Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5121 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 19/07/2018, dep. 21/02/2019), n.5121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4494/2018

R.G., sollevato dal Giudice di Pace di Roccadaspide con ordinanza

del 18/12/2017 nel procedimento vertente:

CONDOMINIO (OMISSIS),

contro

Q.M., Q.P., C.L.,

C.G., C.S., ed iscritto al n. 637/2016 R.G. di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, che chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, ritenga fondata

l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari

competente il Tribunale di Salerno, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2805/2016, ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia instaurata dal Condominio (OMISSIS), (OMISSIS) nei confronti di Q.M., C.G., C.S. e C.L., al fine di sentire dichiarare il diritto di comproprietà sulla corte comune ed indivisa antistante il palazzo condominiale.

Il Giudice di pace di Roccadaspide, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 18 dicembre 2017 ha richiesto a questa corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che la domanda aveva ad oggetto non già i limiti qualitativi o quantitativi di un certo uso della cosa comune, bensì quella di accertare il diritto di comproprietà del Condominio sull’area cortilizia, per cui non vi sarebbe una competenza per materia del Giudice di pace, ma una competenza per materia che pacificamente spetterebbe al Tribunale adito.

Il solo Condominio ha svolto attività defensionale.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Ai sensi dell’art. 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile, spetta al primo ovvero ad un terzo giudice.

Poichè nella specie tra i due giudici in conflitto è controversa la competenza sulla natura comune o meno della corte, declinata dal primo giudice per ragioni di materia quali modalità d’uso di bene comune, venendo in rilievo la questione di competenza sotto lo stesso profilo (la materia), escludendo il secondo giudice che la causa che è stata riassunta davanti a lui rientri nella propria competenza, ben può chiedere il regolamento ove ritiene che la causa rientri nella competenza per materia del primo giudice (cfr. Cass. n. 327 del 1998; Cass. n. 19792 del 2008).

Nel merito, va dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno.

Il Tribunale originariamente adito ha, infatti, errato nell’affermare la competenza del Giudice di pace di Roccadaspide, rilevando che la controversia non avesse come oggetto il diritto di comproprietà o il diritto di esercitarne in generale le relative facoltà, ma soltanto il limite qualitativo o quantitativo della particolare facoltà di utilizzare in tal guisa il bene comune. L’attore, invece, ha richiesto dichiararsi illegittimo l’uso a parcheggio e di collocazione di fioriere (di proprietà esclusiva dei condomini convenuti) del cortile antistante il palazzo condominiale, contestando così in radice il diritto ad un determinato uso della cosa comune. Non si tratta, quindi, di decidere in merito alla modalità d’uso dei beni comuni, ma di valutare se uno specifico uso sia o meno consentito: di qui la competenza del Tribunale adito (Cass. 19 aprile 2011 n. 8941; Cass. 4 giugno 2014 n. 12597; Cass. 10 aprile 2015 n. 7329). In altri termini, ciò che viene chiesto e la determinazione nell’an del diritto vantato ai sensi dell’art. 1102 c.c., per essere la statuizione sul quomodo rimessa ad un momento successivo.

L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio va, pertanto, essere accolta e dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, davanti al quale rimette le parti, fissando il termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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