Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5122 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 17/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25109/2012 proposto da:

NERI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 64, presso lo

STUDIO ZUNARELLI & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli

avvocati MASSIMO CAMPAILLA, ALBERTO PASINO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2012 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA

SEZ. DIST. di LIVORNO, depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHRISTIAN CALIFANO per delega

dell’Avvocato MASSIMO CAMPAILLA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ALESSIA URBANI NERI che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/06/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, accoglieva il ricorso proposto dalla società NERI s.r.l. (già NERI s.p.a.u.), annullando l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Dogane il 06/07/2009, con cui erano state negate le misure tariffarie preferenziali richieste per l’importazione di alluminio dal Venezuela, relativa alla bolletta IM4 n. (OMISSIS) dell’11/04/2008. Il provvedimento di annullamento veniva adottato sul presupposto che alla bolletta di importazione era stato allegato il certificato di origine FORM AA recante n. (OMISSIS) – successivamente sostituito dal certificato di origine FORM A recante n. (OMISSIS) – non conforme alla disciplina prevista dagli artt. 81 e seguenti del Regolamento CEE 2454/1993 del 2 luglio 1993.

2. Con la sentenza n. 69/23/12 del 16/01/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione staccata di Livorno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza di primo grado, in riferimento alla concessione in favore della società NERI s.r.l. delle misure tariffarie preferenziali sull’importazione nell’Unione europea di alluminio proveniente dal Venezuela.

A fondamento di tale pronunzia si evidenziava che l’importazione di alluminio relativa alla bolletta di importazione IM4 n. (OMISSIS) dell’11/04/2008 era asseverata da certificati di origine non conformi a quelli espressamente previsti per le importazioni in esame, recando un timbro differente da quello presente nello Specymen Management System della European Commission Taxation and Customs Union, in violazione degli artt. 81 e seguenti del Regolamento CEE 2454/1993 del 2 luglio 1993.

Non era, inoltre, possibile attribuire rilievo al certificato di origine presentato a posteriori dalla società importatrice, rispetto al quale la Commissione Tributaria Regionale rilevava che, essendo trascorsi dieci mesi dalla richiesta di accertamento trasmessa dall’Agenzia delle Dogane senza ottenere risposta dalle autorità competenti, non poteva essere concesso il beneficio tariffario previsto dall’art. 93-bis del Regolamento CEE 2454/1993.

3. Avvero tale sentenza la società NERI s.r.l., in persona del suo legale rappresentante temporaneo ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduceva l’omessa motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso, decisivo per la definizione del giudizio, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si deduceva, in particolare, che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nell’adottare il provvedimento impugnato, aveva omesso di dare conto dei documenti depositati dalla difesa della società ricorrente nel giudizio di appello, che erano stati trasmessi dall’autorità doganale venezuelana, dai quali emergeva la legittimità dell’importazione di alluminio relativa alla bolletta IM4 n. (OMISSIS) dell’11/04/2008.

La valutazione di tale produzione documentale era stata integralmente omessa dalla Commissione Tributaria Regionale, nonostante dalla stessa si evincesse che i documenti originariamente allegati a supporto della bolletta di importazione oggetto di contestazione erano assolutamente veridici ed erano idonei ad attestare la provenienza venezuelana dell’alluminio importato dalla società NERI s.r.l..

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 93-bis, comma 5, del Regolamento CEE 2454/1993, in riferimento all’art. 360 c.p.c., conseguente al fatto che, nella sentenza impugnata, non si era tenuto conto che il diniego delle misure tariffarie preferenziali relativo alla bolletta IM4 n. (OMISSIS) dell’11/04/2008, essendo fondato sulla presentazione postuma di certificati di origine della merce importata, doveva essere effettuato nel rispetto dell’art. 94 del Regolamento CEE 2454/1993 e non già dell’art. 93-bis del Regolamento medesimo, erroneamente richiamato nel caso di specie.

In questa cornice, si evidenziava che, avendo le autorità doganali italiane negato i benefici tariffari richiesti dalla società NERI s.r.l., avrebbero dovuto inviare due distinte istanze alle autorità venezuelane, delle quali, nel caso in esame, non si aveva alcun riscontro processuale, essendo richiamata in termini generici e incongrui la procedura attivata dall’Agenzia delle Dogane.

Queste processuali ragioni imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

3.1. Tali doglianze venivano ulteriormente ribadite nella memoria difensiva depositata per l’udienza del 17/10/2016, con la quale si richiamavano le argomentazioni sottese all’originaria impugnazione, che ne imponevano l’accoglimento in riferimento a entrambi i motivi di ricorso proposti nell’interesse della società NERI s.r.l. (già NERI s.p.a.u.).

3.2. L’Avvocatura dello Stato si costituiva ritualmente in giudizio, deducendo la congruità del percorso argomentativo seguito dalla Commissione Tributaria Regionale sotto entrambi i profili valutativi censurati e rappresentando il rispetto delle procedure di controllo a posteriori delle bollette di importazione oggetto di accertamento, eseguito in conformità delle previsioni degli artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE 2454/1993.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso; accoglimento nel quale deve ritenersi assorbita l’ulteriore doglianza difensiva.

Deve, invero, rilevarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui che la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nell’emettere la sentenza impugnata, ometteva di esaminare la documentazione – depositata dalla difesa della società ricorrente nel giudizio di appello e proveniente dall’autorità doganale venezuelana – dalla quale, secondo la difesa, emergeva la legittimità dell’importazione di alluminio relativa alla bolletta IM4 n. (OMISSIS) dell’11/04/2008.

Questa produzione documentale costituiva l’allegato n. 4 dell’atto di appello e, secondo la difesa della società ricorrente, fugava ogni dubbio sulla legittima provenienza dell’alluminio di cui alla bolletta di importazione IM4 n. (OMISSIS) dell’11/04/2008. Tale legittima provenienza, in particolare, era attestata dall’autorità doganale venezuelana, secondo la quale le discrepanze riscontrabili tra il certificato originario della merce importata recante n. (OMISSIS) e quello successivamente prodotto dalla società NERI s.r.l. recante n. (OMISSIS) erano esclusivamente dovuti a errori di trascrizioni e non incidevano sulla veridicità delle relative attestazioni.

Sul punto, l’omissione valutativa della sentenza impugnata è incontrovertibile, atteso che la Commissione Tributaria Regionale, senza dare conto della documentazione prodotta nel giudizio di appello dalla società ricorrente, nonostante la sua evidente rilevanza ai fini di causa, si limitava a richiamare, a pagina 1 del provvedimento impugnato, l’attivazione della procedura di controllo a posteriori della bolletta di importazione contestata da parte dell’Agenzia delle Dogane, affermando in termini non del tutto congrui rispetto all’oggetto del procedimento: “Decorsi dieci mesi da tale richiesta, così come previsto dal legislatore comunitario, affinchè i risultati del controllo siano messi a disposizione dell’Autorità richiedente, non può essere più concesso il beneficio delle misure tariffare preferenziali, ai sensi dell’art. 93-bis, comma 5 del Reg. 2454/93”.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale, avendo esaminato il presente procedimento unitamente ad altri procedimenti relativi a importazioni di alluminio dal Venezuela da parte della società NERI s.r.l., non teneva conto delle differenze istruttorie esistenti tra i vari giudizi, omettendo di esaminare la produzione documentale proveniente dall’autorità doganale venezuelana, specificamente inerente la bolletta di importazione IM4 n. (OMISSIS) dell’11/04/2008, nonostante l’evidente rilevanza di tale produzione rispetto alla decisione della causa.

Nè tantomeno, dalla scarna motivazione della sentenza impugnata, contenuta in sole poche righe, è possibile desumere aliunde il percorso argomentativo seguito dalla Commissione Tributaria Regionale per ritenere immeritevole di accoglimento, tenuto conto della produzione documentale richiamata, l’istanza di concessione dei benefici tariffari preferenziali richiesti dalla società NERI s.r.l..

2. Le ragioni di accoglimento del ricorso devono ritenersi assorbenti rispetto alla residua doglianza difensiva, la cui cognizione presuppone la compiuta enucleazione degli elementi di giudizio, alla luce della documentazione integrativa depositata nel giudizio di appello nell’interesse del ricorrente, utilizzati per l’adozione della decisione impugnata.

3. Ne discende conclusivamente l’annullamento della sentenza n. 69/23/12 del 16/01/2012 in accoglimento del primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cui consegue il rinvio per nuovo giudizio comprensivo dell’eventuale condanna alle spese processuali, anche dal presente giudizio di legittimità alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame e la pronuncia sulle spese alla C.T.R. Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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