Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5121 del 03/03/2011

Cassazione civile sez. II, 03/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 03/03/2011), n.5121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24870/2005 proposto da:

AZD AGRICOLA S UBERTO IN CERRECCHIA P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo

studio dell’avvocato LEONE Aurelio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NIGRA AMEDEO;

– ricorrente –

contro

UNIONE NAZ INCREMENTO RAZZE EQUINE – UNIRE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4910/2005 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 02/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lettera 9/8/2002 l’UNIRE chiedeva all’azienda agricola S. liberto in Cerrecchia la restituzione del doppio dei contributi percepiti per l’acquisto della fattrice Center Moriches in applicazione della norma contenuta nella lettera C delle norme generali del piano provvidenze per il cavallo purosangue anno 2000; con lettera 9/9/2002 l’Azienda dichiarava di opporsi al provvedimento e con lettera 19/6/2003 l’UNIRE comunicava di non accogliere la richiesta; seguiva altra lettera dell’UNIRE in data 18/8/2003, con la quale era trasmesso il regolamento interno.

Con ricorso del 24/9/2003 l’Azienda Agricola, qualificando la richiesta e la successiva lettera 18/8/2003 come rigetto della opposizione e conferma dell’ingiunzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, promuoveva giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione davanti al Tribunale di Milano.

Il giudice adito con decreto del 28/10/2003 trasformava il rito e, ritenuta l’applicabilità del rito ordinario per l’inesistenza di un contenzioso su sanzione amministrativa, ravvisando solo una controversia di tipo civilistico, fissava udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c.; infine, pronunciava la sentenza oggetto del presente ricorso, osservando, quanto alla natura della controversia, che la sanzione applicata dall’UNIRE doveva considerarsi una penale contrattuale che non discendeva da norme amministrative generali, ma da una clausola contenuta in un Piano di provvidenze a favore del cavallo purosangue che non aveva valenza regolamentare, ma derivava la sua obbligatorietà dall’essere accettata negozialmente dalla ditta con la presentazione della domanda di contributo.

Il primo giudicante osservava inoltre che non v’era traccia in atti di un’ordinanza ingiunzione e che se tale fosse considerata la richiesta di versamento del 9/8/2002, al momento della proposizione del ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, era già decorso il termine per presentare opposizione.

Nel merito, posto che era in discussione il valore della cavalla in base al quale era stato erogato il contributo, ritenuto non spettante, il giudice: – quanto alla legittimità della rettifica del valore in precedenza stimato, richiamava il punto H) del Piano Provvidenze, per il quale in caso di licitazione delle cavalle alle aste nei 12 mesi precedenti, doveva essere considerato il minor prezzo registrato (l’UNIRE in un primo momento aveva valutato la cavalla – asseritamente acquistata, il 26/11/2000 per 110.000 sterline irlandesi – L. 170.000.000 e, successivamente, preso atto che nell’anno antecedente all’acquisto era stata venduta per 9.000 sterline irlandesi, aveva rettificato il valore in Euro 4.571,68);

– quanto alle eccezioni tendenti a dimostrare il maggior valore in relazione allo stato di gravidanza, ne rilevava l’infondatezza in quanto non era dimostrato nè che non fosse già in gravidanza alla prima asta, nè che lo fosse alla seconda asta e, comunque, sottolineava l’irrilevanza della questione in quanto il punto M del piano provvidenze fissava il suddetto criterio di valutazione a prescindere dal successivo o anteriore stato di gravidanza delle cavalle.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’azienda agricola S. Umberto sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l’UNIRE. L’Azienda ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio motivazionale e la violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. n. 689 del 1981, artt. 12 e 22) in quanto il giudice a quo avrebbe erroneamente escluso che la richiesta dell’UNIRE di versamento somme, pari al doppio dei contributi percepiti, avesse la natura di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative; da questo rilievo fa discendere la ricorribilità per Cassazione della sentenza, come previsto dalla normativa all’epoca vigente per l’impugnazione della sentenza che decide il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione (v. L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., ora abrogato).

Tuttavia questa Corte, anche in applicazione del principio di ultrattività del rito, in forza del quale gli atti processuali compiuti con le modalità proprie del rito adottato dal giudice, conservano piena efficacia e ne mantengono gli effetti nelle fasi successive (ex pluribus Cass. 14/1/2005, n. 682; Cass. 18/9/2003, n. 13 751; Cass. 16/7/2002, n. 10278; Cass. 20/10/2000, n. 13918; Cass. 7/6/2000, n. 7672), ha costantemente affermato che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che detto provvedimento ha pronunciato, a prescindere dall’esattezza o meno di tale qualificazione (v., tra le molte, Cass. 30.6.2007, n. 18313;

Cass. S.U. 12 marzo 2003, n. 3599; Cass. 20/7/2001 n. 9925 e, da ultimo Cass. 6/8/2009 n. 18013).

Sulla base dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e che qui pienamente si condivide, il puro e semplice dato che il tribunale abbia ritenuto di poter pronunciare la sentenza di che trattasi con il rito ordinario e non con il rito previsto per il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione impone di affermare che la sentenza era impugnabile con lo strumento dell’appello e non immediatamente ricorribile per cassazione ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 13.

Ne discende che il presente ricorso, proposto nei confronti di una sentenza che doveva essere impugnata mediante appello, deve essere dichiarato inammissibile, come richiesto da parte resistente, restando, in tale statuizione, assorbiti i motivi di ricorso. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 385 c.p.c., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione a favore di UNIRE Unione Italiana Incremento Razze Equine liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento degli onorari che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2011

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