Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5120 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 5120 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: CAMPESE EDUARDO

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 15223/2013 proposto da:
FASSY REMO, cod. fisc. FSSRME52M12G459G, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati
Antonio Luigi Putignano e Giuseppina Foderà, con i quali elettivamente
domicilia in Roma, alla via Archimede n. 112, presso lo studio dell’Avvocato
Filippo Magno.
– ricorrente contro

FALLIMENTI DELLA PORTO PAGLIA CLUB S.R.L., p. iva 02005780925, in
persona del curatore dott. Efisio Mereu, LOCHE ALBERTO, cod. fiscale
LCHLRT41H14L521U, e MURRU FRANCO, cod. fisc. MRRFNC61R04H119C.
– intimati –

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Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI depositata il
25/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Luisa

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Remo Fassy propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi,
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 5 ottobre 2012/25
febbraio 2013, n. 130/13, notificata il 17 aprile 2013, reiettiva del gravame
dallo stesso proposto contro le decisioni del Tribunale di Cagliari del 5
maggio/24 agosto 1998, n. 1231/98 (non definitiva) e del 10/21 settembre
2006, n. 2394, che, respinte le eccezioni pregiudiziali ivi da lui formulate, ed
accogliendo la corrispondente domanda ex art. 146 I.fall. formulata, anche
nei suoi confronti, dalla Curatela del Fallimento della Porto Paglia Club s.r.I.,
lo condannò al pagamento, in favore di quest’ultima ed in solido con Franco
Murru e ad Alberto Loche, della complessiva somma di C 1.852.665,27,
comprensiva di rivalutazione ed interessi. Per quanto qui ancora di
interesse, la corte cagliaritana, disattese le ribadite eccezioni pregiudiziali
afferenti il difetto di legittimazione processuale del curatore fallimentare,
perché asseritamente sprovvisto di idonea autorizzazione ad agire
rilasciatagli dal giudice delegato, e l’invocato giudicato formatosi in
relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Cagliari, I sezione penale, del
17 novembre 2003, che aveva accertato l’estraneità del Fassy all’attività
gestoria della menzionata società ed ai fatti omissivi ex art. 2447 cod. civ.,
confermò l’accertamento della responsabilità e l’entità della condanna
inflittagli come contenuti nella predetta sentenza del giudice di prime cure
n. 2394/2006.
2. La Curatela del Fallimento della Porto Paglia Club s.r.l. e Franco
Murru non si sono costituiti in questa sede, mentre il ricorso del Fassy non

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De Renzis, che ha chiesto respingersi il ricorso con le conseguenze di legge;

risulta essere stato notificato al Loche, avendo avuto esito negativo il
tentativo eseguito l’8/24 giugno 2013.
3. Con i due motivi di ricorso, rubricati, rispettivamente, «Violazione e
falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.» e
«Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., sotto altro profilo», si censura la sentenza impugnata nella parte

dimissioni del Fassy, tanto che «egli non potrà rispondere delle violazioni
accertate in data ad esse successiva, la richiesta di autorizzazione ad
esercitare l’azione di responsabilità per cui è causa, formulata
nominalmente ed accolta dal GD, consente di ritenere il giudizio
validamente promosso anche nei confronti dell’odierno appellante»,
considerato, pertanto, legittimato passivamente; li) che nessuna influenza
poteva

attribuirsi,

nella

presente

azione

risarcitoria,

giusta

le

argomentazioni desumibili da Cass. n. 3820/2010, al giudicato formatosi in
relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Cagliari, I sezione penale, del
17 novembre 2003, che aveva accertato l’estraneità del Fassy all’attività
gestoria della Porto Paglia Club s.r.l. ed ai fatti omissivi ex art. 2447 cod.
civ..
4. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che l’esito negativo del tentativo
di notificazione dell’odierno ricorso del Fassy nei confronti del Loche non
osta alla decisione della controversia. E’ sufficiente, infatti, ricordare che: a)
la responsabilità degli amministratori sociali ha carattere solidale nei
rapporti fra loro, sicchè non vi è necessità di integrazione del contraddittorio
verso quello di essi non ritualmente evocato in giudizio, in considerazione
dell’autonomia e scindibilità dei rapporti della curatela istante con ciascuno
dei coobbligati in solido;

b) che, in tema di giudizio di legittimità, il

ricorrente, appreso l’esito negativo della notifica del ricorso per causa a lui
non imputabile, ha l’onere e non la mera facoltà, in ossequio al principio di
ragionevole durata del processo, di richiedere la ripresa del procedimento
notificatorio in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 cod.
proc. civ., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la
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in cui ha ritenuto, rispettivamente: i) che, pur essendo valide ed operanti le

rinnovazione, salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa
(cfr. Cass. n. 5974 del 2017, che, per il caso di mancata riattivazione, ha
ritenuto il ricorso inammissibile per omessa notifica; Cass. n. 19059 del
2017; Cass., S.U., n. 14594 del 2016), nella specie, invece, nemmeno
allegate; c) che, in ogni caso, il rispetto del diritto fondamentale ad una
ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e

ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli
che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità
superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in
particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da
effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in
condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è
destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per
cassazione prima facie inammissibile o infondato, appare superfluo, pur
potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per
l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica
nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre
che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la
definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per
la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., ex multis,
Cass. n. 15106 del 2013).
In applicazione di tale principi, quindi, presentandosi il ricorso del Fassy
come non meritevole di accoglimento, per quanto appresso si dirà, diviene
affatto superflua l’assegnazione di qualsivoglia termine per la sua
rinotificazione al Loche.
5. Il primo motivo, privo, peraltro, dell’indicazione delle norme di legge
che si assumono violate, – elemento, quest’ultimo, che non integra un
requisito autonomo ed imprescindibile per l’ammissibilità della censura, ma
è funzionale a chiarirne il contenuto e ad identificare i limiti
dell’impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare
l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal
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127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di

ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto
asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni
sollevate (cfr. Cass. n. 21819 del 2017; Cass. n. 25044 del 2013) – è
comunque inammissibile.
5.1. E’ palese, invero, che la doglianza investa la decisione della corte di
appello nella parte in cui, pur avendo ritenuto valide ed operanti le

accertate in data ad esse successiva», abbia poi affermato che «la richiesta
di autorizzazione ad esercitare l’azione di responsabilità per cui è causa,
formulata nominalmente ed accolta dal GD, consente di ritenere il giudizio
validamente promosso anche nei confronti dell’odierno appellante»,
considerato, pertanto, legittimato passivamente.
5.2. Costituisce opinione consolidata, però, che l’autorizzazione a
promuovere un’azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato ex artt. 25,
comma 1, n. 6, e 31, I.fall., al curatore del fallimento, si estende, senza
bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze
strumentalmente pertinenti al conseguimento dell’obiettivo del giudizio cui
si riferisce l’autorizzazione, e l’eventuale limitazione di quest’ultima, in
rapporto alla maggiore latitudine dell’azione effettivamente esercitata,
costituisce una questione interpretativa di un atto di natura processuale,
deducibile in sede di legittimità soltanto qualora sia stata proposta nel
giudizio di merito; ne consegue che, ove ciò sia accaduto ed il giudice di
merito si sia pronunciato, il mezzo impugnatorio consentito è quello dell’art.
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., negli stretti limiti in cui è consentito il
sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr., in termini, Cass. n. 10652
del 2011. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass. n. 614
del 2016; Cass. n. 22540 del 2010; Cass. n. 351 del 2010).
5.3. E’ parimenti noto che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto
censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1,
cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in
maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di
impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule
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dimissioni del Fassy, tanto che «egli non potrà rispondere delle violazioni

sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi
(cfr. Cass., S.U., n. 17931 del 2013; Cass. n. 21165 del 2013; Cass. 24553
del 2013; Cass. n. 19959 del 2014; Cass. n. 25332 del 2014).
5.3.1. Nella specie, anche optandosi per una soluzione non
rigorosamente formalistica, coerentemente con il principio fondamentale
dell’ordinamento processuale iura novit curia, recepito dall’art. 113 cod.

della tutela giurisdizionale, insito nel diritto al “giusto processo” di cui
all’art. 111 Cost., elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo ed inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia dei
consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell’attività di
interpretazione delle norme processuali, corrispondere un’effettiva ed
esauriente risposta da parte degli organi statuali preposti all’esercizio della
funzione giurisdizionale, il motivo in esame, se valutato come denunciante,
in realtà, un vizio motivazionale, non può sfuggire alla declaratoria di
inammissibilità, atteso che, l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per
come rimodellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 134 del 2012 (qui utilizzabile ratione temporis, posto che la
sentenza impugnata risulta essere stata depositata il 25 febbraio 2013),
esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della
motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali,
non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o
insufficienza della motivazione. La novella, invero, ha introdotto
nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale
a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia. La riformulazione della norma suddetta deve essere, quindi,
interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle
preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo
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proc. civ., e con quello, di derivazione sovranazionale, della cd. “effettività”

l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra

incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014; Cass. n.
7472 del 2017).
E’ innegabile, allora, che laddove la decisione impugnata ha ritenuto
(cfr., amplius,

pag. 8-9) che l’autorizzazione nella specie rilasciata dal

giudice delegato fosse da intendersi conferita per l’esercizio dell’azione

ex

art. 146 I.fall. anche nei confronti del Fassy, ha certamente soddisfatto
l’onere minimo motivazionale di cui si è appena detto, rivelandosi l’odierna
doglianza – pur formalmente diretto a denunciare una (peraltro non
specificata) violazione di legge – come volta a proporre, in realtà, una
ricostruzione interpretativa alternativa a quella riscontrata dalla corte di
appello, così invocando, sul punto, una nuova, autonoma, inammissibile
valutazione di questa Corte.
6. Il secondo motivo, che censura la decisione della corte cagliaritana
laddove ha respinto l’eccezione di giudicato ivi ribadita dall’appellante in
relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Cagliari, I sezione penale, del
17 novembre 2003, che aveva accertato l’estraneità del Fassy all’attività
gestoria della menzionata società ed ai fatti omissivi ex art. 2447 cod. civ.,
confermando, così, l’accertamento della responsabilità e l’entità della
condanna inflittagli come contenuti nella sentenza del giudice di prime cure
n. 2394/2006, è infondato.
6.1. In ordine alla questione dei presupposti dell’efficacia diretta del
giudicato penale di assoluzione del convenuto nel giudizio civile, il giudice a
quo ha richiamato i principi affermati da Cass. n. 3820 del 2010, secondo

cui, «in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’art. 652 cod. proc.
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affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente

pen., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato
sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio
della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno
debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile, ex art. 75 cod. proc.
pen., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o
dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali

civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito
potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o
più dei comuni presupposti di fatto».
Alla luce del menzionato principio di diritto, recentemente ribadito da
Cass. n. 15470 del 2017, e pienamente condiviso da questo Collegio, non
sussiste, nell’operato della corte cagliaritana sul punto, alcuna violazione di
legge.
Dalla stessa lettura dell’odierno ricorso, infatti, emerge (cfr. pag. 30)
che il giudizio risarcitorio ex art. 146 I.fall. fu incardinato, in primo grado, in
danno (anche) dell’odierno ricorrente, con citazione dell’11.4.1996, con
udienza ivi fissata per il 31.7.1996, e che il processo penale nei confronti di
quest’ultimo è stato iniziato certamente in epoca successiva (nel ricorso si
legge di un «decreto di citazione a giudizio notificato il 18.12.1997, per
l’udienza del 5.3.1998»).
E’ evidente, allora, che, essendo stato intrapreso il suddetto giudizio
civile di primo grado oltre un anno prima di quello penale, e mancando
qualsivoglia allegazione in ordine al fatto che in quest’ultimo la curatela
fallimentare abbia assunto la veste di parte civile (o sia stata posta in
condizione di farlo), nessuna influenza vincolante può riconoscersi, giusta
l’art. 652 cod. proc. pen., alla citata sentenza penale assolutoria
pronunciata dal Tribunale di Cagliari, I sezione penale, il 17 novembre
2003, laddove le ulteriori argomentazioni prospettate con il motivo in esame
si risolvono in una sostanziale richiesta di rivisitazione delle conclusioni della
Corte di appello di Cagliari, quanto all’affermazione della responsabilità del
Fassy come ivi accertata, non consentita a questa Corte.
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casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio

7. Il ricorso va quindi respinto, senza pronuncia sulle spese attesa la
mancata costituzione degli intimati, dandosi atto, altresì, – mancando ogni
discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n.
24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma

1-quater, del d.P.R. 30

maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24

proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo
unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il
giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che
definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto
integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il
versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
proposta.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
della Corte Suprema di cassazione, il 22 novembre 2017.
Il Presidente
11 Funzionarle) Giudi
Dott.ssa Fabrizio BA

rio

Dott.ssa Annamaria Abroio

dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso

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