Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5122 del 25/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/02/2021), n.5122
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15381-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA
PATTERI;
– ricorrente –
contro
V.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 256/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 23/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 1054/2018, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata accolta, con effetto dal marzo 2018, la domanda di V.R., diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503 del 1992, essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili D.L. n. 78 del 2010, ex art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010;
a fondamento della pronuncia la Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa citata, non si potesse riferire -per motivi letterali e logici – alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici;
contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo;
V.R. è rimasto intimato;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
che:
con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), posto che, ad avviso dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia e si riferiva, pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, dato che – come si ricava dal dato testuale – la regola introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata;
il ricorso è fondato, in conformità all’orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione dell’applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipate ex D.Lgs. n. 503 del 1992, (si veda, ex multis, Cass. n. 2382 del 03/02/2020, da intendersi in questa sede richiamata: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif., nella L. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti””);
la sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021