS. 5. Il secondo motivo del ricorso principale è parimenti inammissibile atteso che i la difesa dei ricorrenti, coerentemente all’impostazione del primo motivo, fa riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, che nella specie no n rileva stante il suo difetto di legittimazione passiva, e non già all’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero (che quest’ultimo abbia sollevato tale eccezione risulta dalla stessa sentenza impugnata, nella parte narrativa).

In ogni caso il motivo sarebbe infondato atteso che – come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello – la prescrizione del credito azionato dai ricorrenti è quinquennale, trattandosi di un credito retributivo. Cfr. Cass., sez. lav., 13 novembre 2001, n. 14091; inoltre in materia v. anche Cass., sez. lav., 8 luglio 2009, n. 15978;

6. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato con conseguente assorbimento di quello incidentale.

Sussistono giustificati motivi (ambiguità dell’impugnata sentenza quanto alla legittimazione passiva) per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i giudizi; dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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