Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5123 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., B.V., S.A., C.

F., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CIMINO GIUSEPPE, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1367/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/09/2006 R.G.N. 591/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 13/28.9.2006 la Corte di appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza resa dal Tribunale di Novara il 7.3.2006, che aveva riconosciuto il diritto di B.V., S.A., C.F. e P.A. alla riliquidazione della pensione in godimento mediante ricalcolo della maggiorazione combattentistica, comprensiva della perequazione medio tempore intervenuta, ai sensi della L. n 140 del 1985, art. 6.

Osservava la corte territoriale che la tesi prospettata dall’Istituto, secondo cui la rivalutazione annuale della maggiorazione prevista per gli ex combattenti può trovare applicazione solo con l’inizio dell’erogazione, per cui spetta, per coloro cha abbiano conseguito la pensione in epoca successiva all’1.1.1985, in misura pari al valore nominale, e non già a quello incrementato per effetto della perequazione automatica, oltre che contrastare con la lettera della norma, è idonea a determinare ingiustificate disparità di trattamento, atteso che la maggiorazione verrebbe corrisposta in misura diversa ai vari pensionati a secondo dell’anno di pensionamento.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo. Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Istituto prospetta violazione della L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, osservando che l’incremento della maggiorazione non può essere anteriore alla decorrenza del trattamento di pensione, dovendo la soggezione alla disciplina della perequazione automatica essere intesa nel senso che, una volta che detta maggiorazione sia stata acquisita alla pensione, anch’essa, e non solo il trattamento al quale accede, diviene suscettibile di essere aumentata in virtù della perequazione.

Il ricorso è fondato.

La L. n. 140 del 1985, art. 6, ha perseguito lo scopo di assicurare un beneficio pensionistico forfettario e reversibile agli appartenenti alle categorie degli ex combattenti e assimilati, che non avevano avuto modo di usufruire dei benefici previsti dalla L. n. 336 del 1970 e successive modificazioni. La maggiorazione è stata fissata il L. 30.000 mensili ed è soggetta alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni.

In ordine alle modalità di tale perequazione, che costituisce l’oggetto della questione nel caso controversa, questa Suprema Corte ha, con condivisibili argomentazioni, già affermato che la legge ha configurato il beneficio non come prestazione autonoma, ma come “maggiorazione” del trattamento pensionistico, atto ad incrementarla, per cui il medesimo non può che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione della pensione che si rivaluta autonomamente, prima che il diritto stesso sorga in capo all’avente diritto. La diversità di ammontare della maggiorazione tra le pensioni che decorrono antecedentemente e successivamente al 1985 trova giustificazione nella diversa decorrenza della prestazione, non potendosi perequare, in tutto o in parte, il trattamento pensionistico, prima che esso venga ad esistenza. Giova soggiungere che la maggiorazione, peraltro, non opera ex lege, ma a domanda (art. 6, comma 4), per cui sarebbe incoerente ipotizzare l’incremento della maggiorazione prima ancora che la condizione cui essa è subordinata, ossia la domanda, si realizzi (cfr. Cass. n. 13723/2009).

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, ha interpretato autenticamente la norma in esame, nel senso che la maggiorazione è soggetta a perequazione dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale norma alla luce dell’art. 3 Cost., ha affermato (s. n. 401/2008) che la configurabilità della maggiorazione combattentistica quale diritto autonomo rispetto alla prestazione previdenziale non trova giustificazione nelle norme che disciplinano la materia, dal momento che fino al momento della maturazione della pensione nessun diritto nasce in capo al soggetto, e che la ratio dell’intervento normativo risulta anche dalla considerazione che, ove il legislatore avesse inteso riconoscere un autonomo diritto, avrebbe disposto l’immediata attribuzione periodica delle relative somme a tutti i soggetti appartenenti alle categorie previste, indipendentemente dalla posizione previdenziale; nè avrebbe stabilito la perequazione di tale beneficio, espressione che normalmente si riferisce ai trattamenti di quiescenza. Ragion per cui nessun contrasto è ipotizzabile rispetto alle previsioni degli artt. 3 e 38 Cost..

Il ricorso va, quindi, accolto in conformità al seguente principio di diritto: “La L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, va interpretato nel senso che coloro che conseguono la pensione in epoca successiva al primo gennaio 1985 hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico nella cifra fissa prevista dal secondo comma, e non già nella somma incrementata con l’applicazione della perequazione automatica relativa al periodo compreso tra il primo gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione”.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese relative all’intero processo, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e degli interventi normativi che si sono registrati in ordine alla questione controversa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese compensate per l’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA