Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5123 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 21/02/2019), n.5123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22014-2017 proposto da:

R. 1945 DI R.F. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO SPANU;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 304/2016 del TRIBUNALE di NUORO, depositata il

30/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di ordinanza della corte d’appello di Cagliari che, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società La R. 1945 di R.F. & c. s.a.s. avverso la sentenza n. 304/2016 del tribunale di Nuoro), quest’ultima sentenza è stata impugnata dalla suddetta società con ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c..

Il tribunale di Nuoro aveva rigettato la domanda con cui la società La R. 1945 aveva chiesto la condanna del sig. M. a pagarle la somma di Euro 49.000,00 quale corrispettivo per la vendita di alcuni gioielli; secondo il tribunale la società attrice non aveva dato prova di quali fossero i beni venduti, nè del prezzo di ciascuno di loro, nè dell’importo a lei effettivamente dovuto.

Il ricorso per cassazione si articola in due motivi.

Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che la società dovesse indicare specificamente, e provare, gli elementi essenziali del contratto concluso con il debitore e, quindi, i beni che ne costituivano l’oggetto e il prezzo convenuto, nonostante che il sig. M. avesse effettuato una ricognizione di debito che, ai sensi dell’art. 1988 c.c., avrebbe dispensato la società attrice dell’onere di provare il rapporto fondamentale.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1378 c.c., nonchè del principio enunciato da SS.UU. 13533/2001, in cui il tribunale sarebbe incorso addossando all’attrice l’onere di provare l’esistenza ed il contenuto dei contratti di compravendita di gioielli dedotti in giudizio, nonostante le ammissioni del convenuto.

Il sig. M. non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata chiamata nell’adunanza di camera di consiglio del 27 settembre 2018, per la quale la società ricorrente ha depositato una memoria.

Il ricorso appare inammissibile perchè risulta carente del requisito di contenuto-forma costituito dalla esposizione dei motivi dedotti a fondamento dell’appello avverso la sentenza di primo grado. Il paragrafo 11 del ricorso si limita, infatti, a riferire che: “la sentenza veniva tempestivamente gravata in appello senza, tuttavia, superare il relativo filtro”, laddove la costante giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. che contenere l’analitica l’indicazione dei motivi per i quali la sentenza di primo grado era stata appellata (ex multis, Cass. 8942/14, Cass. 10772/14, Cass. 2784/15, Cass. 18623/16, Cass. 26936/16).

Le osservazioni svolte nella memoria difensiva depositata dal ricorrente per criticare il menzionato orientamento giurisprudenziale non possono trovare accoglimento.

Nel ricorso per cassazione avverso le sentenze di primo grado ex art. 348 ter la chiara ed esaustiva sintesi dei motivi sulla cui base la sentenza impugnata era stata appellata (non, va sottolineato, la pedissequa trascrizione di tali motivi) non costituisce un vacuo formalismo, contrariamente a quanto la difesa del ricorrente mostra di ritenere, laddove prospetta un vulnus ai diritti fondamentali presidiati dagli artt. 6 e 13 CEDU (vulnus la cui sussistenza è stata motivatamente esclusa in Cass. 26936/16, alle cui condivisibili argomentazioni è qui sufficiente rinviare).

La suddetta sintesi, per contro, costituisce una modalità redazionale indispensabile per consentire alla Corte di cassazione di escludere che il ricorso attinga statuizioni coperte dal giudicato interno.

Impropri vanno infine giudicati i riferimenti della memoria del ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 25513/16 ed al protocollo stipulato il 17.12.2015 tra CNF e Corte di cassazione; quanto alla prima, è sufficiente rilevare che la verifica della tempestività del ricorso attiene ai profili estrinseci dell’impugnazione, mentre la perdurante attualità delle questioni sottoposte al vaglio di legittimità concerne il contenuto del gravame; quanto al secondo, è sufficiente considerare che detto protocollo non contempla specificamente il ricorso ex art. 348 ter c.p.c. e, d’altra parte, la “percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure” – la cui esigenza è espressamente sottolineata nel protocollo stesso non può ritenersi realizzata ove dal ricorso non emerga il quadro delle questioni che il ricorrente aveva devoluto al giudice di appello.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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