Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5122 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI

DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6852/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2006 R.G.N. 3912/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito l’Avvocato CORETTI per delega TRIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 4 marzo 2004 il Tribunale di Latina accoglieva la domanda proposta, con distinti ricorsi poi riuniti, da D.F. L., intesa ad ottenere dall’INPS la corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 1995 al 2001. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma che, con sentenza del 29 marzo 2006, respingeva la domanda relativamente all’anno 1995, per mancata prova dell’effettuazione di 102 giornate di lavoro nel biennio, e agli anni 1996 e 1999, per intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

2. Di questa sentenza la lavoratrice domanda la cassazione deducendo tre motivi di impugnazione, cui l’Istituto resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, che denunciano vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di decadenza, si lamenta che la Corte di merito, pur avendo individuato correttamente la disciplina applicabile, abbia rilevato la decadenza senza considerare che, in effetti, la domanda giudiziale era stata proposta entro il termine di un anno e trecento giorni dalla originaria domanda amministrativa.

Con il terzo motivo si denuncia ugualmente la violazione e falsa applicazione delle predette norme sostenendosi che, in mancanza di provvedimento esplicito di diniego da parte dell’Istituto, non poteva operare alcuna decadenza.

2. L’esame congiunto di tali motivi ne rivela la fondatezza nei limiti delle seguenti considerazioni.

2.1. Le Sezioni unite, con la sentenza n. 12718 del 2009, hanno chiarito, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità, che la decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – può trovare applicazione anche nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato;

tuttavia, hanno anche precisato che in mancanza di alcun ricorso amministrativo da parte di quest’ultimo il termine per la proposizione dell’azione in giudizio decorre dalla scadenza di trecento giorni complessivi dalla originaria domanda amministrativa della prestazione (centoventi giorni per lo spatium deliberarteli ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 7, più – ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6, – novanta giorni per la proposizione di ricorso e altri novanta giorni per la decisione).

2.2. Nella specie, la sentenza ha accertato che per il 1996 la domanda amministrativa è stata presentata il 24 marzo 1997 e l’azione è stata proposta con ricorso del 13 gennaio 1999, mentre per il 1999 la domanda amministrativa è stata presentata il 30 marzo 2000 e l’azione è stata proposta con ricorso del 14 gennaio 2002;

per entrambe le annualità, dunque, il termine di un anno e trecento giorni non si era compiuto, che per il 1996 esso scadeva il 18 gennaio 1999 e per il 1999 la scadenza era al 24 gennaio 2002, e perciò la decadenza è stata erroneamente ritenuta dalla sentenza impugnata.

3. Quest’ultima va perciò cassata in relazione a tale statuizione; e la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perchè provveda alla definizione della controversia con riguardo agli anni 1996 e 1999.

4. Lo stesso giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di Cassazione ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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