Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5123 del 05/03/2018

Cassazione civile, sez. I, 05/03/2018, (ud. 23/11/2017, dep.05/03/2018),  n. 5123

Fatto

1. Il Tribunale di Milano ha respinto il reclamo proposto dall’avv. C.P.R., avente riguardo al decreto pronunciato, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., dal Giudice Tutelare (d’ora in avanti solo G.T.) di quello stesso Tribunale, il quale aveva ordinato al Comune di Bresso (nominato amministratore di sostegno (ADS) della signora B.V., con il potere di nominare un delegato) di sostituire la professionista delegata nelle funzioni di amministratore di sostegno già attribuitile dall’Ente locale, sia con riferimento alla menzionata beneficiaria e sia con riguardo a tutte le altre deleghe affidategli dallo stesso Ente, disponendo la trasmissione di quello stesso provvedimento al Consiglio dell’ordine degli avvocati competente, al PM in sede ed a tutti i magistrati facenti parte della sezione tutele del Tribunale.

2. Secondo il Tribunale, il reclamo della delegata era innanzitutto inammissibile in quanto, premesso che l’amministratore di sostegno (nella specie, il Comune) aveva il potere di avvalersi di ausiliari, anche retribuiti, ai sensi dell’art. 379 c.c., comma 2, restando – in tal modo – la nomina in mano pubblica, era soltanto il Comune a poter agire sul piano processuale contro gli atti, ritenuti illegittimi, adottati dal G.T. nella procedura, sicchè vi era una carenza di legittimazione attiva del professionista delegato.

3. Tuttavia, il reclamo era anche infondato nel merito.

3.1. Nella specie, tenuto conto delle irregolarità contabili riscontrate (ed analiticamente enumerate), secondo il giudice circondariale era del tutto legittimo l’ordine impartito dal G.T. al Comune di sostituire il delegato, per raggiungere lo scopo perseguito secondo la previsione di cui all’art. 384 c.c., perchè rientrava tra i poteri suoi tipici, senza che si potesse parlare di ingerenza nei compiti dell’ente pubblico, dovendosi vigilare sulla scelta di persone competenti ed idonee, “anche sotto il profilo morale”.

4. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’avv. C., affidato a cinque motivi.

4.1. L’evocata PG non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso (Nullità del decreto ex artt. 669-terdecies e 101 c.p.c., art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 4) laddove il Tribunale ha deciso il ricorso senza disporre la comparizione della parte reclamante e del suo difensore e senza disporre l’audizione della parte reclamante) la professionista ricorrente, premesso che dal verbale di udienza del 6 agosto 2015 risultava che la reclamante non era presente (contrariamente a quanto premesso nel decreto impugnato, dove si afferma “sentita” la reclamante), si censura la decisione impugnata in tale parte in quanto contenente una macroscopica violazione del principio del contraddittorio.

2. Con il secondo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 100,81 e 132 c.p.c., artt. 24 e 113 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3) laddove il Tribunale ha ritenuto inammissibile il reclamo per carenza di legittimazione attiva della reclamante e respinto poi nel merito lo stesso reclamo) la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale dopo aver stabilito che il ricorso era inammissibile ha provveduto a respingerlo nel merito, con una decisione illogica che ha portato ad affermare il difetto di legittimazione della professionista delegata, sulla base della considerazione che solo il Comune avrebbe potuto impugnare un atto (contenente la revoca dall’incarico e la trasmissione del provvedimento a plurime autorità) che incideva negativamente sulla sua sfera personale e sui suoi diritti di delegata.

3. Con il terzo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, art. 408 c.p.c., comma 4, artt. 11 e 350 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) laddove il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento del G.T. che ha ordinato all’Amministratore di Sostegno la revoca dell’incarico ad un suo delegato) la ricorrente censura il provvedimento impugnato che avrebbe compiuto un’applicazione analogico-estensiva dell’art. 348 c.c., comma 1, e art. 408 c.c., comma 4, consentendo di considerare legittimo il provvedimento, adottato dal G.T., di rimozione del delegato dell’ADS, in difetto di una previsione normativa al riguardo.

4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.c., comma 1, art. 408 c.c., comma 4, e art. 350 c.c., comma 1, art. 134 Cost., comma 2, L. n. 87 del 1953, art. 37 (art. 360 c.p.c., n. 3) laddove il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento del G.T. che vincola e dispone le modalità di esercizio di un potere ad una P.A. dello Stato) la ricorrente si duole dell’interpretazione data dal Tribunale atteso che l’art. 408 c.c., comma 4 non prevederebbe la facoltà del G.T. di vincolare l’ADS o di influire sulle sue scelte, tanto più quando queste siano svolte da una P.A. che gode di poteri discrezionali. Quello del G.T., che si sarebbe ingerito (nei poteri) o sostituito (alla) P.A., sarebbe perciò un provvedimento abnorme ed esorbitante dai poteri del giudice.

5. Con il quinto (Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.c., comma 1, art. 272 c.p.p. e art. 25 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3) laddove il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento del G.T. che avrebbe di fatto applicato una misura cautelare personale non prevista dall’ordinamento) la ricorrente si duole del fatto che il provvedimento pronunciato ai suoi danni sarebbe una misura cautelare sconosciuta all’ordinamento giuridico, perciò abnorme ed illegittima.

6. Il ricorso è inammissibile, sulla base di quanto questa Corte (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 10187 del 2011) ha già affermato, enunciando il principio di diritto secondo cui: “è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis c.p.c., u.c., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti artt. 712 e seguenti, espressamente richiamati dall’art. 720-bis, comma 1.”.

6.1. Nel caso che ci occupa s’impugna un provvedimento che ha ordinato all’ADS di revocare e sostituire il proprio coadiutore con un altro professionista, non solo in riferimento a quella specifica procedura ma anche a tutte le altre in cui il Comune-ADS l’ha nominato.

6.2. A tal proposito la ricorrente lamenta l’illegittimità di tali ordini, impartiti si all’ADS ma che si siano poi indirettamente tradotti in una revoca dell’effettivo incaricato delle funzioni del delegato.

6.3. Ma anche in tale diversa situazione (rispetto a quella della mera revoca dell’ADS) su cui ha inciso il provvedimento del GT, non è più ulteriormente controllabile in questa sede l’epilogo decisorio adottato dal Tribunale in sede di reclamo.

6.4. Va premesso che, ai sensi dell’art. 408 c.c. (Scelta dell’amministratore di sostegno), la “scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.” (comma 1, prima parte) e, nel caso in cui non si possibile seguire le regole ed i criteri contenuti nella previsione del richiamato comma 1, il giudice tutelare, “quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo 2 al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.” (comma 4).

6.5. Infatti, ai sensi dell’art. 11 c.c. (Persone giuridiche pubbliche), tali ” soggetti di cui al titolo 2″, si identificano, secondo la lettera della legge ne ” le province e i comuni, nonchè gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.”.

6.6. Ne consegue, che la nomina quale ADS di un Comune (o di una Provincia) è chiaramente consentita dalla legge, anche se la nomina di tali enti, per la natura impersonale che li caratterizza e la necessità di servirsi di persone che diano loro specifica voce ed attitudine, comporta la possibilità di un loro coinvolgimento attraverso varie forme organizzative. Si comprendere, allora, il perchè il Tribunale a quo abbia regolato la collaborazione del Comune attraverso la nomina di ausiliari, anche retribuiti, ai sensi dell’art. 379 c.c., comma 2 che, per espressa previsione di legge, devono agire “sotto la sua responsabilità” (ossia, sotto la responsabilità dell’ADS).

6.7. Si comprende altresì anche il perchè il G.T., prima, ed il Tribunale, in sede di controllo poi, abbiano ritenuto di poter ordinare all’ADS di adottare specifici provvedimenti relativi all’ausiliario nominato, finanche ordinandogli di revocarlo.

6.8. In tale dialettica gestionale, fuoriesce ogni questione attinente ai “rapporti tra il Giudice Tutelare e la P.A., atteggiandosi l’ente nominato nella qualità di ADS a privato sottoposto alla stessa potestà di controllo giurisdizionale non diversamente dalle altre figure nominabili ai sensi del richiamato art. 408.

6.9. Ma proprio perchè tali disposizioni sono di ordine meramente “amministrativo” (in senso diverso dall’attività tipica della P.A., ossia in provvedimenti di volontaria giurisdizione di carattere meramente ordinatorio), ne discende che, da un lato, tali provvedimenti giudiziali sono ben possibili e, da un altro, che essi restano non impugnabili e, quindi, non ricorribili (al di fuori di quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti artt. 712 e ss., espressamente richiamati dall’art. 720-bis, comma 1).

7. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione di tali provvedimenti e a fortiori la non ricorribilità di quelli che tale impugnabilità-reclamabilità abbiano già escluso.

7.1. Beninteso, tale esito s’impone sul piano delle procedure di amministrazione di sostegno e nell’ambito della fisiologia dell’attività in esame (transitata attraverso l’esercizio della potestà del G.T. e poi del Tribunale in sede di reclamo), ma senza che, solo perciò, siano esclusi dall’ambito della tutela (nella specie: dell’ausiliario revocato), nelle sedi proprie (diverse da quella della volontaria giurisdizione), eventuali altri profili di doglianza e di domanda finalizzati alla tutela dei propri diritti, dell’onore e del lavoro della persona.

7.2. Il ricorso è, pertanto, inammissibile in base al seguente principio di diritto:

il provvedimento con il quale il G.T. impartisca degli ordini all’ADS (nella specie: un Comune nominato ai sensi dell’art. 408 c.c., comma 4, e art. 11 c.c.) per regolare i suoi rapporti con il delegato (nella specie: nominato attingendo all’elenco di cui all’albo degli avvocati), fino alla misura estrema dell’ordine all’ADS di revocare il suo coadiutore nello svolgimento di quelle funzioni, rientra nel novero dei provvedimenti di carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, propri della volontaria giurisdizione, che sono esclusi, diversamente da quelli che dispongono o l’apertura o la chiusura dell’amministrazione (di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti art. 712 e ss., espressamente richiamati dall’art. 720-bis, comma 1), dal controllo successivo con i normali mezzi d’impugnazione, essendo sempre revocabili e modificabili e, perciò, privi del carattere della definitività.

8. Non v’è da provvedere sulle spese processuali (non essendovi un intimato) mentre va riconosciuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018

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