Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5123 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. III, 26/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1745-2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI

38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO SOAVE;

– ricorrente –

contro

ARBA FRIGOR SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

FRIGORIFERI DI C.D.C.F., domiciliati ex lege in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentanti e

difesi dall’avvocato DAVIDE DONDONI;

ARBA FRIGOR SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

FRIGORIFERI DI C.D.C.F., domiciliati ex lege in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentanti e

difesi dall’avvocato DAVIDE DONDONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4155/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nei locali di proprietà della società Arba Frigo, concessi in parte in locazione alla ditta individuale Frigoriferi C., in parte in comodato d’uso a Trans Padana Frigo, si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni che ha danneggiato in parte beni della Arba (nonchè ovviamente i suoi locali) ed in parte beni della società che avevam il godimento dello stabile.

La Arba Frigor ha agito in giudizio ritenendo responsabile dell’incendio la Frigoriferi di C., giudizio nel quale si è costituita la Milano Ass.ni, compagnia garante della Frigoriferi di C., ora Unipolsai spa.

Con separata citazione le Generali spa, compagnia garante di Arba Frigor ha agito verso quest’ultima in regresso per la restituzione di quanto pagato ad altro soggetto danneggiato dall’incendio e pure costui avente il godimento dell’immobile interessato dalle fiamme.

I due giudizi sono stati riuniti, ed il giudice di primo grado ha ritenuto responsabile dell’incendio la Frigoriferi di C., ma ha rigettato la domanda di quest’ultima verso la propria assicurazione, la Milano, oggi Unipolsai, anzi ha ritenuto di non dovervi provvedere, in quanto la stessa Frigoriferi di C. aveva dichiarato di voler manlevare la propria compagnia di quanto preteso da terzi per via di quell’incendio.

La Frigoriferi di C. non ha proposto appello, lo ha fatto, surrogandosi ad essa, la Arba Frigo, per avere pronuncia di condanna della Milano Ass.ni (ora Unipolsai), ed il giudice di appello ha accolto l’impugnazione ritenendo che quelle dichiarazioni di manleva fatte dal danneggiante assicurato, ossia Frigoriferi di C., con le quali, in un certo senso, si esonerava la Milano dall’obbligazione di garanzia, o di assicurazione, fossero nulle, con la conseguenza che invece la Milano Ass.ni era tenuta verso il danneggiato (Arba) al risarcimento dei danni causati dall’assicurato.

E’ contro questo capo di sentenza che la Unipolsai ricorre con tre motivi. Si sono costituiti, di tutti gli intimati, solo la Arba e le Generali Ass.ni, entrambi con controricorso. Arba Frigo deposita memorie.

Con atti successivi, sia Arba Frigo che Generali spa chiedono la liquidazione a loro favore delle spese ex art. 373 c.p.c., ossia quelle relative alla procedura incidentale di sospensione della esecutività della sentenza impugnata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ratio della decisione impugnata.

La Corte di Appello ha riformato la decisione di primo grado quanto alla obbligazione di garanzia della Milano Ass.ni.

In primo grado si era tenuto conto di alcune dichiarazioni scritte da Frigoriferi di C. alla propria compagnia (la Milano) con cui la società assicurata esprimeva volontà di tenere indenne la compagnia di assicurazioni da richieste di danni da parte di terzi.

La corte di appello ha ritenuto nulle queste dichiarazioni negoziali, e dunque non idonee a produrre l’effetto di esonerare la Milano Ass.ni dal pagamento del risarcimento, condannando invece la compagnia a farlo.

2.- Va premesso che La Arba Frigo eccepisce omessa notifica del ricorso per cassazione alla Frigoriferi di C., ed eccepisce di conseguenza il passaggio in giudicato della sentenza di appello, con conseguente inammissibilità del ricorso. In realtà la prova della notifica, che magari difetta nella copia inviata ad Arba, è presente nell’originale depositato in Cassazione, dove risulta che il ricorso è stato consegnato al rappresentate legale della Frigoriferi di C..

2.1- Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Va ricordato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, sicchè impone alla parte ricorrente, sempre che la sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in un’apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto sostanziale e soprattutto processuale. (Cass. 16103/2016).

In realtà, nella fattispecie, manca del tutto l’esposizione del fatto. E’ riprodotta la vicenda processuale, ma non è descritto il fatto da cui generano le due cause, descrizione necessaria a comprendere i motivi.

Per comprendere il fatto, invero, è necessario leggere il controricorso o gli altri atti delle controparti.

Ad ogni modo, il ricorso è altresì infondato.

3.- I motivi sono tre.

Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 99,112 e 115 c.p.c.

In sostanza, la doglianza è la seguente.

La Corte di merito avrebbe rilevato d’ufficio la nullità delle dichiarazioni negoziali di manleva, senza però considerare che della validità di quelle dichiarazioni si era espressamente discusso in primo grado.

Non è ben chiaro quale sia la violazione: sembrerebbe che secondo la ricorrente, poichè la questione era stata decisa in primo grado, sulla base delle domande delle parti, non poteva, in secondo grado, esserlo d’ufficio, se non andando ultra petita.

A pagina 10 del ricorso si legge che la corte di appello ha violato le norme indicate nel motivo di ricorso ” pronunciando su questioni la cui tematica era stata già introdotta in primo grado, a fronte dei quali la Frigoriferi di C. aveva assunto un preciso comportamento di non contestazione, maturando delle precise decadenze rispetto all’introduzione della nuova tematica”.

Dunque, parrebbe che il fatto che la convenuta non abbia contestato alcunchè alla Milano Ass.ni, che eccepiva la manleva a suo favore, avrebbe precluso di rilevare la nullità di quella manleva in appello.

Non è dato però intendere il perchè, posto che la nullità degli atti negoziali è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, cosi che di certo non è impedito alla corte di appello di dichiarare nullo un atto, che pure in primo grado era stato ritenuto valido, e di farlo a prescindere dalla posizione delle parti nel giudizio precedente (il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.)(Cass. sez. U. 7294/ 2017) A maggior ragione il potere officioso del giudice di appello è esercitabile quando le parti in primo grado abbiano discusso della questione della validità o questa sia stata comunque posta in discussione.

4.-Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2900 c.c..

Anche qui non è chiaro quale sia il significato della norma tradito dalla corte e quale quello esatto.

In realtà la ricorrente mira con tale motivo a mettere in discussione la portata della polizza, e la distinzione tra diverse coperture, che non risulta essere stata posta in prima grado.

Qui il ricorso difetta altresì di autosufficienza perchè, ponendo la questione, sia della natura della polizza, che del suo contenuto, e ritenendo tradite entrambe dalla corte di secondo grado, non dice, come avrebbe dovuto, se e dove nel grado primo le questioni erano state poste ed in che termini.

Niente a che vedere naturalmente questa censura ha poi con la violazione o l’erronea interpretazione della norma sulla surrogatoria (art. 2900 c.c.).

4.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole della liquidazione delle spese a carico di Unipol ed a favore di Generali spa.

Sostiene che nel giudizio in cui Unipol era convenuta, le Generali non erano parte, ma che sono diventate tali solo a seguito della riunione.

Risulta tuttavia che nel giudizio di appello, al quale si riferiscono le spese, Unipol Sai ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello di Generali, che invece è stato accolto, cosi che il giudice di merito ha ritenuto Unipolsai soccombente, e su tale punto v’è accertamento in fatto non sindacabile, al quale ha coerentemente fatto seguito la pronuncia sulle spese.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alla spese della ricorrente, anche per quanto attiene al giudizio cautelare di sospensione della esecutività della sentenza di appello, come da richiesta di Generali e di Arba, ed a loro favore.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 13.200,00 Euro, oltre 1000,00 Euro per la fase cautelare ed oltre 200,00 Euro di spese generali, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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