Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5122 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. II, 03/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21847/2005 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NAPOLI Cesare;

– ricorrente –

contro

COMUNE POLLA in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 145/2004 del GIUDICE DI PACE di POLLA,

depositata il 19/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 10/4/2003 la Polizia Stradale di Salerno contestava a M. M. la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, art. 3, per avere effettuato il trasporto di un animale bovino palesemente malato senza provvedere ad interventi del veterinario o munito di attestazione di scorta per animali macellati di urgenza.

Il Sindaco del Comune di Polla rigettava il ricorso avverso il verbale di contestazione ed emetteva in data 8/10/2003 ordinanza con la quale ingiungeva al M. il pagamento della somma di Euro 3.103,90 a titolo di sanzione per la suddetta violazione.

Il M. proponeva tempestiva opposizione e il Giudice di Pace di Polla la respingeva sulla base dei motivi qui di seguito riportati in forma riassuntiva:

– gli agenti della Polstrada avevano accertato che il M. trasportava un bovino malato e dal rapporto dei due veterinari della ASL, appositamente chiamati sul posto risultava che l’animale era già ammalato prima dell’inizio del trasporto;

– la condotta accertata rientrava nella previsione del D.Lgs. n. 532 del 1992, art. 3, che consente solo il trasporto di animali idonei al viaggio e stabilisce che non sono considerati idonei al trasporto gli animali feriti o malati, salvo il caso di animali lievemente feriti o malati per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze;

– le eccezioni sollevate dal M. (incompetenza della Polstrada ad elevare la contestazione, indeterminatezza della violazione contestata, idoneità dell’animale al trasporto)non potevano essere accolte perchè:

1) gli agenti della Polstrada, quali organi di Polizia Giudiziaria ex art. 57 c.p.p., potevano contestare qualsiasi tipo di contravvenzione, specie se, come nella specie, rilevata nel corso della loro attività di istituto;

2) l’infrazione era stata regolarmente e dettagliatamente contestata;

il M. era stato posto in grado di esercitare pienamente il suo diritto di difesa, tanto che si era difeso negando che il bovino fosse malato al momento del trasporto; la contestazione, in quanto idonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa doveva considerarsi valida;

3) il bovino trasportato non era idoneo al trasporto perchè malato già prima dell’inizio del viaggio.

Avverso la sentenza propone ricorso il M. affidandolo a 4 motivi accompagnati dall’ulteriore consequenziale richiesta di riforma del capo della decisione relativo alla compensazione delle spese.

Il Sindaco del Comune di Polla non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, del D.Lgs. n. 532 del 1992, art. 3; a tale riguardo assume che erroneamente il giudice a quo avrebbe ritenuto la competenza della Polizia Stradale per la contestazione della violazione del D.Lgs. n. 532 del 1992, art. 3, perchè la stessa norma attribuirebbe la competenza in via esclusiva (secondo il ricorrente)alle autorità preposte alla vigilanza, individuate nei posti di ispezione frontaliera, negli uffici di cui all’allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e alle unità sanitarie locali.

Il motivo è infondato perchè, come correttamente rilevato dal giudice, gli agenti di Polizia stradale, in quanto agenti di Polizia Giudiziaria ex art. 57 c.p.p. avevano il potere di contestare la contravvenzione; ed infatti, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 13, all’accertamento (e, quindi, alla correlata contestazione) delle violazioni punite con la sanzione amministrativa possono, in via generale, procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 532 del 1992, art. 3, comma 1, lett. c), laddove fa salve le disposizioni nazionali applicabili ai trasporti di animali effettuati su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall’inizio del trasporto fino al luogo di destinazione;

dalla premessa in fatto (meramente affermata) che il trasporto sarebbe stato effettuato su una distanza inferiore ai 50 KM, deriverebbe, secondo il ricorrente, l’inapplicabilità del divieto di trasporto e l’errore del giudice che non l’avrebbe rilevata.

Il motivo è del tutto infondato: il giudice ha correttamente osservato che la norma “fa solo salva la legislazione nazionale in materia di trasporto di animali effettuato su una distanza massima di 50 km. e, nel caso, non risulta, nè è stata dedotta alcuna disposizione nazionale relativa al trasporto di animali su detta distanza”.

Su questa specifica e pertinente motivazione, relativa all’inesistenza di normativa nazionale che consentisse il trasporto del bovino malato per una distanza non superiore ai 50 km. il ricorrente non ha sollevato alcuna censura e pertanto il motivo è inammissibile per genericità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la carenza e contraddittorietà della motivazione del giudice di pace che ha respinto l’eccezione di invalidità del verbale di contestazione per indeterminatezza;la censura è del tutto generica e pertanto inammissibile; il giudice di pace ha motivato osservando che la contestazione (di trasporto di animale malato)era idonea a garantire l’esercizio del diritto di difesa che, in concreto, il M. ha esercitato pienamente, addirittura cercando di provare che il bovino non era malato all’inizio del trasporto; la motivazione, dunque, esiste, è congrua e non contraddittoria e il ricorrente non svolge alcuna specifica censura su questa specifica motivazione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce contemporaneamente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 532 del 1992, art. 3, laddove considera idonei al trasporto gli animali lievemente feriti o malati per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili e l’omessa motivazione sulla circostanza che non risultavano sofferenze o maltrattamenti dell’animale causati dal trasporto.

Dalla mancata prova che il trasporto fosse stato causa di inutili sofferenze avrebbe dovuto discendere, secondo il ricorrente, l’insussistenza della violazione. Il motivo è infondato perchè muove dal presupposto, del tutto erroneo, per il quale sarebbe stato onere dell’Amministrazione provare che l’animale era malato in misura non lieve e che il trasporto non gli aveva provocato sofferenze inutili.

Anche nel procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione si applicano le regole ordinarie in tema di onere probatorio e pertanto mentre spetta l’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio provare gli elementi costitutivi della sua pretesa, spetta all’ingiunto provare i fatti impeditivi o estintivi (cfr.

Cass. 7/3/2007 n. 5277).

Il D.Lgs. n. 532 del 1992, art. 3 al comma 1 lett. b) stabilisce, in via generale, che non sono idonei al trasporto gli animali malati; la regola, ai sensi dell’art. 3 comma 1 al punto b 1), può essere derogata solo per gli animali lievemente malati per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili; quest’ultima ipotesi si atteggia, dunque, come eccezione alla regola, contemplando una situazione di fatto che esclude la responsabilità per il trasporto;

tale situazione di fatto deve essere qualificata come fatto impeditivo che, come tale, deve essere provato non dall’Amministrazione, ma dall’agente contravvenzionato, eventualmente anche in via presuntiva, desumendo dalla modesta gravità dello stato di malattia, l’inesistenza di sofferenze collegabili al trasporto.

Nel caso concreto il giudice ha preso atto che, come risultava dalla relazione dei due veterinari, l’animale trasportato era malato, si trovava in decubito laterale, non si alzava neppure pungolato più volte con il bastone, era in condizioni generali cachettiche con escoriazioni cutanee, scialorrea molto abbondante, occhio spento, respirazione difficoltosa, testa estesa sul collo; nessun elemento è stato addotto dall’opponente per provare uno stato di malattia lieve e l’assenza di sofferenze, pur in presenza di elementi di fatto che rendevano palese il contrario. Pertanto, nell’assenza di qualsiasi elemento che potesse integrare il suddetto fatto impeditivo e, anzi, in presenza di elementi comprovanti il contrario, il giudice ha respinto, con congrua motivazione, l’opposizione.

Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato, ma non si provvede alla condanna alle spese stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

LA CASSAZIONE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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