Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5122 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 21/02/2019), n.5122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16652-2017 proposto da:

P.L. in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro

tempore della SOCIETA’ AGRICOLA P.L.F.F.

S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso

lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO SOARDO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA SERVIZIO POLIZIA LOCALE, in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANGELO SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CARVELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONATA LUANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2017 del TRIBUNALE di MANTOVA, depositata

il 17/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con verbale n. (OMISSIS) prot. (OMISSIS) del 6.11.2014 la polizia stradale del Comune di San Giorgio di Mantova, a seguito di sinistro stradale, contestava alla società Agricola P.L. Ferdinando Francesco s.s. (di seguito “Agricola P. s.s.”) ed al sig. P.L. la violazione dell’art. 141 C.d.S., commi 1-11, per guida di trattrice agricola con rimorchio a velocità non adeguata e tale da creare pericolo per la circolazione. Nel giudizio di opposizione ex art. 204-bis C.d.S. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, conseguentemente proposto dalla società e dal sig. P., il tribunale di Mantova, confermando integralmente la sentenza di prime cure del giudice di pace della medesima città, ha rigettato, con sentenza n. 46/2017, il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, accertando la validità del predetto verbale.

Per la cassazione di tale sentenza il sig. P., in proprio e nei nomi della società Agricola P. s.s., ha proposto ricorso sulla scorta di due motivi.

Il Comune di San Giorgio di Mantova ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 27 settembre2018, per la quale la società ricorrente ha depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso si denunciano la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 201C.d.S., nonchè la nullità della sentenza per vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Il ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che il giudice, nella propria attività di accertamento, si sia fondato sulle risultanze di un verbale di contravvenzione redatto “solo ed esclusivamente sul materiale fotografico senza i rilievi tecnici non ripetibili” (pag. 9 del ricorso) e dunque, si argomenta nel mezzo di gravame, senza un’adeguata dimostrazione dell’addebito, non potendosi ascrivere fede privilegiata al giudizio valutativo degli agenti accertatori. In definitiva il ricorrente censura la sentenza gravata perchè “il Giudicante si è formato un convincimento senza prove tecniche e consulenze competenti atte a dimostrare la pericolosità della condotta di guida del signore P.L. e, altresì, perchè la natura del giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione non gli consentiva di addentrarsi nella dinamica del sinistro (e, in particolare, sulle modalità di marcia della trattrice, pagg. 7 e 8 della sent. n. 46/2017), tra l’altro sostituendo le risultanze di una doverosa perizia tecnica con le proprie personali ipotetiche supposizioni” (pagina 14, secondo capoverso, del ricorso).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla “situazione obiettiva ambientale complessiva” (pag. 16 del ricorso), quale risultante dall’esame del rapporto dell’incidente stradale (ad es. traffico scarso, tempo sereno), e sostiene che il giudice di merito si sarebbe limitato ad una valutazione operata in modo inadeguato; il tribunale, peraltro, avrebbe omesso di considerare l’ulteriore fatto che la trattrice ha una velocità massima di 40 km/h. Alla luce di tali circostanze, secondo il ricorrente, il tribunale non avrebbe potuto avere alcuna ragionevole certezza sul fatto che la trattrice tenesse una velocità eccessiva e senz’altro pericolosa per la circolazione ai sensi dell’art. 141 C.d.S.

Il primo motivo va giudicato infondato, perchè nessuna della disposizioni di cui con tale motivo si lamenta la violazione prescrive in deroga al principio fissato dall’art. 116 c.p.c., alla cui stregua “il giudice deve valutare le prove se causa il suo prudente apprezzamento” – che il convincimento del giudice debba formarsi sulla base di “prove tecniche e consulenze competenti atti a dimostrare la pericolosità della condotta di guida” o che al giudice dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione non sia consentito “addentrarsi nella dinamica del sinistro”. Per contro, va qui ricordato che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante, ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 16499/09).

Il secondo motivo appare infondato perchè i fatti di cui si lamenta l’omesso esame difettano del requisito della decisività. Nessuno di tali fatti, (traffico scarso, temo sereno, manto stradale asciutto, condizioni stradali discrete, luce normale etc.) risulta decisivo per sovvertire il ragionamento che il giudice territoriale ha fondato sull’analisi delle tracce lasciate sull’asfalto dati pneumatici del veicolo condotto dal ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato in relazione ad entrambi in motivi in cui esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente (in proprio e nei nomi della società Agricola P. s.s.), del raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente (in proprio e nei nomi della società Agricola P. s.s.) a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500, oltre Euro 100 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente (in proprio e nei nomi della società Agricola P. s.s.), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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